{"id":1504,"date":"2024-03-02T13:02:11","date_gmt":"2024-03-02T12:02:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/?p=1504"},"modified":"2024-11-21T14:36:52","modified_gmt":"2024-11-21T13:36:52","slug":"diritto-dei-dati-dati-personali-minori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/index.php\/2024\/03\/02\/diritto-dei-dati-dati-personali-minori\/","title":{"rendered":"Diritto dei dati \u2013 I dati personali dei minori"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-medium-font-size\">Minori e privacy. Et\u00e0 del consenso digitale e liceit\u00e0 del trattamento, identit\u00e0 personale, intervento dell\u2019esercente la responsabilit\u00e0 genitoriale. Riferimenti a casi giurisprudenziali.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019<strong>articolo 8 del GDPR<\/strong> riguarda il tema dei <strong>dati personali dei minori<\/strong>. Quindi facciamo un focus proprio sui minori di et\u00e0, i soggetti under 18. \u00c8 un tema che da alcuni punti di vista pu\u00f2 sembrare ovvio, il fatto che si parli di dati personali di minori di et\u00e0, ma in realt\u00e0 \u00e8 una cosa relativamente nuova perch\u00e9 prima del GDPR non era previsto nulla che riguardasse in modo specifico il modo in cui si trattano i dati personali dei minori. \u00c8 una novit\u00e0 del GDPR, a cui poi ha fatto seguito ovviamente il coordinamento da parte del legislatore italiano con il <strong>decreto legislativo 101 del 2018<\/strong>. Per\u00f2 \u00e8 anche un tema abbastanza nuovo per motivi diversi. Sicuramente quello pi\u00f9 immediato \u00e8 il contesto storico di riferimento di questa normativa, normativa del 2016. Per\u00f2 ovviamente la specifica attenzione ai minori \u00e8 data dal fatto che negli ultimi anni, nell\u2019ultimo decennio, i minori di et\u00e0 hanno una possibilit\u00e0 di accedere a strumenti, computer, telefoni, tablet e cos\u00ec via, che permettono di trattare direttamente i loro dati personali. Quindi l\u2019esigenza di tutela specifica del minore non pi\u00f9 in generale come soggetto da tutelare al pari anche dell\u2019adulto, ma come soggetto da tutelare in modo pi\u00f9 specifico e pi\u00f9 dettagliato perch\u00e9 proprio per le vulnerabilit\u00e0 che caratterizzano la minore et\u00e0 \u00e8 necessario apprestare degli strumenti di tutela ad hoc, proprio perch\u00e9 non si pu\u00f2 paragonare il minore all\u2019adulto rispetto a quella che \u00e8 la consapevolezza dell\u2019utilizzo degli strumenti digitali, proprio perch\u00e9 nel nostro ordinamento c\u2019\u00e8 un\u2019attenzione rispetto al minore in quanto tale, in quanto soggetto che deve godere di una tutela specifica anche dal punto di vista del trattamento dei dati personali. Quindi in qualche modo abbiamo un passaggio dovuto proprio all\u2019utilizzo di quelli che vengono chiamati i nuovi media. Quindi se rispetto al passato, se rispetto al momento storico si tutelava la riservatezza in quanto tale e quindi anche la riservatezza del minore veniva tutelata di fronte all\u2019utilizzo delle figure, riferimenti delle figure dei minori rispetto a quello che poteva essere diffuso sui giornali o in televisione, l\u2019utilizzo dei nuovi media e cio\u00e8 di tutte quelle tecnologie che utilizzano i dati personali, ha richiesto questa attenzione in pi\u00f9. La logica quando noi parliamo di minori di et\u00e0 \u00e8 sempre quella di dover prestare attenzione, la massima attenzione al processo di formazione dell\u2019identit\u00e0 personale, mentre per un adulto questa formazione pu\u00f2 dirsi conclusa o comunque si pu\u00f2 continuare a realizzare in delle modalit\u00e0 che sicuramente sono pi\u00f9 consapevoli, il minore \u00e8 per antonomasia il soggetto la cui identit\u00e0 personale \u00e8 in divenire, \u00e8 informazione, \u00e8 infatti un processo, parliamo di formazione, di costruzione dell\u2019identit\u00e0 personale e il punto di vista che si adotta \u00e8 che l\u2019utilizzo degli strumenti digitali che i minori utilizzano sia ormai talmente diffuso nella quotidianit\u00e0 del minore che lo pu\u00f2 utilizzare per svago, per studio. Pensiamo anche ai tempi pandemici a come il minore pi\u00f9 che in altre in altre occasioni era perennemente di fronte ad uno schermo, questo utilizzo sempre pi\u00f9 diffuso, pensiamo anche a quanto sempre di pi\u00f9 i minori utilizzino gli strumenti tecnologici anche dei genitori o pensiamo a tutti gli strumenti che sono proprio nelle case, tutta una serie di strumenti dell\u2019Internet of Things, tutta una serie di strumenti che i minori hanno a disposizione in modo semplicissimo. Per\u00f2 interagendo con tutti questi strumenti, inevitabilmente, l\u2019utilizzo degli strumenti che sono connessi alla rete e quello che poi \u00e8 il modo in cui i dati vengono trattati e quindi le risposte che la rete da al minore stesso che la utilizza sono tali da essere in grado di incidere sulla formazione dell\u2019identit\u00e0 personale. Proprio rispetto a questo elemento \u00e8 necessario prestare delle tutele nuove, un\u2019attenzione nuova. Il tema dell\u2019attenzione alla privacy in senso ampio del minore, comunque, non \u00e8 completamente nuovo. Perch\u00e9 di privacy del minore si inizia a parlare addirittura nell\u201989, quindi in tempi abbastanza risalenti, ben prima della diffusione della rete per come la conosciamo oggi, per\u00f2 la Convenzione di New York che \u00e8 la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, poi ratificata in Italia nel 91, pi\u00f9 o meno in quello stesso periodo, prevede che il minore debba essere tutelato da qualsiasi interferenza arbitraria o illegale nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua corrispondenza, in generale, nella sua privacy. Ricordiamoci che anni 80, anni 90 siamo ancora in una concezione di privacy come riservatezza, principalmente. Quindi il riconoscimento di questa tutela da qualsiasi interferenza arbitraria o illegale, quindi qualsiasi tipo di intromissione dall\u2019esterno che pu\u00f2 incidere appunto sulla sua vita privata, sulla sua famiglia, sul suo domicilio, sulla sua corrispondenza e addirittura va oltre perch\u00e9 dice e neppure di affronti illegali contro il suo onore e la sua reputazione, quindi in tutte le varie sfaccettature della riservatezza che abbiamo gi\u00e0 descritto, e questa \u00e8 la disposizione dell\u2019<strong>articolo 16 della Convenzione di New York<\/strong>. In pi\u00f9, l\u2019<strong>articolo 17<\/strong>, non parlando della riservatezza, per\u00f2 dice che il minore deve essere garantito, il fanciullo anzi dice la convenzione, deve essere garantito rispetto all\u2019accesso ai media e alle tecnologie. Quindi vediamo come pure in un tempo in cui ancora non si parlava di privacy come trattamento dei dati personali distinto dalla riservatezza, abbiamo un\u2019attenzione particolare nei confronti del minore: da un lato dal punto di vista della tutela della sua sfera pi\u00f9 intima, dall\u2019altro si cerca di incentivare l\u2019accesso dei minori, dei fanciulli verso l\u2019utilizzo delle tecnologie, del tipo di tecnologie che si potevano creare anche in prospettiva futura. E quindi questa doppia anima da un lato di tutela particolarmente mirata verso la riservatezza, dall\u2019altro questo riconoscimento del minore come soggetto che deve poter accedere alle tecnologie perch\u00e9 \u00e8 qualcosa che sicuramente pu\u00f2 essere utile ai fini del suo sviluppo ai fini della sua crescita. Quindi in qualche modo viene veicolata dalla Convenzione di New York dell\u201989 un\u2019immagine abbastanza moderna del minore come soggetto che poteva incidere sul proprio processo educativo, formativo, proprio anche attraverso l\u2019utilizzo delle delle tecnologie.<\/p>\n\n\n\n<p>Da un punto di vista di diritto interno, in realt\u00e0 di privacy del minore non abbiamo per lungo tempo nessun tipo di riferimento. Un riferimento era per\u00f2 presente gi\u00e0 nel codice di procedura penale: in particolare l\u2019<strong>articolo 114 del codice di procedura penale<\/strong>, in forza del quale si tutelava il minore attraverso un divieto di pubblicazione delle sue generalit\u00e0 e delle sue immagini. Quelli che oggi chiamiamo dati perch\u00e9 sicuramente le generalit\u00e0 di una persona o l\u2019immagine di una persona rientrano nella nozione di dati. Quindi il divieto di pubblicare informazioni come generalit\u00e0 e immagini che ritraessero dei minori che fossero coinvolti in senso ampio da un procedimento di fronte all\u2019<span style=\"text-decoration: underline;\">autorit\u00e0 giudiziaria penale<\/span> e quindi che fossero testimoni, persone offese, danneggiati dal reato, insomma qualsiasi tipo di situazione attorno alla quale potesse posizionarsi la figura di un minore rispetto ad un procedimento penale, quanto meno fino al momento in cui non avessero raggiunto questi minori la maggiore et\u00e0. Quindi una tutela di fronte a insomma alla circolazione delle notizie riferite a determinati procedimenti penali che coinvolgessero dei minori. In un secondo momento il codice della privacy, quindi siamo nel 2003, estende questa stessa tutela che il codice di procedura penale prevedeva rispetto ai procedimenti penali, a qualsiasi altro procedimento di fronte all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Quindi a livello proprio di riservatezza del minore si ha questa particolare attenzione. Attenzione che tra l\u2019altro era prevista anche all\u2019interno dei codici deontologici di alcune categorie professionali, in particolare il Codice deontologico dell\u2019attivit\u00e0 giornalistica che \u00e8 molto legato ovviamente ai temi dei procedimenti giudiziari. E nel codice deontologico dell\u2019attivit\u00e0 giornalistica che \u00e8 del 96, gi\u00e0 si faceva riferimento in particolare all\u2019articolo 7, al fatto che il giornalista, dal punto di vista deontologico, non dovesse procedere alla pubblicazione dei nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca e comunque non soltanto i nomi, qualsiasi tipo di informazione che potesse permettere poi di ricondurre alla sua identificazione. Perch\u00e9 la logica che viene sancita, il principio che viene sancito in questo codice deontologico dell\u2019attivit\u00e0 giornalistica \u00e8 che la riservatezza del minore deve essere tutelata anche quando ci sono delle ragioni che giustificano il diritto di cronaca. Quindi quando si svolge attivit\u00e0 di cronaca, attivit\u00e0 di critica, comunque bisogna prestare la massima attenzione al minore.&nbsp;Ovviamente tutte queste cose poi sono s\u00ec previste nel codice, per\u00f2 poi sono oggetto delle pronunce giurisprudenziali della  Cassazione. La Suprema Corte ad esempio nel 2013 si esprime espressamente nel senso di richiedere che nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 giornalistica sia doveroso evitare qualsiasi riferimento che possa ledere la riservatezza dei minori. Quindi proprio questa attenzione che anche ovviamente a livello di giurisprudenza si ha sempre rispetto a queste categorie pi\u00f9 vulnerabili di soggetti che appunto anche quando si esercita il diritto di cronaca, il diritto di critica \u00e8 sempre necessario che siano destinatari di una specifica attenzione. A tutto ci\u00f2 ovviamente non sta attenta soltanto la giurisprudenza ma anche il Garante privacy, in particolare con tutta una serie di provvedimenti, ne riporto uno del 2001, quindi in un tempo anche precedente al Codice della privacy ma successivo al Codice deontologico dell\u2019attivit\u00e0 giornalistica del 96, perch\u00e9 proprio gi\u00e0 nel 2001, quindi in tempi non sospetti rispetto all\u2019utilizzo, al riconoscimento del diritto alla protezione dei dati personali, comunque si faceva riferimento al diritto alla riservatezza dei minori anche di fronte alle notizie o a fatti di cronaca riportati che riguardano personaggi noti. Quindi anche prima della Cassazione, gi\u00e0 il Garante riconosceva l\u2019assoluta necessit\u00e0 di fare attenzione a tutelare i figli anche rispetto a fatti che riguardano soggetti noti nel caso di specie era figlio di un di un parlamentare, perch\u00e9 in tutti questi casi non si deve per far valere il diritto di critica, il diritto di cronaca, non si deve mai perci\u00f2 affievolire quello che \u00e8 il diritto alla privacy dei soggetti che sono coinvolti, a maggior ragione appunto se i soggetti in questione sono dei minori. Insomma, gi\u00e0 prima del GDPR, per quanto non si facesse riferimento esplicito alla tutela di minori nel trattamento di dati personali, comunque si faceva particolare attenzione a garantire che il minore non subisse delle interferenze idonee ad incidere negativamente, ad impattare negativamente sulla formazione della sua identit\u00e0 personale.<\/p>\n\n\n\n<p>Passiamo quindi al GDPR. Gi\u00e0 nei considerando del GDPR sono presenti una serie di riferimenti espliciti ai minori. In particolare, la logica che seguono i considerando \u00e8 che quando si ha di fronte al trattamento dei dati personali dei minori di et\u00e0, \u00e8 necessario rendersi conto che si \u00e8 di fronte ad un soggetto che \u00e8 meno consapevole del significato della portata che il trattamento dei suoi dati pu\u00f2 avere e dei rischi che quindi ci\u00f2 pu\u00f2 comportare, quindi \u00e8 necessario prestare attenzione alla sua personalit\u00e0. Il <strong>considerando 38<\/strong>, ad esempio, dice espressamente che i minori meritano una specifica protezione perch\u00e9 sono meno consapevoli dei rischi di Internet. Devono essere particolarmente tutelati da misure di salvaguardia che permettano l\u2019esercizio dei loro diritti di fronte a qualsiasi attivit\u00e0 di trattamento dei loro dati personali. In particolare si richiede attenzione di fronte a tutte quelle attivit\u00e0 di trattamento dei dati personali che hanno finalit\u00e0 di marketing, oppure che svolgono attivit\u00e0 di profilazione del minore, perch\u00e9 ovviamente profilare il minore al fine di rivolgergli, per esempio, delle determinate pubblicit\u00e0 mirate e personalizzate rispetto alle sue preferenze pu\u00f2 incidere effettivamente sulla sua sfera giuridica soggettiva e quindi \u00e8 necessaria una specifica attenzione. Ancora, <strong>il considerando 65<\/strong> fa riferimento all\u2019esercizio del diritto all\u2019oblio e dedica un passaggio anche al minore perch\u00e9 addirittura: dice che il diritto all\u2019oblio \u00e8 particolarmente fondamentale che sia riconosciuto nei confronti del minore nel momento in cui acquista l\u2019et\u00e0 del consenso digitale, perch\u00e9 potrebbe volerlo esercitare rispetto ad un consenso al trattamento dei dati personali prestato quando era al di sotto della soglia dell\u2019et\u00e0 del consenso digitale e quindi era meno consapevole, sotto quell\u2019et\u00e0, e quindi una volta che compie l\u2019et\u00e0 del consenso digitale deve riconfermare il consenso gi\u00e0 prestato e altrimenti esercitare il diritto all\u2019oblio rispetto ai dati che erano stati trattati, aveva consentito che venissero trattati prima del compimento dell\u2019et\u00e0 per il consenso digitale. Ancora un altro considerando \u00e8 il <strong>considerando 58<\/strong> che fa riferimento in generale al principio di trasparenza e che quando descrive il principio di trasparenza dice rispetto ai minori \u00e8 necessaria una particolare protezione, una protezione specifica, perch\u00e9 il minore \u00e8 meno consapevole e quindi deve ricevere delle informazioni che riguardano il trattamento, che devono essere elaborate in un linguaggio particolarmente chiaro, particolarmente semplice, proprio perch\u00e9 devono essere dei termini che anche il minore possa facilmente comprendere. Insomma gi\u00e0 nei considerando troviamo delle linee di attenzione alla figura del minore rispetto all\u2019adulto. Poi vi \u00e8 la norma che \u00e8 espressamente dedicata al minore, \u00e8 la norma di cui all\u2019<strong>articolo 8<\/strong>. Gi\u00e0 nella rubrica dell\u2019articolo 8 del GDPR, la rubrica \u00e8 il titolo della norma, dice: condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della societ\u00e0 dell\u2019informazione. E poi ci sono i tre paragrafi dell\u2019articolo 8 che ci descrivono la disciplina. Innanzitutto si fa riferimento appunto nella rubrica ai servizi della societ\u00e0 dell\u2019informazione. Diciamo che la definizione di <strong>servizi della societ\u00e0 dell\u2019informazione<\/strong> \u00e8 contenuta in una <strong>direttiva<\/strong> del 2015, la <strong>1535 del 2015<\/strong> dice che i servizi della societ\u00e0 dell\u2019informazione sono tutti i servizi prestati a distanza, normalmente dietro una retribuzione e per via elettronica nei confronti di un destinatario dei servizi stessi. Diciamo che in generale sono un po\u2019 tutte le attivit\u00e0 che vengono svolte in rete che possono consentire l\u2019accesso alle informazioni o ad attivit\u00e0 di comunicazione. Quindi sono servizi della societ\u00e0 dell\u2019informazione: la posta elettronica, i social network, le banche dati, le newsletter. Vediamo quindi la norma perch\u00e9 si fa riferimento alle condizioni applicabili al loro consenso. Quindi, innanzitutto parliamo del consenso dei minori. Infatti il paragrafo 1  dice qualora si applichi l\u2019articolo 6, paragrafo 1, lettera a, che \u00e8 la condizione di liceit\u00e0 del trattamento che si fonda sulla prestazione del consenso. Quindi, innanzitutto, rispetto al minore \u00e8 fondamentale che ci sia il suo consenso alla luce delle precisazioni che vengono fatte in questo articolo. Allora sempre il paragrafo 1 fa riferimento all\u2019offerta diretta dei servizi della societ\u00e0 dell\u2019informazione. Questo riferimento all\u2019offerta diretta vuol dire che la disciplina dell\u2019articolo 8 non si applica a tutti i servizi della societ\u00e0 dell\u2019informazione, ma si applica soltanto a quelli che sono offerti in modo diretto ai minori. Quindi se sono il titolare di un trattamento ed esplicito che il servizio che offro \u00e8 rivolto soltanto ai maggiorenni, allora non sono tenuto ad applicare le regole di quell\u2019articolo 8. Ovviamente nella misura in cui, pur se io lo dovessi esplicitare, questa esplicitazione non venga poi smentita da altri elementi. Per esempio, il fatto che sia un tipo di servizio che per il contenuto che ha \u00e8 evidente che verr\u00e0 utilizzato anche da dei minori. Il problema \u00e8 che il GDPR non ci d\u00e0 delle precisazioni rispetto a come individuare quali siano gli elementi che possono smentire il fatto che il servizio sia offerto soltanto ai maggiorenni. Da questo punto di vista, quindi, possiamo fare riferimento un po\u2019 al dato comparatistico, possiamo guardare all\u2019esperienza statunitense che \u00e8 un\u2019esperienza in cui invece vengono espressamente delineati alcuni fattori, alcuni esempi, che sono utili a capire quando un certo servizio sia destinato o meno ai minori di et\u00e0. E in particolare guardiamo alla disciplina in materia statunitense che \u00e8 facile ricordare con l\u2019acronimo COPPA che sta per <strong>Children\u2019s Online Privacy Protection Act<\/strong>, che \u00e8 la disciplina statunitense sulla privacy dei minori e che descrive una serie di fattori che ci permettono di capire se il servizio \u00e8 offerto in modo diretto ai minori o meno, a prescindere appunto da quello che poi il titolare possa sostenere. E questi fattori sono per esempio il contenuto del sito, il tipo di attivit\u00e0 che viene svolta su quel sito e il tipo di contenuti che sono fruibili su un certo sito, contenuti audio o contenuti visivi o il fatto che ci siano delle pubblicit\u00e0 che sono rivolte ad un target di bambini o comunque di soggetti minori, o il fatto che all\u2019interno del sito, insomma del servizio, ci siano dei riferimenti a personaggi famosi tra i pi\u00f9 piccoli o insomma celebrit\u00e0 che sono facilmente riconoscibili per i bambini o il fatto che ci siano dei modelli o dei soggetti a loro volta di minore et\u00e0. Quindi,tutta una serie di esempi che effettivamente creano un contesto digitale a misura di bambino o comunque a misura di minore. Tutti questi fattori possono contribuire a ritenere che quel certo servizio sia effettivamente destinato, rivolto a dei soggetti minori. Questo \u00e8 descritto nella disciplina statunitense, per\u00f2 sono dei parametri, delle linee che effettivamente poi facendo riferimento al dato comparatistico, anche il Garante privacy di qualsiasi Stato europeo o il giudice pu\u00f2 sicuramente guardare a questi come esempi utili anche nella propria attivit\u00e0 svolta a livello nazionale ed europeo. Siamo di fronte a tutta una serie di possibili contesti in cui effettivamente \u00e8 necessario, \u00e8 opportuno garantire queste figure che noi presumiamo essere pi\u00f9 fragili, bisognose di tutela rispetto agli adulti, proprio perch\u00e9 su tutte queste piattaforme, su tutti questi siti, su tutti questi servizi che il minore si vede offerto, poi lui stesso pu\u00f2 generare dei dati attraverso l\u2019attivit\u00e0 che poi realizza nella fruizione di questi servizi, pensiamo all\u2019attivit\u00e0 che realizza quando fruisce di un social network, durante un utilizzo di questi servizi, la fruizione di questi servizi genera dei dati personali. Questi dati personali possono poi essere utilizzati dal gestore di questo stesso sito per profilare la loro figura del minore e quindi poi presentare delle pubblicit\u00e0 che possono incidere sulla sua attivit\u00e0, sulla sua formazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il paragrafo 1 fa riferimento all\u2019et\u00e0 di 16 anni, quindi 16 anni per il legislatore europeo \u00e8 l\u2019et\u00e0 soglia in qualche modo dopo la quale il minore pu\u00f2 prestare il consenso. In realt\u00e0 per\u00f2, l\u2019ultimo inciso del paragrafo 1 dice che gli Stati membri possono stabilire per legge un\u2019et\u00e0 inferiore a tali fini, purch\u00e9 non inferiore a 13 anni. Quindi, con ci\u00f2 il legislatore europeo permette agli Stati membri di stabilire al loro interno, quale sia l\u2019et\u00e0 del consenso digitale, l\u2019et\u00e0 del consenso digitale, che per\u00f2 \u00e8 al massimo individuata in 16 anni o al minimo in 13 anni. E questo \u00e8 un esempio in cui il regolamento, il GDPR, pur essendo un regolamento, non riesce nell\u2019obiettivo di uniformazione, perch\u00e9 quello che \u00e8 successo \u00e8 che tutti gli Stati membri dell\u2019Unione europea hanno scelto et\u00e0 diverse, in alcuni paesi hanno scelto 13 anni, in altri 14, in altri 15, in altri 16. Quindi abbiamo una disciplina che da questo punto di vista \u00e8 leggermente diversa in base ai Paesi, l\u2019Italia con il <strong>decreto legislativo 101 del 2018<\/strong>, che \u00e8 il decreto legislativo non di recepimento del Regolamento, perch\u00e9 il Regolamento non si recepisce, ma il decreto legislativo che \u00e8 servito a uniformare la normativa interna con il GDPR. L\u2019<strong>articolo 2 quinquies<\/strong> del nuovo Codice, del Codice privacy rinnovato appunto dal decreto legislativo 101, prevede che nel nostro Paese l\u2019et\u00e0 del consenso digitale sia 14 anni. Quindi vuol dire che il minore ultraquattordicenne potr\u00e0 prestare il consenso. Quindi in Italia l\u2019et\u00e0 del consenso digitale \u00e8 quella di anni 14. Il minore ultraquattordicenne presta il consenso, il minore infraquattordicenne, quindi pi\u00f9 piccolo di 14 anni (paragrafo 1), dice che il trattamento \u00e8 lecito soltanto se e nella misura in cui il consenso \u00e8 prestato o autorizzato dal titolare della responsabilit\u00e0 genitoriale (noi tutto l\u2019articolo 8, laddove indica l\u2019et\u00e0 di anni 16, lo dobbiamo rileggere come se al posto di 16 ci fosse scritto 14). Quindi il trattamento dei dati personali del minore \u00e8 lecito ove il minore abbia almeno 14 anni, ove il minore abbia un\u2019et\u00e0 inferiore a 14 anni il trattamento \u00e8 lecito solo e nella misura in cui tale consenso sia prestato, autorizzato dal titolare della responsabilit\u00e0 genitoriale. Ovviamente le due situazioni richiedono una serie di considerazioni. Partiamo dal minore ultraquattordicenne, quindi il minore che presta il consenso in modo autonomo. Ovviamente questa l\u2019abbiamo chiamata et\u00e0 del consenso digitale perch\u00e9 la regola che conosciamo tutti \u00e8 che il minore in realt\u00e0, proprio perch\u00e9 minore non abbia una capacit\u00e0 d\u2019agire, perch\u00e9 la capacit\u00e0 di agire, l\u2019articolo 2 del Codice civile dice che viene raggiunta al raggiungimento della maggiore et\u00e0. Quindi questo vuol dire che il consenso digitale si pone come strumento di esercizio della propria capacit\u00e0 in un\u2019ottica di eccezione rispetto alla regola. Quindi la regola \u00e8 che la capacit\u00e0 di agire si acquisisce, la capacit\u00e0 di agire \u00e8 la capacit\u00e0 di incidere sulla propria sfera giuridica soggettiva, si acquisice ai 18 anni. Per\u00f2 questa prestazione del consenso si pone appunto come eccezione rispetto alla regola. E in realt\u00e0 non ci sono grossi problemi nel considerare il fatto che ci siano delle eccezioni alla regola, perch\u00e9 da questo punto di vista il GDPR non ha introdotto una regola completamente nuova o diciamo inaspettata, perch\u00e9 nel codice civile, ma anche in leggi speciali, ci sono tutta una serie di riferimenti che riconoscono la necessit\u00e0 del minore di autodeterminarsi e quindi rispetto a specifiche situazioni conosciamo la possibilit\u00e0 che il minore incida in tutto ci\u00f2 che riguarda un po\u2019 le estrinsecazione della propria personalit\u00e0. Quindi, insomma, ci sono gi\u00e0 una serie di riferimenti nel nostro ordinamento che anticipano la capacit\u00e0 del minore di autodeterminarsi, quindi ecco da questo punto di vista non \u00e8 una cosa totalmente nuova per\u00f2 appunto dobbiamo tenere conto del fatto che \u00e8 una eccezione, un aspetto comunque particolare. Per quanto riguarda invece il minore infraquattordicenne, l\u00ec \u00e8 necessaria una attenzione in pi\u00f9 perch\u00e9 \u00e8 vero che sicuramente non si vuole in nessun modo impedire l\u2019accesso alle tecnologie che utilizzano i dati da parte dei minori infraquattordicenni per\u00f2 \u00e8 necessario che questo incentivo all\u2019utilizzo delle tecnologie o comunque questa anche inevitabilit\u00e0 dell\u2019utilizzo di tecnologie da parte dei minori sia appunto realizzata in un modo che presti la massima attenzione al fatto che siamo di fronte a dei soggetti pi\u00f9 vulnerabili; sempre nella logica per cui per il nostro legislatore fino ai 14 anni \u00e8 necessario stare pi\u00f9 attenti rispetto al processo di formazione dell\u2019identit\u00e0 personale. Ecco quindi che l\u2019articolo 8 dice che il trattamento dell&#8217;infraquattordicenne \u00e8 lecito solo se e nella misura in cui \u00e8 prestato o autorizzato dal titolare della responsabilit\u00e0 genitoriale. Allora innanzitutto con titolare della responsabilit\u00e0 genitoriale non includiamo soltanto il genitore ma chiunque svolga la responsabilit\u00e0 genitoriale per il minore, quindi anche per esempio il tutore, quindi va inteso in un senso ampio. Ci concentriamo sui verbi prestato e o autorizzato, perch\u00e9 sembrano sinonimi, per\u00f2 vanno interpretati in un modo diverso. Quindi prestato ci dice l\u2019ipotesi in cui il rappresentante legale del genitore manifesta egli stesso una volont\u00e0 positiva al trattamento dei dati. Quindi \u00e8 come in questo caso della prestazione il genitore o comunque il tutore, colui che esercita la responsabilit\u00e0 genitoriale, in qualche modo si va a sostituire, in questo caso nell\u2019attivit\u00e0 di prestazione il consenso quindi \u00e8 direttamente l\u2019esercente la responsabilit\u00e0 genitoriale che presta il consenso per il minore. Invece autorizzato lo dobbiamo leggere in un modo diverso, autorizzato \u00e8 quindi la situazione in cui il minore presta il proprio consenso direttamente, per\u00f2 ai fini del trattamento \u00e8 necessario che il consenso del minore venga integrato o comunque confermato dall\u2019esercente la responsabilit\u00e0 genitoriale proprio perch\u00e9 \u00e8 una sorta di autorizzazione rispetto al consenso che il minore ha prestato in un\u2019iniziale diciamo autonomia. Ovviamente qual \u00e8 il problema, che tutta questa bella regola si scontra un po\u2019 con la realt\u00e0, perch\u00e9 nella realt\u00e0 \u00e8 facile immaginare che un minore che utilizza autonomamente gli strumenti digitali sia in grado di aggirare il consenso o comunque la partecipazione del genitore, perch\u00e9 il minore conferma magari che il genitore \u00e8 d\u2019accordo semplicemente al posto del genitore, il genitore nemmeno sa di questa prestazione del consenso e non ha nemmeno modo di controllarlo, quindi diciamo la questione che si pone \u00e8 come assicurarsi che questa regola rispetto all\u2019infraquattordicenne venga rispettata.<\/p>\n\n\n\n<p>Qui subentra il principio di accountability del titolare. \u00c8 il titolare ad essere responsabile per fare di tutto affinch\u00e9 effettivamente vengano rispettati i requisiti della norma. Come fa a fare di tutto, ovviamente come al solito alla luce delle tecnologie a disposizione, dovr\u00e0 realizzare, dovr\u00e0 predisporre delle misure necessarie idonee a garantire che la regola venga effettivamente applicata. Quindi c\u2019\u00e8 proprio l\u2019obbligo del titolare seppure non sia scritto espressamente nell\u2019articolo 8 per\u00f2 in virt\u00f9 del principio dell\u2019accountability, di responsabilizzazione del titolare, riconosciamo, individuiamo questo dovere del titolare di adoperarsi al meglio in ogni modo ragionevole, quindi sempre anche nel rispetto della proporzionalit\u00e0, affinch\u00e9 sia possibile verificare che il consenso sia stato prestato o autorizzato da un esercente la responsabilit\u00e0 genitoriale, quindi sostanzialmente che il minore non abbia prestato il consenso senza che il genitore ne sia a conoscenza. Anche qui, piccolo problema: ricaviamo questo dovere del titolare, ma al titolare non vengono date delle linee per rispettare o comunque per sapere in modo definitivo come \u00e8 giusto adoperarsi. E quindi anche qui, proprio perch\u00e9 il GDPR su questo \u00e8 lacunoso, possiamo ricorrere al dato comparatistico, riguardiamo di nuovo alla disciplina statunitense che anche rispetto a questo \u00e8 pi\u00f9 completa. Abbiamo tutta una serie di esempi che ritroviamo nella disciplina degli Stati Uniti. Per esempio il titolare pu\u00f2 adoperarsi fornendo dei moduli da compilare, quindi il genitore deve compilare un modulo, deve riempire delle caselle da cui effettivamente poi fornisce in modo diretto il consenso al trattamento dei dati da inviare magari via mail o da compilare in un form al momento della registrazione su un certo servizio. Un altro esempio pu\u00f2 essere che il genitore debba dare conferma attraverso l\u2019indicazione delle generalit\u00e0 di una carta di credito, oppure che debba fare un collegamento web, quindi una videochiamata attraverso la quale presti effettivamente il consenso. O ancora vengono applicati degli strumenti di riconoscimento facciale attraverso la somministrazione, l\u2019upload di una fotografia. Oppure il genitore pu\u00f2 caricare un documento, la fotocopia del documento. Oppure ancora rispondere a specifiche domande. Insomma, tutta una serie di possibilit\u00e0 attraverso cui il titolare pu\u00f2 far s\u00ec che sia il pi\u00f9 vero possibile, il pi\u00f9 quasi sicuro possibile che il genitore sia effettivamente partecipe alla prestazione di questo consenso. Rimanendo sul GDPR, quello che possiamo dire \u00e8 che sicuramente qualsiasi richiesta venga fatta al titolare che risponde del principio di responsabilizzazione, per\u00f2 d\u2019altra parte facciamo sempre valere anche il principio di proporzionalit\u00e0, quindi il titolare sar\u00e0 chiamato a predisporre le misure pi\u00f9 idonee possibili per\u00f2 sempre sempre all\u2019interno di un approccio proporzionato. Quindi in base a quelli che sono i rischi per il minore che il trattamento porta con s\u00e9, dovr\u00e0 predisporre delle misure pi\u00f9 o meno elastiche. Quindi se si tratta di una situazione a basso rischio, magari una conferma via e-mail o di compilazione del form della registrazione \u00e8 pi\u00f9 che sufficiente. Invece se si tratta di attivit\u00e0 di trattamento ad alto rischio, allora magari pu\u00f2 essere richiesta quella misura pi\u00f9 stringente, pi\u00f9 complicata, che dia maggiori certezze del fatto che il genitore abbia partecipato. Quindi sempre un approccio al rischio, che in base alla valutazione del rischio che il minore in questo caso corre rispetto al trattamento dei suoi dati, ricordiamoci sempre che la misura della gravit\u00e0 del rischio la stabilisce il titolare stesso, poi per\u00f2 sar\u00e0 responsabile della sua valutazione nel caso in cui non sia corretta, e poi predisporre le misure che alla luce di queste considerazioni vengono considerate pi\u00f9 idonee. Ovviamente i problemi permangono perch\u00e9 resta il fatto che se il metodo di verifica del consenso genitore \u00e8 troppo blando, allora il minore magari riesce ad aggirarlo, cos\u00ec come se \u00e8 troppo stringente pensiamo a quelle riguardanti il caricamento della carta di credito, che \u00e8 un metodo particolarmente difficile per il minore, magari da aggirare, allora l\u00ec il problema che si pone \u00e8 che possano essere magari limitate le possibilit\u00e0 del minore di accedere al servizio perch\u00e9 un genitore sicuramente \u00e8 pi\u00f9 restio dal lasciare i dati della sua carta di credito su un certo sito che poi magari utilizza il minore stesso. Quindi da un lato il rischio di aggiramento del minore, dall\u2019altro il rischio che il consenso non venga prestato, per\u00f2 un bilanciamento poi di volta in volta da fare in relazione al caso concreto perch\u00e9 la logica per quanto poi ci sia questo rischio \u00e8 comunque che bisogna sempre bilanciare da un lato il diritto del minore ad accedere ai servizi digitali, dall\u2019altro per\u00f2 l\u2019esigenza della sua sicurezza e in questo ovviamente il ruolo del titolare della responsabilit\u00e0 genitoriale \u00e8 fondamentale. Peraltro teniamo comunque conto del fatto che questa regola riguarda gli infraquattordicenni, quindi comunque dal compimento del 14\u00ba anno poi il minore pu\u00f2 intervenire direttamente.<\/p>\n\n\n\n<p>Peraltro anche rispetto al modo in cui intervengono i genitori si pongono delle questioni, in particolare i genitori devono essere per forza d\u2019accordo? O basta la volont\u00e0 di uno dei due? Per esempio questo \u00e8 un altro tema che si pone in realt\u00e0 ben prima del discorso specifico sul trattamento dei dati personali perch\u00e9 \u00e8 un tema che si \u00e8 posto in generale rispetto alla pubblicazione delle immagini dei minori. E su questo la giurisprudenza pi\u00f9 risalente era effettivamente pi\u00f9 incline a riconoscere il fatto che bastasse la volont\u00e0 di uno. Un esempio antecedente ovviamente le dinamiche social \u00e8 quello trattato da una Cassazione del 2006, in particolare la 21172 che era riferito a una domanda di risarcimento dei danni che la madre di un minore avanzava nei confronti dell\u2019altro genitore perch\u00e9 questo genitore, personaggio noto, aveva portato i figli con s\u00e9 in spiaggia, con la nuova compagna e le fotografie della giornata in spiaggia erano state pubblicate da dei giornali. La nuova compagna in particolare era un personaggio televisivo e in queste fotografie risultava in topless. La madre agisse per risarcimento dei danni provocati nei confronti della propria dignit\u00e0 e della dignit\u00e0 del minore che risultava essere state lese da questa pubblicazione. La Cassazione invece diceva che la partecipazione, la volont\u00e0 del genitore che aveva permesso che queste foto venissero scattate era sufficiente ad integrare la volont\u00e0 necessaria alla pubblicazione anche delle immagini dei minori in queste fotografie e che quindi la domanda di risarcimento del danno che la madre aveva avanzato andava rigettata. Un secondo esempio un po\u2019 pi\u00f9 recente e che si va pi\u00f9 diffondendo \u00e8 quello per cui si richiede la volont\u00e0 congiunta dei due genitori. Da questo punro di vista citiamo una ordinanza del Tribunale di Mantova del 2017, che \u00e8 stata particolarmente studiata e commentata perch\u00e9 \u00e8 stata una ordinanza abbastanza rilevante, perch\u00e9 qui, per la prima volta, c\u2019\u00e8 questo cambio di passo un po\u2019 pi\u00f9 netto della giurisprudenza, che poi \u00e8 stato seguito anche da sentenze successive di altri tribunali. In questo caso invece entrando in gioco lo specifico aspetto dei social network (che invece nel caso di prima non c\u2019era perch\u00e9 abbiamo detto che era del 2006), e con riferimento specifico ai social network, invece, la Corte, il giudice mantovano si \u00e8 pronunciato nel senso di ritenere fondamentale la partecipazione di entrambi i genitori. Il caso qui era quello di genitori tra loro separati, ma con un affido condiviso dei figli minori e nell\u2019accordo di separazione addirittura i genitori avevano scritto di non ammettere la pubblicazione delle foto dei figli su Facebook o comunque i social network. La madre in particolare, si impegnava a non farlo, tuttavia non rispettava questo impegno che era stato preso nell\u2019accordo di separazione e quindi non solo continuava a pubblicare foto dei figli su Facebook, ma nemmeno aveva rimosso quelle che aveva gi\u00e0 postato come con il marito si erano detti. Quindi il marito, il padre dei bambini d,ei figli minori, si rivolgeva al giudice chiedendo di inibire questa attivit\u00e0 che la moglie continuava a porre in essere e a obbligare alla rimozione delle immagini gi\u00e0 pubblicate. Il tribunale d\u00e0 pienamente ragione al padre. Conferma questa richiesta del padre e il tribunale mantovano in questa ordinanza appunto del 2017 afferma proprio l\u2019imprescindibilit\u00e0 del consenso di entrambi per la pubblicazione delle foto, perch\u00e9 la logica \u00e8 che la circolazione delle foto dei minori su internet, in particolare i network, \u00e8 una pubblicazione che non \u00e8 fine a se stessa, perch\u00e9 nel momento in cui ho posto la foto di mio figlio minore non la sto pubblicando su internet e poi ho la certezza che la posso vedere solo io. Ma il giudice afferma che nel funzionamento dei social network, nel funzionamento della rete \u00e8 implicita la pericolosit\u00e0, \u00e8 implicito il rischio per il minore dato dal fatto che la circolazione dell\u2019immagine poi \u00e8 incontrollabile. Un\u2019immagine, una volta che viene postata effettivamente, poi pu\u00f2 circolare, pu\u00f2 giungere anche a dei soggetti sconosciuti che la possono utilizzare in qualsiasi modo. Quindi la pubblicazione dell\u2019immagine del minore \u00e8 in s\u00e9 potenzialmente lesiva, potenzialmente rischiosa, potenzialmente pregiudizievole e quindi la soglia di accettabilit\u00e0 della pubblicazione richiede il consenso di entrambi, quindi senza il consenso di entrambi non \u00e8 possibile, perch\u00e9 il rischio \u00e8 talmente elevato che \u00e8 pi\u00f9 opportuno evitare questa combinazione.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Altro esempio, Tribunale di Rieti che \u00e8 di poco successivo perch\u00e9 del 2019 per\u00f2 questa \u00e8 una sentenza e non ordinanza e qui siamo di fronte ad una situazione invece di genitori separati in cui il padre aveva una relazione con un\u2019altra donna. Questa donna stessa postava le foto dei figli del compagno, figli minori su Facebook e su determinati social e la madre di questi bambini interveniva per richiedere la cancellazione. E anche il giudice di Rieti ha fatto riferimento allo stesso identico principio sancito dal giudice mantovano due anni prima, perch\u00e9 proprio si sancisce la necessit\u00e0 di questa attivit\u00e0 condivisa da parte dei genitori perch\u00e9 la diffusione e la circolazione delle immagini sui social network va considerata potenzialmente lesiva. Questa tendenza rientra perfettamente in quello che \u00e8 in generale la disciplina del rapporto tra genitori e figli, perch\u00e9 il principio che regola l\u2019attivit\u00e0 dei genitori nei confronti dei figli, guardiamo gli articoli 315, 315 bis del codice civile, ci dicono proprio che i genitori devono sempre realizzare nei confronti dei figli attivit\u00e0 che siano volte a rispondere a quelle che sono le inclinazioni dei figli, le volont\u00e0 dei figli. La volont\u00e0 del figlio deve essere presa in considerazione. Quindi anche la volont\u00e0 del figlio capace di discernimento pu\u00f2 essere considerato dal giudice anche nel caso di disaccordo dell\u2019altro genitore. Per\u00f2 sono tutte situazioni che vanno viste nel caso concreto, ci\u00f2 che occorre \u00e8 che di fronte allo scontro tra l\u2019esercente la responsabilit\u00e0 genitoriale interviene il giudice e il giudice quando deve decidere rispetto a delle vicende dei fatti che riguardano un minore deve sempre valutare il principio che \u00e8 riconosciuto a livello ONU del &#8220;<em>best interest of the child<\/em>&#8220;. La logica \u00e8 sempre quella di prendere una decisione che nel caso concreto sia in grado di soddisfare i migliori interessi del minore i best interest of the child. Un esempio in tal senso,sempre di merito, \u00e8 una decisione del giudice romano in questo caso, in cui c\u2019era uno scontro tra madre e figlio, quindi non tra i genitori ma tra madre e figlio, perch\u00e9 il figlio si scontrava con la madre in quanto questa pubblicava continuamente immagini su Facebook del figlio minore, non solo pubblicava le immagini, ma pubblicava anche post quindi per iscritto in cui descriveva che il figlio aveva determinati problemi e aveva determinate questioni per cui non stava bene e pubblicava tutto ci\u00f2 su Facebook. Il figlio si rivolgeva quindi al giudice e il giudice riteneva effettivamente di dover intervenire rispetto a questo comportamento della madre perch\u00e9 andava a considerare il comportamento della madre come tale da incidere in modo potenzialmente irrimediabile sul rapporto tra madre e figlio. In particolare, il figlio chiedeva anche che gli venisse consentito di andare a studiare all\u2019estero per allontanarsi dalla madre per tutto il malessere che gli aveva provocato questo suo attivismo sui social e il giudice effettivamente accoglieva la richiesta del figlio sostenendo che il rapporto madre figlio era talmente compromesso dall\u2019utilizzo dei social da parte della madre che solo attraverso l\u2019allontanamento magari si sarebbe potuto ristabilire. Insomma il ruolo del giudice da questo punto di vista \u00e8 molto importante e sempre deve andare a verificare le situazioni del caso concreto.<\/p>\n\n\n\n<p>Chiudendo sul tema del consenso, il considerando sul diritto all\u2019oblio torna a questo punto del discorso perch\u00e9 rispetto al minore infraquattordicenne il cui consenso viene prestato o autorizzato dal genitore, dobbiamo tenere conto che al compimento dell\u2019et\u00e0 del consenso digitale il minore deve avere la possibilit\u00e0 di confermare quel consenso o altrimenti esercitare il diritto all\u2019oblio rispetto al consenso precedentemente prestato. Proprio perch\u00e9 la logica \u00e8 che una volta compiuta l\u2019et\u00e0 del consenso digitale, deve essere lui personalmente a prendere una decisione rispetto alla liceit\u00e0 del trattamento dei dati personali. Infatti tornando all\u2019articolo 8, al testo dell\u2019articolo 8, il riferimento \u00e8 che il trattamento \u00e8 lecito, le condizioni sono proprio quelle di liceit\u00e0 che richiedono la partecipazione diretta dell&#8217;interessato una volta che giunge all\u2019et\u00e0 del consenso digitale.<\/p>\n\n\n\n<p>Ultimo aspetto, il paragrafo 3 dell\u2019articolo 8 che ci dice che il paragrafo 1 (quindi quello riferito alla prestazione, alla liceit\u00e0 del trattamento) non pregiudica le disposizioni generali di diritto dei contratti e questo \u00e8 un aspetto importante perch\u00e9 il porre un\u2019et\u00e0 del consenso digitale sotto la maggiore et\u00e0 \u00e8 qualcosa che si pone come eccezione rispetto alla regola e la conferma che sia un\u2019eccezione in realt\u00e0, la da lo stesso paragrafo 3 proprio perch\u00e9 dice che questa previsione dell\u2019articolo 8 non incide, non intacca sulle regole, sulle norme degli Stati membri. Quindi tutte le regole che gli Stati membri abbiano rispetto alla validit\u00e0, all\u2019efficacia di un contratto, non sono minimamente intaccate da questa previsione. Quindi qui cosa succede, succede che poi di volta in volta bisogner\u00e0 far interagire le norme di diritto dei contratti con le norme sulla protezione dei dati personali, laddove le due debbano essere applicate in un medesimo contesto, perch\u00e9 potremmo essere di fronte ad una situazione in cui il minore ha l\u2019et\u00e0 del consenso digitale, perch\u00e9 magari a 15 anni, per\u00f2, non avendo raggiunto la maggiore et\u00e0, non pu\u00f2 stipulare un contratto valido. Quindi potremmo essere di fronte ad una situazione in cui il trattamento dei dati personali \u00e8 lecito, per\u00f2 il contratto a cui il trattamento afferisce \u00e8 un contratto annullabile perch\u00e9 il rimedio previsto per il contratto stipulato da minori di et\u00e0 \u00e8 l\u2019annullabilit\u00e0. Quindi, di fronte all\u2019eventuale annullamento, perch\u00e9 l\u2019annullamento non \u00e8 automatico, l\u2019annullamento deve essere chiesto dall\u2019interessato entro cinque anni da quando \u00e8 stipulato il contratto, siamo di fronte a quelle situazioni in cui effettivamente potremmo avere un contratto annullabile, ma un consenso validamente prestato, quindi un trattamento di dati personali \u00e8 lecito. Ecco, in questi casi l\u2019interazione fra le due discipline ovviamente sar\u00e0 tale che, in caso di annullamento del contratto, appunto perch\u00e9 stipulato dal minore di et\u00e0, nell\u2019eventualit\u00e0 di annullamento del contratto allora automaticamente dovr\u00e0 cessare anche il trattamento di dati personali che da quel contratto dipende, proprio perch\u00e9 non toccandosi le regole sulla esecuzione, l\u2019efficacia e la validit\u00e0 dei contratti stipulati dai minori, sar\u00e0 necessario poi di volta in volta far interagire le due discipline.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Minori e privacy. Et\u00e0 del consenso digitale e liceit\u00e0 del trattamento, identit\u00e0 personale, intervento dell\u2019esercente la responsabilit\u00e0 genitoriale. Riferimenti a casi giurisprudenziali. L\u2019articolo 8 del GDPR riguarda il tema dei dati personali dei minori. 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