{"id":1439,"date":"2024-03-01T09:42:01","date_gmt":"2024-03-01T08:42:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/?p=1439"},"modified":"2024-11-21T14:37:03","modified_gmt":"2024-11-21T13:37:03","slug":"diritto-dei-dati-diritti-interessato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/index.php\/2024\/03\/01\/diritto-dei-dati-diritti-interessato\/","title":{"rendered":"Diritto dei dati &#8211; I diritti dell\u2019interessato"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-medium-font-size\">I diritti dell\u2019interessato: accesso ai dati, rettifica dei dati, cancellazione dei dati, oblio, limitazione del trattamento, portabilit\u00e0 dei dati, opposizione al trattamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Passiamo a vedere quali sono i diritti dell\u2019interessato che fanno un po\u2019 da contraltare rispetto a quelli che sono gli obblighi dei titolari del trattamento proprio perch\u00e9 tutti i vari obblighi poi vanno a specificarsi nei diversi diritti che vengono riconosciuti, guardiamo agli articoli da 15 in poi del GDPR e in particolare <strong>il diritto di accesso ai dati personali<\/strong>, il diritto di rettifica, di integrazione, di cancellazione e che sono diritti un po\u2019 pi\u00f9 noti anche nella disciplina della privacy precedente e poi in particolare il diritto all\u2019oblio e il diritto alla portabilit\u00e0 dei dati sono invece dei diritti di introduzione recente perch\u00e9 sono del GDPR stesso. Nel complesso quello che ci interessa \u00e8 avere chiaro che tutti questi diritti in modo appunto complessivo vanno a rendere esercitabile in concreto il pi\u00f9 ampio diritto all\u2019autodeterminazione per quanto riguarda il controllo, il trattamento, la protezione dei dati personali, quindi in generale parliamo di autodeterminazione rispetto alle proprie informazioni. Iniziamo con l\u2019accesso, <strong>l\u2019accesso di cui all\u2019articolo 15 del GDPR<\/strong>. L\u2019accesso come gi\u00e0 dal nome possiamo facilmente intuire \u00e8 volto ad accedere, a reperire, a ottenere delle informazioni. Informazioni rispetto alle finalit\u00e0 del trattamento, alle categorie di dati che vengono trattati (sono dati comuni o se sono i dati particolari dell\u2019articolo nove), informazioni rispetto al soggetto titolare del trattamento, al periodo per cui \u00e8 previsto il trattamento dei dati o informazioni rispetto ai propri diritti. Banalmente un interessato che non conosce quali sono i propri diritti perch\u00e9 non conosce la normativa ha diritto di accedere a queste informazioni, di chiederle al titolare, o ancora importante il diritto a conoscere se delle proprie informazioni saranno utilizzate per attivit\u00e0 interamente automatizzate, ovvero i processi decisionali automatizzati. La logica \u00e8 sempre quella di garantire che il soggetto interessato al trattamento dei propri dati possa nel tempo mantenere un controllo, anche dopo che il trattamento \u00e8 iniziato e quindi, per esempio, verificare se effettivamente le condizioni di liceit\u00e0 del trattamento perdurano, se il soggetto titolare sta rispettando le finalit\u00e0 che aveva dichiarato e cos\u00ec via.<\/p>\n\n\n\n<p>Proprio perch\u00e9 riguarda il mantenimento del controllo rispetto alle proprie informazioni, il diritto all\u2019accesso \u00e8 un diritto che possiamo esercitare sempre. Quindi non \u00e8 possibile un rapporto tra titolare e interessato in cui il diritto d\u2019accesso sia subordinato, ad esempio, ad un certo tempo. Posso chiedere l\u2019accesso in qualsiasi momento per cui perduri il trattamento. Questa logica \u00e8 fondamentale proprio perch\u00e9 in ogni momento si ha diritto di conoscere come si sta svolgendo questo rapporto che riguarda il trattamento dei nostri dati e poi perch\u00e9 l\u2019accesso tra tutti i diritti \u00e8 un po\u2019 il diritto che viene esercitato in apertura, l\u2019accesso in qualche modo \u00e8 strumentale all\u2019esercizio dei diritti successivi, perch\u00e9 se voglio esercitare il diritto alla cancellazione magari prima esercito un accesso per conoscere meglio le dinamiche e poi valuto che effettivamente voglio procedere alla cancellazione di dati. Quindi nessun vincolo temporale. E poi l\u2019altra cosa importante \u00e8 che nel momento in cui lo esercito, il titolare mi deve rispondere innanzitutto entro un tempo ragionevole quindi cos\u00ec come io interessato non ho limiti di tempo per fare la richiesta, dall\u2019altra parte invece il titolare ha dei limiti di tempo per rispondere alla mia richiesta. Si dice entro un termine ragionevole, ovviamente in considerazione delle tecnologie a disposizione del titolare e delle sue esigenze organizzative, per\u00f2 deve farlo entro un tempo appunto ragionevole, al pi\u00f9 tardi entro un mese dalla richiesta. Questo periodo di un mese pu\u00f2 essere anche prorogato fino a un massimo di due mesi, purch\u00e9 il titolare, quindi questo \u00e8 fondamentale, purch\u00e9 il titolare comunichi all\u2019interessato il ritardo, quindi la necessit\u00e0 di questa proroga che deve essere effettivamente necessaria al titolare e quali sono le ragioni che la rendono necessaria, quindi deve essere trasparente al massimo rispetto al motivo per cui questa risposta esiter\u00e0 ad essere fornita all\u2019interessato proprio perch\u00e9 la regola sarebbe che deve farlo entro un tempo ragionevole e senza ingiustificato ritardo. Per quanto riguarda poi la forma di questa risposta, la forma di questa risposta \u00e8 libera, le informazioni che il titolare fornir\u00e0 all\u2019interessato possono essere fornite in qualunque forma, quindi sia cartacea, telematica o che sia in formato audio o che sia in formato video, <span style=\"text-decoration: underline;\">purch\u00e9 la forma in questione sia intellegibile<\/span>. Inoltre, oltre al limite diciamo della intellegibilit\u00e0, l\u2019altra caratteristica fondamentale delle informazioni che vengono fornite a seguito di accesso \u00e8 che <span style=\"text-decoration: underline;\">devono essere fornite in modo completo e chiaro<\/span>.<\/p>\n\n\n\n<p>Di regola, l\u2019esercizio dell\u2019accesso non prevede un pagamento. Per evitare per\u00f2 che un interessato possa abusare del diritto che ha di accedere alle informazioni, allora di fronte ad una richiesta reiterata delle informazioni, il titolare pu\u00f2 richiedere, pu\u00f2 addebitare un contributo di spese all\u2019interessato, e sar\u00e0 un contributo che ovviamente dovr\u00e0 essere parametrato in base ai costi amministrativi necessari all\u2019adempimento della richiesta e quindi per giudicare che questi costi richiesti siano corrispondenti a quanto effettivamente ammonta l\u2019onere amministrativo in questione, bisogna anche documentare queste spese. Quindi di regola non si paga nulla per\u00f2, purch\u00e9 siano documentati e di fronte a richieste reiterate \u00e8 possibile addebitare il costo dell\u2019accesso. Ultimo aspetto legato all\u2019accesso \u00e8 che l\u2019esercizio dell\u2019accesso \u00e8 subordinato dall\u2019articolo 15 alla identificazione dell\u2019interessato, quindi il titolare deve poter identificare il soggetto interessato. Oltre a dare le proprie generalit\u00e0 per il resto l&#8217;interessato non deve addurre nessun tipo di motivazione, quindi qualunque sia il motivo per cui sto esercitando l\u2019accesso non devo giustificarmi con il titolare, lo esercito senza dover motivare il perch\u00e9 della mia richiesta. Se ponesse degli ostacoli, se ponesse limitazioni rispetto all\u2019esercizio dei suoi diritti allora andrebbe contro a quel principio di correttezza gi\u00e0 trattato. Quindi qui ritroviamo un\u2019altra concretizzazione del principio della correttezza che \u00e8 proprio quella da parte del titolare di permettere all\u2019interessato di esercitare nel modo pi\u00f9 semplice possibile i suoi diritti. Le stesse regole legate ai tempi di esercizio del diritto e di risposta da parte del titolare, valgono per l\u2019accesso e  valgono anche per i <strong>diritti di integrazione, di rettifica<\/strong> (<strong>articolo 16 del GDPR<\/strong>). Questi diritti sono dei diritti che in qualche modo vanno a tutelare in modo pi\u00f9 specifico, pi\u00f9 mirato, il diritto all\u2019identit\u00e0 personale dell\u2019interessato perch\u00e9 la rettifica e l\u2019integrazione sono dei diritti che permettono attraverso il loro esercizio di contestualizzare, di completare, di aggiornare le informazioni che compongono la rappresentazione verso l\u2019esterno della persona e quindi in questo modo rendere questa rappresentazione pienamente aderente alla realt\u00e0 attuale di quel soggetto e quindi a tutelarne l\u2019identit\u00e0 personale. Perch\u00e9 la logica \u00e8 che se rispetto alla mia identit\u00e0 personale, la rappresentazione che si fa della stessa \u00e8 una rappresentazione che si basa su informazioni incomplete o informazioni non aggiornate, allora la rappresentazione che esce fuori della mia persona \u00e8 una rappresentazione falsata, non corretta e quindi lesiva della mia identit\u00e0 personale. Attraverso l\u2019esercizio del diritto alla rettifica e all\u2019integrazione si interviene proprio da questo punto di vista e quindi si ricostituisce con il maggior grado possibile di accuratezza la mia rappresentazione perch\u00e9 andiamo a completare tutte le informazioni che non dovessero essere aderenti. Quello che dobbiamo sempre pensare \u00e8 che tutto ci\u00f2 che \u00e8 incompleto in questo tipo di contesto, inesatto, poco chiaro, rende l\u2019informazione in qualche modo falsata e in generale la logica \u00e8 sempre quella per cui l\u2019informazione falsata pu\u00f2 divenire in determinati modi lesiva della nostra identit\u00e0 personale. <\/p>\n\n\n\n<p>In modo complementare a questi diritti di accesso, rettifica, integrazione \u00e8 la <strong>cancellazione e l\u2019oblio<\/strong>, siamo nell\u2019<strong>articolo 17<\/strong>. Se io interessato mi rendo conto che sono di fronte a determinati motivi che l\u2019articolo 17 mi elenca, posso chiedere la cancellazione dei dati che mi riguardano. Alcuni esempi sono per esempio il fatto che quei dati non siano necessari alle finalit\u00e0 che il titolare sta perseguendo e qui stiamo concretizzando per esempio il principio di minimizzazione, oppure i dati che ho fornito non sono necessari davvero alle finalit\u00e0 che il titolare persegue, quindi li cancello perch\u00e9 non li servono. Ancora, il trattamento ha come condizione di liceit\u00e0 il mio consenso, io revoco il mio consenso, quindi viene meno la condizione di liceit\u00e0, chiedo la cancellazione. Oppure scopro che il trattamento dei dati si sta realizzando in modo illecito e quindi chiedo la cancellazione; tutta una serie di motivi per cui posso chiedere la cancellazione. Per\u00f2 proprio perch\u00e9 ci sono delle situazioni in cui mi devo trovare, riguardo alla cancellazione non siamo di fronte ad un diritto esercitabile senza motivarlo, proprio perch\u00e9 \u00e8 necessario ritrovarsi in determinate situazioni che appunto l\u2019articolo 17 ci elenca. Peraltro anche quando la nostra richiesta \u00e8 fondata, la cancellazione, nel senso di distruzione di dati, non \u00e8 l\u2019unico modo in cui si pu\u00f2 soddisfare la richiesta dell\u2019interessato perch\u00e9 sicuramente la <strong>distruzione dei dati<\/strong> che sono nella disponibilit\u00e0 del titolare \u00e8 un primo modo, per\u00f2 sono idonei a soddisfare il diritto di cancellazione anche altre attivit\u00e0, in particolare la <strong>anonimizzazione dei dati<\/strong>, <span style=\"text-decoration: underline;\">qualsiasi attivit\u00e0 che renda impossibile reidentificare il soggetto<\/span>. Quindi cancellare questi dati non \u00e8 l\u2019unica cosa che il titolare pu\u00f2 fare, ma lo stesso scopo si pu\u00f2 raggiungere anche rendendo anonimi questi dati con le tecnologie a disposizione, purch\u00e9 appunto sia fatto in un modo tale da rendere impossibile che i dati anonimi che restano, permettano di reidentificare il soggetto a cui si riferivano. Tant\u2019\u00e8 che mentre la anonimizzazione \u00e8 possibile perch\u00e9 caratteristica della anonimizzazione \u00e8 proprio questa scissione in qualche modo definitiva tra informazione e persone a cui si riferiscono, d\u2019altra parte lo stesso scopo non si potrebbe raggiungere con la <strong>pseudonimizzazione<\/strong>, quindi con l\u2019<span style=\"text-decoration: underline;\">attribuzione ai dati di uno pseudonimo<\/span>, pseudonimizzazione dei dati. Proprio perch\u00e9 nella pseudonimizzazione, rispetto alla anonimizzazione dei dati, non c\u2019\u00e8 questo elemento di definitivit\u00e0, perch\u00e9 se attribuisco uno pseudonimo rispetto ad un dato, in un secondo momento potrei di nuovo identificare il soggetto, invece se lo rendo anonimo automaticamente non posso  reidentificare la persona a cui si riferivano. Quindi la cancellazione si pu\u00f2 realizzare in tutti i modi con cui rendo irreversibile il collegamento tra un dato, un\u2019informazione e una persona. Ovviamente anche qui teniamo sempre conto che a tutela del titolare vige sempre il principio di proporzionalit\u00e0, per cui tutte queste attivit\u00e0 si possono pretendere nella misura in cui il titolare abbia poi la possibilit\u00e0 a livello di costi, di tecnologie e di organizzazione propria, per soddisfare la richiesta. Ovviamente nel caso in cui il titolare aveva anche trasmesso a dei terzi i nostri dati di cui chiediamo la cancellazione, quindi rispetto ai quali esercitiamo il diritto alla cancellazione, il titolare dovr\u00e0 rivolgere anche a questi terzi l\u2019indicazione rispetto alle attivit\u00e0 che ha svolto per la cancellazione e quindi questi terzi che avevano ricevuto i nostri dati saranno tenuti a fare altrettanto. <\/p>\n\n\n\n<p>Nella pratica quello che succede \u00e8 che il soggetto interessato spesso e volentieri esercita il diritto alla cancellazione principalmente in casi in cui si rende conto che il trattamento viene realizzato in assenza di un fondamento, in assenza di una condizione di liceit\u00e0. In tutti questi casi il titolare pu\u00f2 effettivamente rispondere anche in modo diverso rispetto all\u2019accoglimento della richiesta, ad esempio il titolare potrebbe non accogliere la mia richiesta e dimostrare che il fondamento giustificativo del trattamento sussiste perch\u00e9 siamo nelle condizioni di liceit\u00e0 dell\u2019articolo sei, e allora potrebbe respingere la nostra richiesta e quindi continuare il trattamento, verificando che effettivamente la richiesta non sia fondata.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019<strong>articolo 17<\/strong> fa anche riferimento al <strong>diritto all\u2019oblio<\/strong>. Il diritto all\u2019oblio \u00e8 un diritto di nuova introduzione nel GDPR. \u00c8 un diritto che conosciamo gi\u00e0 da prima per\u00f2 se ne parla per la prima volta a livello normativo nel contesto del trattamento dei dati. Quindi noi conoscevamo gi\u00e0 il diritto all\u2019oblio con riferimento alla tutela di quella che oggi chiamiamo riservatezza, la privacy intesa come riservatezza. Con il GDPR a livello normativo entra in gioco l\u2019oblio anche rispetto al trattamento dei dati. Sottolineo a livello normativo perch\u00e9, come vi dico tra poco, la giurisprudenza aveva iniziato gi\u00e0 a toccare questo aspetto. Allora in generale mi pare che lo avessimo gi\u00e0 accennato nella prima lezione, il diritto all\u2019oblio \u00e8 il diritto ad essere dimenticati. Quindi il diritto di una persona a chiedere che determinate notizie sul suo conto, trascorso un certo periodo di tempo, vengano cancellate. Perch\u00e9? Perch\u00e9 ormai risultano dimenticate o comunque sconosciute, ignote alla generalit\u00e0 dei consociati e quindi non c\u2019\u00e8 pi\u00f9 interesse a venirne a conoscenza. Quindi anche delle notizie che tempo addietro erano state legittimamente divulgate, erano state pubblicate in un certo momento storico in modo del tutto legittimo, tempo dopo si pu\u00f2 richiedere che vengano cancellate proprio perch\u00e9 non rivestono pi\u00f9 un interesse, non hanno pi\u00f9 interesse ad essere conosciute. Ed essere conosciute vuol dire ad essere divulgate attraverso i circuiti dell\u2019informazione che un tempo erano soltanto i giornali o al massimo la televisione, ormai anche e quasi principalmente su internet. Quindi il criterio principale, sicuramente per verificare la fondatezza della richiesta di esercitare il diritto all\u2019oblio \u00e8 il trascorrere del tempo. Quindi \u00e8 necessario che sia trascorso un tempo tale che abbia fatto perdere rilevanza alla notizia. A meno che poi non siano nel frattempo emersi dei fatti nuovi o comunque determinate dinamiche che in qualche modo riescono ad integrare il quadro che si era delimitato anni addietro, tempo addietro. Per\u00f2 a meno che non ci siano questi fatti nuovi o comunque questi aspetti che un tempo non erano noti allora diciamo effettivamente passato un certo periodo di tempo si pu\u00f2 dire che la notizia non sia pi\u00f9 di interesse per la collettivit\u00e0.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Un altro diritto \u00e8 quello alla <strong>limitazione del trattamento<\/strong>. Il diritto alla limitazione  del trattamento \u00e8 previsto dall\u2019<strong>articolo 18 del GDPR<\/strong>. Ed \u00e8 un diritto che pu\u00f2 essere esercitato soltanto nei casi indicati dall\u2019articolo 18 che sono quattro. Sono quindi delle ipotesi tassative. Vuol dire che non sono degli esempi di situazioni in cui pu\u00f2 essere esercitato, ma sono proprio le uniche ipotesi in cui si pu\u00f2 esercitare la limitazione. La prima ipotesi \u00e8 quella in cui l\u2019interessato contesta l\u2019esattezza dei dati, quindi sostiene che i dati non siano esatti, i dati sul suo conto, e quindi per il periodo necessario a verificare l\u2019esattezza o meno di questi dati, il titolare per rispondere al diritto di limitazione, sospende &#8211; limitazione nel senso di sospensione in questo caso &#8211; sospende il trattamento. Una seconda ipotesi, quella alla lettera b dell\u2019articolo 18, \u00e8 quella situazione in cui il trattamento risulti essere illecito, per\u00f2 l\u2019interessato chiede al titolare di limitare l\u2019utilizzo dei dati ma comunque di non interrompere definitivamente il trattamento. Quindi evidentemente sono situazioni in cui il trattamento si rivela essere illecito per\u00f2 l\u2019interessato ha comunque dei motivi per preferire che il trattamento continui seppur in modo limitato e quindi chiede la limitazione ma anche la prosecuzione del trattamento stesso. Una terza ipotesi, lettera c dell\u2019articolo 18, \u00e8 quella in cui i dati non sono pi\u00f9 necessari al titolare, per\u00f2 di nuovo l\u2019interessato chiede che ci sia una limitazione del trattamento alla sola conservazione dei dati perch\u00e9 evidentemente questa conservazione gli serve per l\u2019accertamento o l\u2019esercizio dei suoi diritti in sede giudiziaria. Quindi se magari quei dati li devo utilizzare perch\u00e9 mi servono in sede giudiziaria allora chiedo che seppure il titolare non abbia pi\u00f9 motivo per trattare i dati, comunque limiti il trattamento alla sola conservazione e li conservi cos\u00ec che io li possa utilizzare in sede giudiziaria. Poi ultima ipotesi, quella della lettera d, in cui l\u2019interessato si oppone al trattamento che \u00e8 necessario per un legittimo interesse del titolare e quindi, in questo caso (come nel primo, quello della lettera a), il titolare limiter\u00e0 il trattamento nel periodo che \u00e8 necessario a verificare che il suo legittimo interesse prevale sull\u2019interesse del soggetto i cui dati personali vengono trattati. Ora da questa descrizione si capisce che le ipotesi pi\u00f9 simili tra loro sono la prima e l\u2019ultima e le due in mezzo. Perch\u00e9 la prima e l\u2019ultima si coglie la loro natura cautelare. La logica \u00e8 impedire la prosecuzione del trattamento per il periodo necessario all\u2019accertamento di una situazione che \u00e8 invece incerta: prima ipotesi quella dell\u2019esattezza dei dati o meno, secondo ipotesi quella della necessariet\u00e0 o meno del trattamento per legittimo interesse. E quindi per il periodo di tempo, per questo si parla di natura cautelare, per il periodo di tempo necessario all\u2019accertamento di queste situazioni si limita il trattamento alla sola conservazione. Poi nel caso in cui si rileva che i dati sono esatti o il legittimo interesse del titolare prevale su quello dell\u2019interessato, allora il titolare ne dar\u00e0 comunicazione all\u2019interessato e riprender\u00e0 il trattamento cos\u00ec come lo svolgeva prima. Invece, nel caso in cui la verifica rispetto all\u2019esattezza, rispetto alla prevalenza dell\u2019interesse, dia ragione all\u2019interessato allora poi l\u2019interessato potr\u00e0 chiedere la cancellazione dei dati o potr\u00e0 insomma decidere come procedere. Nei casi invece delle lettere b e c, e quindi quelle riguardanti le richieste dirette di limitazione da parte del dell\u2019interessato (nel primo caso abbiamo detto anche se il trattamento \u00e8 lecito e nel secondo caso abbiamo detto quando i dati serve che siano conservati perch\u00e9 il soggetto interessato li utilizzi in sede giudiziaria), allora in questi casi finch\u00e9 perdura la limitazione, i dati saranno comunque trattati dal titolare, quando poi finisce questo periodo, allora si proceder\u00e0 alla cancellazione di questi dati. Nel primo caso, perch\u00e9 il trattamento \u00e8 illecito, quindi comunque l\u2019illiceit\u00e0 del trattamento comporta la cancellazione, nel secondo caso perch\u00e9 il trattamento non \u00e8 pi\u00f9 necessario e quindi si procede alla cancellazione. Ci\u00f2 che rileva per\u00f2 \u00e8 che comunque ci si debba trovare in una di queste quattro ipotesi, non \u00e8 possibile chiedere la limitazione del trattamento per ipotesi diverse da queste quattro. Quindi l\u2019interessato potr\u00e0 richiederlo in queste quattro ipotesi che per\u00f2 non deve descrivere. Quindi la richiesta deve partire dall\u2019interessato che per\u00f2 non deve dire \u201c<em>mi sto ritrovando nell\u2019ipotesi della lettera a, b, c o d<\/em>\u201d, deve semplicemente avanzare la richiesta. Poi, se il titolare non vuole soddisfare queste richieste, sar\u00e0 lui a dover dimostrare che non si \u00e8 all\u2019interno del perimetro delineato dall\u2019articolo 18 e quindi risponder\u00e0 che non intende procedere alla limitazione del trattamento, dando dimostrazione dell\u2019infondatezza della richiesta perch\u00e9 non aderente all\u2019elenco dell\u2019articolo 18. Quando invece deve soddisfare la richiesta come lo fa? Da un punto di vista tecnico quello che deve fare, quello che deve svolgere, \u00e8 un\u2019attivit\u00e0 di contrassegno dei dati, deve in qualche modo imprimere sui dati interessati dalla richiesta un vincolo di inutilizzabilit\u00e0, cio\u00e8 questi dati devono dal punto di vista tecnico non essere pi\u00f9 utilizzati, n\u00e9 essere considerati utilizzabili e si dovr\u00e0 limitare alla loro conservazione. Diciamo che questa marcatura, questo contrassegno dei dati interessati dalla richiesta pu\u00f2 avvenire poi in qualsiasi modo, sta al titolare individuare il modo in cui limiter\u00e0 il trattamento. Quindi ad esempio, li pu\u00f2 trasferire in un sistema di trattamento diverso da quello dove sono, oppure li pu\u00f2 rendere inaccessibili, oppure li pu\u00f2 rimuovere. Insomma, il modo in cui lo fa \u00e8 nella sua discrezionalit\u00e0, purch\u00e9 appunto soddisfi la richiesta, ovviamente sempre con il solito principio di proporzionalit\u00e0, nei limiti di quanto gli \u00e8 possibile in base ai costi che questa operazione comporta, in base alle sue tecnologie a disposizione.<\/p>\n\n\n\n<p>Altro articolo che come l\u2019oblio \u00e8 stato introdotto nel GDPR per la prima volta \u00e8 il <strong>diritto alla portabilit\u00e0 dei dati<\/strong>. Il diritto alla portabilit\u00e0 \u00e8 un diritto che forse pi\u00f9 di tutti esprime quella doppia anima del GDPR e cio\u00e8 di tutela contestuale della persona nella rappresentazione della identit\u00e0 personale attraverso i dati e contestualmente tutela del mercato attraverso la circolazione dei dati. Perch\u00e9 il diritto alla portabilit\u00e0 \u00e8 proprio funzionale non solo appunto a tutela della persona ma anche proprio al funzionamento del mercato digitale. Proprio perch\u00e9 la trasmissione dei dati in cui la portabilit\u00e0 tipicamente si realizza, permette una circolazione dei dati che possono essere utilizzati anche a livello di mercato, anche a livello di attivit\u00e0 svolta dai professionisti del mercato in qualunque tipo di settore, e quindi poi \u00e8 in questo modo la loro circolazione in qualche modo permette di generare ricchezza appunto anche per gli operatori economici e quindi aumentare e favorire la concorrenza nelle dinamiche di mercato. Innanzitutto il primo strumento, la prima estrinsecazione della portabilit\u00e0 \u00e8 proprio quella della trasmissione, quindi si richiede la <span style=\"text-decoration: underline;\">trasmissione di dati che sono in capo a un certo titolare<\/span>, ad un altro titolare. E questo deve avvenire, prevede l\u2019<strong>articolo 20 del GDPR<\/strong>, in un modo che sia accessibile, che sia chiaro, che sia strutturato, si dice interoperabile, nel senso che il titolare che trasmette i dati di cui dispone all\u2019altro titolare deve farlo in modo tale che questo titolare possa utilizzare questi dati. Per\u00f2 poi la portabilit\u00e0 in generale \u00e8 qualcosa che permette effettivamente anche il loro accesso e il loro riutilizzo. Cio\u00e8 quando trasmetto devo poi permettere al secondo titolare di utilizzarli perch\u00e9 se li trasmetto in un formato per cui poi il titolare che li riceve non li pu\u00f2 utilizzare allora non se ne fa niente. Quindi il diritto alla portabilit\u00e0 include in s\u00e9 non solo la trasmissione ma anche la possibilit\u00e0 di accedervi, di riutilizzarli, di riceverli, di mantenerli, di conservarli. Deve essere reso possibile tutto questo e la ratio appunto \u00e8 quella di rendere il pi\u00f9 semplice possibile la circolazione di questi dati facendo, sempre attenzione alla tutela della persona, perch\u00e9 la loro circolazione permette di favorire la concorrenza sul mercato. L&#8217;articolo 20, per\u00f2, delimita quali sono i dati che possono essere oggetto di portabilit\u00e0. Innanzitutto non tutti i dati possono essere oggetto di portabilit\u00e0. In particolare, l\u2019<span style=\"text-decoration: underline;\">articolo 20 prevede che siano portabili i dati trattati con mezzi automatizzati<\/span> e la cui condizione di liceit\u00e0 si fondi su un consenso, oppure sulla conclusione di un contratto. Quindi le uniche ipotesi sono queste: la condizione di liceit\u00e0, quella del consenso e quella del contratto (le lettere a e b dell\u2019articolo 6). Non tutti i dati, quindi, possono essere oggetto della portabilit\u00e0, innanzitutto per i parametri sopra accennati e poi perch\u00e9 non possono essere oggetto di portabilit\u00e0 i dati che sono stati oggetto di esercizio dell\u2019oblio, proprio perch\u00e9 una volta che sono stati cancellati non sono pi\u00f9 nella disponibilit\u00e0 del titolare, n\u00e9 tantomeno possono essere portati, trasmessi, i dati anonimi proprio perch\u00e9 rispetto ai dati anonimi manca quel collegamento tra informazione e persona e quindi non posso pretendere che vengono trasferiti dei dati anonimi. Per il resto, di regola, le rappresentazioni digitali dell\u2019interessato con tutte le informazioni personali che lo riguardano tendenzialmente possono essere trasmesse, addirittura posso trasmettere quei dati che ho generato mediante le mie attivit\u00e0. Quindi se utilizzando un certo sito, ho generato una serie di dati riferiti alle mie ricerche, alla mia navigazione, o i cookie che ho generato, oppure la mia cronologia delle ricerche, oppure ho utilizzato dei dati riferiti alla mia localizzazione, tutti questi dati che ho generato attraverso la mia diretta attivit\u00e0 li posso trasferire perch\u00e9 sono stati generati dalla mia attivit\u00e0 concreta e diretta. Per\u00f2, se questi dati sono stati poi utilizzati dal titolare del trattamento in modo da analizzarli e da queste analisi, principalmente l\u2019analisi basata sul calcolo delle probabilit\u00e0, sono stati generati dei nuovi dati, questi nuovi dati non possono essere oggetto della trasmissione, oggetto della portabilit\u00e0, proprio perch\u00e9 sono dati analizzati dal titolare, quindi su cui il titolare ha svolto un\u2019attivit\u00e0 di analisi, sono i cosiddetti <span style=\"text-decoration: underline;\">dati inferenziali e i dati derivati<\/span>, di questi dati non pu\u00f2 essere chiesta la trasmissione perch\u00e9 non sono soltanto generati dall\u2019interessato, ma sono rielaborati dal primo titolare in un modo tale che impedisce la trasmissione. Proprio perch\u00e9 sono oggetto di tutta un\u2019attivit\u00e0 di lavoro che \u00e8 stata svolta dal titolare e che in qualche modo, sempre nelle logiche di favore per il mercato, della concorrenza, rappresentano una conoscenza, un vantaggio conoscitivo, un know how che per quel titolare diventa un vantaggio economico sugli altri concorrenti e quindi per il funzionamento del mercato \u00e8 considerato in qualche modo lesivo poi della sua attivit\u00e0 la richiesta della loro trasmissione. Quindi ci fermiamo appunto soltanto ai dati che sono stati generati direttamente dall\u2019interessato.<\/p>\n\n\n\n<p>Altro diritto \u00e8 previsto all\u2019<strong>articolo 21<\/strong> ed \u00e8 il <strong>diritto di opposizione al trattamento<\/strong>. Il diritto di opposizione si realizza attraverso una dichiarazione di volont\u00e0 con cui l\u2019interessato esprime appunto la volont\u00e0 di interrompere il trattamento in via definitiva. Ovviamente al titolare resta la possibilit\u00e0 di dimostrare la mancanza di motivi che giustificano questa interruzione e quindi se riesce a dimostrarlo pu\u00f2 procedere nel trattamento. L\u2019articolo 21 prevede in particolare che il titolare si debba astenere dal trattamento dei dati, quindi che debba interrompere il trattamento. A questo punto, \u00e8 il momento in cui deve astenersi dal trattamento, implicitamente la norma richiede anche che li cancelli, perch\u00e9, come gi\u00e0 detto pi\u00f9 volte, la semplice conservazione del dato \u00e8 di per s\u00e9 un trattamento (tant\u2019\u00e8 che abbiamo detto che quando limitiamo il trattamento svolgiamo solo l\u2019attivit\u00e0 di conservazione), quindi se si deve astenere dal trattamento, anche la conservazione \u00e8 un trattamento e quindi \u00e8 ritenuta in contrapposizione con l\u2019esercizio della opposizione. Quindi l\u2019opposizione dovrebbe includere automaticamente la cancellazione, a meno che il titolare non riesca a dimostrare che non sussistono i motivi per cui il&nbsp; soggetto interessato pu\u00f2 avanzare questo tipo di richiesta. L\u2019opposizione, infatti, si pu\u00f2 richiedere solo in due casi e cio\u00e8 nei casi in cui il trattamento abbia come condizione di liceit\u00e0 le previsioni delle lettere e ed f dell\u2019articolo 6. Le previsioni dell\u2019articolo 6 sono quando il trattamento \u00e8 necessario per l\u2019esecuzione di un compito di pubblico interesse di cui viene rivestito il titolare e poi la lettera f invece quando il trattamento \u00e8 necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare. Solo quando la condizione di liceit\u00e0 \u00e8 una di queste due si pu\u00f2 esercitare l\u2019opposizione. Ovviamente quando si \u00e8 in questa ipotesi, poi l\u2019opposizione pu\u00f2 essere esercitata in qualsiasi momento e poi star\u00e0 al titolare dimostrare che la richiesta non pu\u00f2 essere soddisfatta perch\u00e9 effettivamente il pubblico interesse nella lettera e e il legittimo interesse del titolare della lettera f, prevalgono sull\u2019interesse dell\u2019interessato e quindi il trattamento pu\u00f2 effettivamente continuare, in quanto non ci sono dei motivi validi per ritenere prevalente l\u2019esercizio di questo potere inibitorio, di questo potere di interrompere il trattamento. Quindi per l\u2019interessato, nel caso in cui ci si trovi di fronte alle situazioni previste dalla lettera e ed f, \u00e8 semplice fare questa richiesta, perch\u00e9 deve semplicemente dire perch\u00e9 vuole avvalersi di questo diritto per\u00f2 poi non deve dimostrare nulla, star\u00e0 al titolare dover dimostrare che l\u2019interesse dell\u2019interessato \u00e8 meno rilevante nel bilanciamento che bisogna sempre fare rispetto agli interessi indicati alle lettere e ed f dell\u2019articolo 6, che appunto sono condizioni di liceit\u00e0 del trattamento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I diritti dell\u2019interessato: accesso ai dati, rettifica dei dati, cancellazione dei dati, oblio, limitazione del trattamento, portabilit\u00e0 dei dati, opposizione al trattamento. 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