{"id":15180,"date":"2026-08-22T14:44:43","date_gmt":"2026-08-22T12:44:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/?p=15180"},"modified":"2026-08-27T14:10:33","modified_gmt":"2026-08-27T12:10:33","slug":"il-sistema-europeo-di-produzione-e-conservazione-delle-prove-elettroniche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/index.php\/2026\/08\/22\/il-sistema-europeo-di-produzione-e-conservazione-delle-prove-elettroniche\/","title":{"rendered":"Il sistema europeo di produzione e conservazione delle prove elettroniche"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-1 wp-block-paragraph\"><em><strong>Regolamento (UE) 2023\/1543 \u2022 Direttiva (UE) 2023\/1544 \u2022 Quadro operativo italiano<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Applicabile dal 18 agosto 2026 \u2014 focus operativo per autorit\u00e0 giudiziaria, polizia giudiziaria e personale tecnico-forense<\/em><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>In sintesi<\/strong> <br>Dal 18 agosto 2026 l&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria di uno Stato membro pu\u00f2 rivolgersi direttamente allo stabilimento designato o al rappresentante legale di un prestatore di servizi in un altro Stato membro per ottenere la conservazione (EPOC-PR) o la produzione (EPOC) di prove elettroniche, senza dover passare per l&#8217;assistenza giudiziaria o per l&#8217;ordine europeo di indagine. <br>Quattro categorie di dati, con presupposti crescenti: abbonati, sola identificazione dell&#8217;utente, traffico, contenuto. <br>Termini stringenti: 10 giorni per la produzione, 8 ore nei casi di emergenza; l&#8217;obbligo di conservazione dura 60 giorni, prorogabili di 30. <br>Per traffico e contenuto: presupposti rafforzati quanto ad autorit\u00e0 competente e gravit\u00e0 del reato e, di regola, notifica all&#8217;autorit\u00e0 di esecuzione. La qualit\u00e0 giuridica della richiesta e la qualit\u00e0 tecnica dell&#8217;identificatore sono due facce della stessa attivit\u00e0: un certificato impreciso non produce risultati, un certificato privo dei presupposti produce dati inutilizzabili.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Avvertenza<\/strong> <br>Il documento ha finalit\u00e0 informativa e operativa. Non sostituisce il testo del Regolamento, la normativa nazionale, le istruzioni dell&#8217;Autorit\u00e0 giudiziaria o i protocolli dell&#8217;ufficio. Le linee guida SIRIUS sono uno strumento pratico volontario: aiutano a compilare correttamente i certificati, ma non modificano la disciplina normativa.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-2\"><strong>1. Oggetto, destinatari e fonti<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il documento riepiloga il quadro normativo e le indicazioni operative sul pacchetto e-evidence, pienamente applicabile dal 18 agosto 2026, con specifica attenzione ai profili che interessano l&#8217;attivit\u00e0 di polizia giudiziaria e la gestione delle richieste ai prestatori di servizi: piattaforme di social networking e messaggistica, servizi di hosting, servizi di comunicazione elettronica, registri e registrar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 destinato a un pubblico misto \u2014 magistrati, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, personale informatico-forense \u2014 e per questo alterna la ricostruzione dell&#8217;impianto normativo a indicazioni compilative e tecniche direttamente utilizzabili.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 costruito su tre corpi di materiali:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>il regolamento (UE) 2023\/1543 e la direttiva (UE) 2023\/1544, con il regolamento di esecuzione (UE) 2025\/1550 sulle specifiche tecniche del sistema informatico decentrato;<\/li>\n\n\n\n<li>la normativa italiana di adeguamento: d.lgs. 30 dicembre 2025, n. 215 e d.lgs. 30 dicembre 2025, n. 216;<\/li>\n\n\n\n<li>le linee guida SIRIUS per la compilazione del certificato di ordine europeo di produzione (EPOC), giugno 2026, elaborate nell&#8217;ambito del progetto SIRIUS di Eurojust ed Europol, e le corrispondenti linee guida per l&#8217;EPOC-PR.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Fonte\/riscontro: Reg. (UE) 2023\/1543; Dir. (UE) 2023\/1544; Reg. di esecuzione (UE) 2025\/1550; D.Lgs. 215 e 216 del 2025; Linee guida SIRIUS EPOC, giugno 2026.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-3\"><strong>2. Cosa cambia dal 18 agosto 2026<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il regolamento introduce un canale europeo specifico per ottenere o preservare prove elettroniche detenute da prestatori che offrono servizi nell&#8217;Unione. La novit\u00e0 principale \u00e8 la possibilit\u00e0, nei casi previsti, di rivolgere l&#8217;ordine direttamente allo stabilimento designato o al rappresentante legale del prestatore in un altro Stato membro, senza dover passare per i tradizionali meccanismi di assistenza giudiziaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il fondamento \u00e8 l&#8217;articolo 82, paragrafo 1, TFUE e il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie. La scelta dello strumento regolamentare \u2014 direttamente applicabile \u2014 in una materia tradizionalmente affidata alla cooperazione mediante direttive \u00e8 stata definita particolarmente incisiva, perch\u00e9 sposta il baricentro dell&#8217;interlocuzione dall&#8217;autorit\u00e0 centrale al prestatore di servizi, al quale \u00e8 attribuito un ruolo attivo di ricezione e verifica del certificato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gli elementi da fissare fin d&#8217;ora:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>due strumenti<\/strong>: ordine europeo di produzione, per ottenere i dati, e ordine europeo di conservazione, per congelarli in vista di una successiva richiesta di produzione;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>quattro categorie di dati<\/strong>: dati relativi agli abbonati, dati richiesti al solo scopo di identificare l&#8217;utente, dati sul traffico, dati relativi al contenuto;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>tempi stringenti<\/strong>: per l&#8217;EPOC, ordinariamente entro 10 giorni; nei casi di emergenza senza indebito ritardo e comunque entro 8 ore; per l&#8217;EPOC-PR conservazione senza indebito ritardo, con obbligo che cessa dopo 60 giorni salvo conferma di una successiva richiesta di produzione;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>notifica all&#8217;autorit\u00e0 di esecuzione<\/strong> per i dati di traffico non richiesti al solo scopo di identificare l&#8217;utente e per i dati di contenuto, salvo la specifica eccezione territoriale e residenziale dell&#8217;art. 8;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>trasmissione digitale<\/strong> attraverso il sistema informatico decentrato, individuato dalla documentazione SIRIUS come JUDEX, con soglia tecnica di 25 MB per singolo trasferimento;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>quadro italiano<\/strong>: il d.lgs. 215\/2025 individua autorit\u00e0 e procedure, il d.lgs. 216\/2025 attua la direttiva sugli stabilimenti designati e sui rappresentanti legali.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><td><strong>Data<\/strong><\/td><td><strong>Adempimento<\/strong><\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>18 agosto 2025<\/td><td>Termine per la notifica alla Commissione, ex art. 31, delle autorit\u00e0 competenti all&#8217;emissione, convalida, trasmissione, ricezione ed esecuzione degli ordini, nonch\u00e9 delle lingue accettate.<\/td><\/tr><tr><td>18 febbraio 2026<\/td><td>Termine di recepimento della direttiva (UE) 2023\/1544 e di notifica delle disposizioni sanzionatorie.<\/td><\/tr><tr><td>18 agosto 2026<\/td><td>Data di applicazione del regolamento (art. 34, par. 2) e termine entro il quale i prestatori che offrono servizi nell&#8217;Unione devono avere designato lo stabilimento o nominato il rappresentante legale. Per i prestatori che iniziano a operare dopo il 18 febbraio 2026 il termine \u00e8 di sei mesi dall&#8217;avvio dell&#8217;attivit\u00e0.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Fonte\/riscontro: Reg. (UE) 2023\/1543, artt. 31 e 34; Dir. (UE) 2023\/1544, art. 7; D.Lgs. 215 e 216 del 2025.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-4\"><strong>2.1 Rapporto con l&#8217;ordine europeo di indagine<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il nuovo sistema non sostituisce gli strumenti esistenti: vi coesiste. Gli strumenti tradizionali continuano a operare nei rapporti con Stati terzi, mentre l&#8217;e-evidence opera dentro il perimetro unionale e verso i prestatori che offrono servizi nell&#8217;Unione, anche se stabiliti fuori.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il rapporto con l&#8217;ordine europeo di indagine va ricostruito in termini di specialit\u00e0 funzionale: quando ricorrono i presupposti del regolamento, l&#8217;ordine europeo di produzione o di conservazione \u00e8 la via propria per acquisire la prova digitale presso il prestatore; l&#8217;OEI resta lo strumento generale per gli atti investigativi che richiedano l&#8217;intervento dell&#8217;autorit\u00e0 dello Stato di esecuzione o che esulino dall&#8217;ambito oggettivo del regolamento.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Il precedente da conoscere<\/strong> <br>Le Sezioni unite, con le sentenze gemelle n. 23755 e n. 23756 del 29 febbraio 2024 in tema di criptofonini, hanno stabilito che, quando ricorrono i presupposti della cooperazione giudiziaria fra Stati membri, l&#8217;acquisizione transfrontaliera deve passare per il canale cooperativo europeo, senza che sia possibile ricorrere a strumenti interni per eluderlo: l&#8217;art. 234-bis c.p.p. opera esclusivamente fuori dalle ipotesi di cooperazione. <br>Le stesse pronunce hanno chiarito che, attivato il canale europeo, il controllo del giudice dello Stato di emissione si colloca prevalentemente sul piano dell&#8217;utilizzabilit\u00e0 della prova nel processo nazionale, senza trasformarsi in una verifica generalizzata delle modalit\u00e0 investigative dell&#8217;autorit\u00e0 straniera.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Fonte\/riscontro: Relazione n. 25\/2026 dell&#8217;Ufficio del Massimario, \u00a7\u00a7 3.2 e 4; Sez. U, nn. 23755 e 23756 del 29\/02\/2024.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-5\"><strong>3. Lessico essenziale<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><td><strong>Termine<\/strong><\/td><td><strong>Significato operativo<\/strong><\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>EPO<\/td><td>European Production Order: la decisione, ossia l&#8217;ordine europeo di produzione.<\/td><\/tr><tr><td>EPOC<\/td><td>European Production Order Certificate: il certificato con cui l&#8217;ordine di produzione viene trasmesso al destinatario.<\/td><\/tr><tr><td>Ordine europeo di conservazione<\/td><td>Decisione che impone di preservare dati specifici per evitarne rimozione, cancellazione o modifica, in vista di una successiva richiesta di produzione.<\/td><\/tr><tr><td>EPOC-PR<\/td><td>European Preservation Order Certificate: il certificato con cui viene trasmesso l&#8217;ordine europeo di conservazione.<\/td><\/tr><tr><td>Autorit\u00e0 di emissione<\/td><td>Autorit\u00e0 competente dello Stato che emette l&#8217;ordine.<\/td><\/tr><tr><td>Autorit\u00e0 di convalida<\/td><td>Autorit\u00e0 giudiziaria che convalida l&#8217;ordine quando il regolamento o il diritto nazionale lo richiedono.<\/td><\/tr><tr><td>Autorit\u00e0 di esecuzione<\/td><td>Autorit\u00e0 dello Stato del destinatario, coinvolta nei casi di notifica o nell&#8217;esecuzione coattiva.<\/td><\/tr><tr><td>Destinatario<\/td><td>Di regola lo stabilimento designato o il rappresentante legale del prestatore di servizi.<\/td><\/tr><tr><td>JUDEX<\/td><td>Interfaccia operativa del sistema informatico decentrato per la trasmissione di certificati, notifiche e dati.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>EPO non significa EPOC<\/strong> <br>Nella pratica \u00e8 facile usare impropriamente i due acronimi come sinonimi. L&#8217;ordine \u00e8 la decisione dell&#8217;autorit\u00e0; l&#8217;EPOC \u00e8 il certificato standardizzato trasmesso al destinatario. La stessa distinzione vale fra ordine europeo di conservazione ed EPOC-PR.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Fonte\/riscontro: Reg. (UE) 2023\/1543, artt. 3 e 9; Linee guida SIRIUS EPOC, sezioni A-M.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-6\"><strong>4. Ambito di applicazione e destinatari<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il sistema riguarda prove elettroniche in procedimenti penali e, nei casi previsti, l&#8217;esecuzione di pene o misure detentive. Il dato pu\u00f2 essere tecnicamente memorizzato anche fuori dallo Stato dell&#8217;autorit\u00e0 richiedente: ci\u00f2 che rileva \u00e8 che il prestatore offra servizi nell&#8217;Unione e che l&#8217;ordine sia indirizzato al soggetto giuridicamente designato a riceverlo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sono ricompresi i prestatori che forniscono nell&#8217;Unione una o pi\u00f9 delle seguenti categorie di servizi:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>servizi di comunicazione elettronica, compreso l&#8217;accesso a Internet;<\/li>\n\n\n\n<li>servizi di comunicazione interpersonale;<\/li>\n\n\n\n<li>servizi di nomi di dominio Internet e di numerazione IP, inclusi registri, registrar e servizi privacy o proxy connessi ai nomi di dominio;<\/li>\n\n\n\n<li>altri servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione che consentono agli utenti di comunicare fra loro oppure che memorizzano o trattano dati per conto dell&#8217;utente, quando tale funzione \u00e8 una componente caratteristica del servizio: social network, marketplace, hosting.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Restano esclusi i servizi finanziari \u2014 bancari, creditizi, assicurativi, riassicurativi, previdenziali, relativi a titoli e fondi, di pagamento e di consulenza sugli investimenti \u2014 e i servizi offerti esclusivamente all&#8217;interno di un singolo Stato membro. L&#8217;esclusione non pregiudica la facolt\u00e0 delle autorit\u00e0 nazionali di rivolgersi con gli strumenti interni ai prestatori stabiliti o rappresentati nel proprio territorio: le acquisizioni puramente nazionali restano disciplinate dal diritto interno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il sistema e-evidence non va quindi letto come una competenza universale fondata sulla mera presenza del dato \u00abnel cloud\u00bb: \u00e8 una procedura europea con presupposti soggettivi, territoriali e procedurali propri. Ne consegue, per converso, che le principali piattaforme di social networking e di messaggistica con stabilimento o rappresentante legale nell&#8217;Unione rientrano a pieno titolo fra i destinatari degli ordini, nei limiti dei dati che effettivamente detengono.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Fonte\/riscontro: Reg. (UE) 2023\/1543, artt. 1-3 e 7; Dir. (UE) 2023\/1544, considerando 7-8 e art. 3; D.Lgs. 216\/2025, artt. 3-4.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-7\"><strong>5. Le quattro categorie di dati<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La corretta classificazione del dato \u00e8 decisiva: incide sull&#8217;autorit\u00e0 competente, sulle condizioni di emissione, sulla necessit\u00e0 di notifica e sulle garanzie procedurali. Le definizioni sono all&#8217;art. 3, punti 9-12.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><td><strong>Categoria<\/strong><\/td><td><strong>Esempi<\/strong><\/td><td><strong>Impatto operativo<\/strong><\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>1. Dati relativi agli abbonati<\/td><td>Nome, data di nascita, indirizzo postale o geografico, e-mail e telefono forniti, dati di fatturazione e pagamento, tipo e durata del servizio, dati tecnici e identificativi delle interfacce usate al momento della registrazione o dell&#8217;attivazione, dati di convalida dell&#8217;uso del servizio. Sono esclusi password e altri mezzi di autenticazione.<\/td><td>Categoria meno invasiva. Per l&#8217;EPO pu\u00f2 essere richiesta per tutti i reati, se ricorrono le altre condizioni.<\/td><\/tr><tr><td>2. Dati richiesti al solo scopo di identificare l&#8217;utente<\/td><td>Indirizzo IP e, se necessario, porta sorgente e marche temporali pertinenti; identificativi tecnici equivalenti e informazioni connesse.<\/td><td>Servono esclusivamente ad attribuire un identificativo a un utente in una specifica indagine penale.<\/td><\/tr><tr><td>3. Dati sul traffico<\/td><td>Fonte e destinatario di una comunicazione o di altra interazione, ubicazione del dispositivo, data, ora, durata, dimensioni, percorso, formato, protocollo e tipo di compressione, log-in e log-off.<\/td><td>Pi\u00f9 invasivi. Soglie pi\u00f9 rigorose per l&#8217;EPO; di regola notifica ex art. 8.<\/td><\/tr><tr><td>4. Dati relativi al contenuto<\/td><td>Testo, voce, video, immagini, suoni e ogni altro dato digitale diverso dai dati di abbonato e dai dati sul traffico.<\/td><td>Massimo impatto sulla sfera privata; stesse condizioni rafforzate previste per i dati di traffico.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Nota tecnica: IP, porta sorgente e timestamp<\/strong> <br>Nelle reti con NAT e CGNAT un indirizzo IP pubblico, da solo, pu\u00f2 non essere sufficiente a identificare univocamente l&#8217;utente. Quando disponibile e pertinente va indicata anche la porta sorgente, con un timestamp preciso e il fuso orario. Le linee guida SIRIUS insistono in modo particolare sulla precisione dell&#8217;identificatore e della marca temporale.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La qualificazione non \u00e8 puramente nominale: lo stesso elemento pu\u00f2 assumere categoria diversa a seconda del servizio e della funzione che vi svolge. Le linee guida segnalano, ad esempio, che una data di nascita \u2014 normalmente dato di abbonato \u2014 pu\u00f2 assumere natura di dato di contenuto quando esorbita dalla funzione identificativa dell&#8217;utente. Prima di compilare il certificato \u00e8 quindi opportuno verificare le informazioni del prestatore e le indicazioni SIRIUS.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Fonte\/riscontro: Reg. (UE) 2023\/1543, art. 3, punti 9-12; Linee guida SIRIUS EPOC, sezioni E-F.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-8\"><strong>6. Dati di contenuto e sistemi di cifratura<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La possibilit\u00e0 giuridica di richiedere dati relativi al contenuto mediante un ordine europeo di produzione non implica che il prestatore sia tecnicamente in grado di fornirli in forma intelligibile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il regolamento affronta espressamente il rapporto fra e-evidence e cifratura. Il considerando 20 stabilisce che l&#8217;applicazione del regolamento non deve pregiudicare l&#8217;uso della cifratura da parte dei prestatori o degli utenti: i dati possono essere oggetto di produzione o conservazione anche quando sono cifrati, ma il regolamento non impone al prestatore alcun obbligo di decifrazione.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Principio operativo<\/strong> <br>L&#8217;ordine europeo di produzione obbliga il prestatore a produrre i dati nella propria disponibilit\u00e0 secondo le condizioni previste dal regolamento, ma non gli attribuisce capacit\u00e0 tecniche o chiavi crittografiche che non possiede.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-9\"><strong>6.1 Trasporto, dati a riposo ed end-to-end encryption<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Occorre distinguere tre situazioni tecnicamente diverse, che producono esiti opposti sul piano acquisitivo.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><td><strong>Sistema di protezione<\/strong><\/td><td><strong>Disponibilit\u00e0 del contenuto per il prestatore<\/strong><\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Cifratura del trasporto (ad es. TLS)<\/td><td>Il traffico \u00e8 cifrato fra client e server, ma il prestatore riceve e tratta normalmente il contenuto in chiaro. Il contenuto eventualmente conservato pu\u00f2 quindi essere producibile.<\/td><\/tr><tr><td>Cifratura dei dati con chiavi gestite dal prestatore<\/td><td>I dati possono essere memorizzati cifrati, ma il prestatore possiede o controlla le chiavi necessarie alla decifrazione e pu\u00f2 quindi, tecnicamente, produrli in forma intelligibile.<\/td><\/tr><tr><td>End-to-end encryption (E2EE)<\/td><td>Le chiavi necessarie a leggere il contenuto sono disponibili sugli endpoint autorizzati e non, in linea di principio, al prestatore, che pu\u00f2 quindi non essere tecnicamente in grado di produrre il contenuto in chiaro.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel modello E2EE, in forma semplificata: <strong>dispositivo A \u2192 cifratura \u2192 infrastruttura del prestatore \u2192 dato cifrato \u2192 dispositivo B \u2192 decifrazione<\/strong>. Il prestatore svolge una funzione di trasporto e, eventualmente, di conservazione, ma non dispone necessariamente delle chiavi che consentono di ricostruire il messaggio originale.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-10\"><strong>6.2 Esempio: Messenger<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Meta ha introdotto la cifratura end-to-end di default per le conversazioni personali e le chiamate di Messenger. Secondo la documentazione tecnica del prestatore, il contenuto \u00e8 protetto dal momento in cui lascia il dispositivo del mittente fino a quando raggiunge quello del destinatario e neppure Meta pu\u00f2 vedere quanto inviato o comunicato, salvo casi specifici, ad esempio quando l&#8217;utente decide di segnalare un messaggio alla piattaforma.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un EPOC che richieda i messaggi scambiati fra due account Messenger in un determinato intervallo temporale pu\u00f2 quindi incontrare un limite tecnico: se il contenuto \u00e8 protetto mediante E2EE e Meta non ne possiede una copia decifrabile, l&#8217;ordine non determina la disponibilit\u00e0 della chiave n\u00e9 impone al prestatore di realizzare una procedura di decrittazione.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-11\"><strong>6.3 Il caso particolare di Instagram<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La situazione va verificata servizio per servizio e nel momento storico cui si riferiscono i dati. Instagram aveva introdotto una modalit\u00e0 E2EE opzionale per i messaggi diretti, ma la funzione \u00e8 stata eliminata a partire dall&#8217;8 maggio 2026. I nuovi direct message non sono quindi pi\u00f9 protetti da quella specifica forma di cifratura, il che rende tecnicamente possibile al prestatore accedere ai contenuti trattati dalla propria infrastruttura, fermo restando che la concreta produzione dipende dall&#8217;effettiva disponibilit\u00e0, dalla conservazione e dalle caratteristiche del dato richiesto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per acquisizioni relative a periodi precedenti non deve invece essere presunto automaticamente che ogni conversazione sia disponibile in chiaro: occorre verificare se la specifica conversazione fosse stata originariamente protetta tramite E2EE e quale materiale il prestatore conservi ancora.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-12\"><strong>6.4 Cosa resta acquisibile quando il contenuto non \u00e8 decifrabile<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In presenza di E2EE \u00e8 opportuno distinguere il contenuto della comunicazione dalle informazioni relative alla comunicazione. Il prestatore pu\u00f2 continuare a detenere, in funzione delle caratteristiche del servizio e dei tempi di conservazione, dati dell&#8217;account, identificatori, indirizzi IP, marche temporali, informazioni su sessioni e dispositivi e altri dati di traffico o di contesto. Possono inoltre esistere contenuti divenuti separatamente disponibili al prestatore: la stessa Meta precisa che, quando un utente segnala un messaggio, il contenuto interessato pu\u00f2 essere reso accessibile alla piattaforma ai fini della gestione della segnalazione.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Principio da ricordare<\/strong> <br>La cifratura non sottrae automaticamente il dato all&#8217;ambito dell&#8217;ordine europeo di produzione, ma l&#8217;EPOC non costituisce una chiave di decifrazione. La concreta possibilit\u00e0 di ottenere il contenuto dipende dall&#8217;architettura del servizio e dalle effettive capacit\u00e0 tecniche del prestatore.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Fonte\/riscontro: Reg. (UE) 2023\/1543, considerando 20 e art. 5; documentazione tecnica dei prestatori citati.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-13\"><strong>7. L&#8217;ordine europeo di produzione (EPO \/ EPOC)<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;ordine europeo di produzione consente di ottenere direttamente dal destinatario i dati gi\u00e0 conservati dal prestatore o per suo conto: messaggi di posta elettronica, messaggi scambiati tramite applicazioni, informazioni utili all&#8217;identificazione del responsabile. Deve essere necessario e proporzionato e, in linea generale, deve poter essere disposto alle stesse condizioni in un caso interno analogo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-14\"><strong>7.1 Condizioni per categoria di dato<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><td><strong>Dati richiesti<\/strong><\/td><td><strong>Condizione relativa al reato<\/strong><\/td><td><strong>Notifica art. 8<\/strong><\/td><td><strong>Termine del destinatario<\/strong><\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Abbonati<\/td><td>Tutti i reati, nel rispetto delle altre condizioni del regolamento.<\/td><td>No<\/td><td>Prima possibile, massimo 10 giorni.<\/td><\/tr><tr><td>Solo identificazione dell&#8217;utente<\/td><td>Tutti i reati, nel rispetto delle altre condizioni.<\/td><td>No<\/td><td>Prima possibile, massimo 10 giorni.<\/td><\/tr><tr><td>Traffico non richiesto ai soli fini identificativi<\/td><td>Reato punibile nello Stato di emissione con pena detentiva massima di almeno tre anni, oppure specifiche categorie di reati indicate dal regolamento.<\/td><td>S\u00ec, salvo eccezione<\/td><td>Massimo 10 giorni; 8 ore in emergenza.<\/td><\/tr><tr><td>Contenuto<\/td><td>Come per i dati sul traffico.<\/td><td>S\u00ec, salvo eccezione<\/td><td>Massimo 10 giorni; 8 ore in emergenza.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oltre alla soglia dei tre anni, per traffico e contenuto il regolamento ammette specifiche fattispecie, quando il reato sia commesso in tutto o in parte mediante un sistema informatico:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, artt. 3-8 della direttiva (UE) 2019\/713;<\/li>\n\n\n\n<li>abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile, artt. 3-7 della direttiva 2011\/93\/UE;<\/li>\n\n\n\n<li>attacchi contro i sistemi di informazione, artt. 3-8 della direttiva 2013\/40\/UE;<\/li>\n\n\n\n<li>reati di terrorismo e connessi, artt. 3-12 e 14 della direttiva (UE) 2017\/541.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La verifica va sempre svolta sul caso concreto, secondo i presupposti dettagliati dall&#8217;art. 5.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-15\"><strong>7.2 Termini<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il destinatario trasmette i dati il prima possibile e comunque entro 10 giorni dalla ricezione dell&#8217;EPOC. Nel caso di emergenza ai sensi del regolamento il termine \u00e8 senza indebito ritardo e comunque entro 8 ore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando l&#8217;EPOC deve essere notificato all&#8217;autorit\u00e0 di esecuzione, la produzione resta di norma sospesa fino alla scadenza dei 10 giorni, salvo che l&#8217;autorit\u00e0 di esecuzione confermi prima che non far\u00e0 valere alcun motivo di rifiuto. Nel frattempo il destinatario deve comunque agire tempestivamente per preservare i dati richiesti, a meno che le informazioni contenute nel certificato non consentano di identificarli.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-16\"><strong>7.3 Come impostare una richiesta efficace<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Indicare almeno un identificatore preciso; se necessario combinarne pi\u00f9 di uno.<\/li>\n\n\n\n<li>Limitare l&#8217;intervallo temporale e il perimetro dell&#8217;account ai dati realmente necessari.<\/li>\n\n\n\n<li>Evitare formule come \u00abtutti i dati\u00bb o \u00abtutti i contenuti\u00bb.<\/li>\n\n\n\n<li>Mantenere coerenza fra identificatori (sezione E), categorie e dataset richiesti (sezione F), presupposti (sezione G) e date.<\/li>\n\n\n\n<li>Descrivere necessit\u00e0 e proporzionalit\u00e0 collegando i dati richiesti al fatto, alla fase investigativa e al valore probatorio atteso.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Regola pratica SIRIUS \/ JUDEX<\/strong> Nel workflow JUDEX i dati relativi agli abbonati e alla sola identificazione non vanno combinati nello stesso EPOC con traffico e contenuto. Se servono entrambi i gruppi occorre predisporre certificati distinti e collegarli nella sezione relativa alle richieste precedenti o correlate.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Fonte\/riscontro: Reg. (UE) 2023\/1543, artt. 5, 8 e 10; Linee guida SIRIUS EPOC, sezioni C, E, F, G, K.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-17\"><strong>8. L&#8217;ordine europeo di conservazione (EPOC-PR)<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;ordine europeo di conservazione impedisce che dati specifici vengano rimossi, cancellati o modificati mentre si prepara una successiva richiesta di produzione, che potr\u00e0 avvenire \u2014 secondo i presupposti applicabili \u2014 tramite assistenza giudiziaria, ordine europeo di indagine oppure ordine europeo di produzione. \u00c8 strumento funzionale e temporaneo, non acquisitivo. Pu\u00f2 riguardare qualsiasi categoria di dati e, se sussistono le condizioni, pu\u00f2 essere emesso per tutti i reati.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-18\"><strong>8.1 Condizioni e limiti di emissione<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;ordine deve essere necessario e proporzionato al fine di impedire rimozione, cancellazione o modifica dei dati, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata. Pu\u00f2 essere emesso per tutti i reati, ove sarebbe stato ammissibile in un caso interno analogo, ovvero per l&#8217;esecuzione di una pena o misura di sicurezza detentiva di almeno quattro mesi, irrogata con decisione non pronunciata in contumacia, nei confronti di condannato latitante.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dalla formulazione dell&#8217;art. 6, paragrafo 3, discendono alcuni limiti di rilievo pratico:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>non pu\u00f2 essere emesso per dare esecuzione a una misura cautelare personale;<\/li>\n\n\n\n<li>non pu\u00f2 essere emesso per acquisire una notizia di reato, presupponendo un procedimento penale gi\u00e0 instaurato;<\/li>\n\n\n\n<li>non pu\u00f2 essere emesso nell&#8217;ambito di procedimenti civili, amministrativi o tributari;<\/li>\n\n\n\n<li>non pu\u00f2 essere emesso in esecuzione di un ordine europeo di indagine passivo;<\/li>\n\n\n\n<li>non pu\u00f2 essere emesso per l&#8217;esecuzione di condanna a pena detentiva superiore a quattro mesi quando la sentenza sia stata pronunciata in contumacia; sul punto si registra un disallineamento con il nostro ordinamento, che conosce le sole figure dell&#8217;assenza consapevole e dell&#8217;assenza non consapevole.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non operano invece i limiti di gravit\u00e0 previsti dall&#8217;art. 5, paragrafo 4, per l&#8217;ordine di produzione.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-19\"><strong>8.2 Contenuto minimo da curare<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ai sensi dell&#8217;art. 6, paragrafo 4, l&#8217;ordine indica:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>autorit\u00e0 di emissione e, se applicabile, autorit\u00e0 di convalida;<\/li>\n\n\n\n<li>destinatario corretto;<\/li>\n\n\n\n<li>utente o altro identificativo univoco necessario a individuare i dati;<\/li>\n\n\n\n<li>categoria di dati e, se opportuno, intervallo temporale;<\/li>\n\n\n\n<li>disposizioni penali applicabili dello Stato di emissione;<\/li>\n\n\n\n<li>motivazione di necessit\u00e0 e proporzionalit\u00e0, da redigere sul caso concreto e non con formule di stile: \u00e8 l&#8217;elemento pi\u00f9 frequentemente trascurato.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-20\"><strong>8.3 Esecuzione, durata e interlocuzione con il destinatario<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ricevuto l&#8217;EPOC-PR, il destinatario conserva i dati senza indebito ritardo. L&#8217;obbligo cessa dopo 60 giorni, salvo che l&#8217;autorit\u00e0 di emissione confermi, con il modulo di cui all&#8217;allegato V, l&#8217;avvenuta emissione di una successiva richiesta di produzione; entro i 60 giorni l&#8217;autorit\u00e0 pu\u00f2 prorogare l&#8217;obbligo di ulteriori 30 giorni con il modulo dell&#8217;allegato VI. Confermata la richiesta di produzione, i dati restano conservati per tutto il tempo necessario. Venuta meno la necessit\u00e0, l&#8217;autorit\u00e0 informa senza indebito ritardo il destinatario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il destinatario utilizza il modulo dell&#8217;allegato III per segnalare: possibili interferenze con immunit\u00e0 o privilegi o con le norme su libert\u00e0 di stampa ed espressione; l&#8217;impossibilit\u00e0 di eseguire per certificato incompleto, viziato da errori manifesti o insufficiente, chiedendo chiarimenti; l&#8217;impossibilit\u00e0 materiale non imputabile; ogni altro motivo di mancata conservazione.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Termine da presidiare<\/strong> <br>L&#8217;autorit\u00e0 di emissione deve reagire entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta di chiarimenti: decorso inutilmente tale termine, il prestatore \u00e8 esonerato dagli obblighi di conservazione. Va quindi individuato fin dall&#8217;inizio chi presidia la casella e gestisce l&#8217;interlocuzione con il provider.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La notifica preventiva all&#8217;autorit\u00e0 di esecuzione prevista dall&#8217;art. 8 riguarda il solo ordine di produzione di traffico e contenuto e non l&#8217;EPOC-PR: ci\u00f2 non esclude il coinvolgimento successivo dell&#8217;autorit\u00e0 di esecuzione in caso di mancata ottemperanza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Fonte\/riscontro: Reg. (UE) 2023\/1543, artt. 6, 9 e 11; materiale formativo SSM sull&#8217;EPOC-PR.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-21\"><strong>9. Autorit\u00e0 italiane e procedure<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il d.lgs. 30 dicembre 2025, n. 215, in vigore dal 30 gennaio 2026, individua le autorit\u00e0 italiane competenti e disciplina emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini. Per il lavoro operativo \u00e8 essenziale distinguere categoria di dato e fase processuale.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-22\"><strong>9.1 Emissione in Italia<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><td><strong>Scenario<\/strong><\/td><td><strong>Autorit\u00e0 competente<\/strong><\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>EPO nel procedimento penale<\/td><td>Pubblico ministero e giudice che procede, nell&#8217;ambito delle rispettive attribuzioni.<\/td><\/tr><tr><td>EPO \u2014 traffico e contenuto<\/td><td>Il giudice competente a pronunciarsi nel merito del procedimento, individuato secondo le regole processuali interne in relazione alla fase in cui l&#8217;ordine \u00e8 emesso. Secondo l&#8217;Ufficio del Massimario la norma non radica la competenza in capo al giudice per le indagini preliminari, valorizzando la trasversalit\u00e0 dello strumento, utilizzabile in ogni stato e grado.<\/td><\/tr><tr><td>EPO prima dell&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale \u2014 abbonati e sola identificazione<\/td><td>Pubblico ministero.<\/td><\/tr><tr><td>EPO in emergenza, prima dell&#8217;intervento del PM<\/td><td>Ufficiale di polizia giudiziaria, ma esclusivamente per dati relativi agli abbonati o richiesti al solo scopo di identificare l&#8217;utente: restano esclusi traffico e contenuto. Trasmissione al PM entro 48 ore e convalida nelle 48 ore successive.<\/td><\/tr><tr><td>Ordine europeo di conservazione<\/td><td>Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero in via esclusiva, a prescindere dalla natura del dato, restando fermo il potere del giudice competente per il merito nelle fasi successive. L&#8217;esclusivit\u00e0 si spiega con la funzione di mero congelamento dell&#8217;ordine.<\/td><\/tr><tr><td>Conservazione in emergenza, prima dell&#8217;intervento del PM<\/td><td>Ufficiale di polizia giudiziaria; trasmissione al PM entro 48 ore e convalida nelle 48 ore successive.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-23\"><strong>9.2 Autorit\u00e0 di esecuzione in Italia<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando lo stabilimento designato o il rappresentante legale destinatario \u00e8 stabilito o risiede in Italia, sono autorit\u00e0 di esecuzione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto competente e il giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, secondo la ripartizione prevista dal decreto.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Il Procuratore della Repubblica \u00e8 competente, fra l&#8217;altro, per la notifica ex art. 8 e per le funzioni previste dagli artt. 10, 11, 12 e 17 del regolamento.<\/li>\n\n\n\n<li>In caso di richiesta di esecuzione, il Procuratore riconosce l&#8217;ordine salvo motivi di rifiuto.<\/li>\n\n\n\n<li>Per gli EPO relativi ad abbonati e sola identificazione e per gli ordini di conservazione, il Procuratore dispone l&#8217;esecuzione dopo il riconoscimento.<\/li>\n\n\n\n<li>Per gli EPO relativi a traffico e contenuto, dopo il riconoscimento il Procuratore trasmette al GIP, che autorizza l&#8217;esecuzione verificandone le condizioni.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Fonte\/riscontro: D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 215, artt. 2, 3 e 6.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-24 wp-block-paragraph\"><strong>9.3 La clausola di inutilizzabilit\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;art. 2, comma 7, del d.lgs. 215\/2025 prevede espressamente che i dati acquisiti mediante un ordine europeo di produzione emesso fuori dai casi o in mancanza delle condizioni stabilite dal regolamento e dal decreto non possano essere utilizzati nel procedimento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La tecnica normativa \u00e8 peculiare e va compresa bene: la sanzione processuale, che si inserisce nel sistema dell&#8217;art. 191 c.p.p., non \u00e8 ancorata alla violazione di singole prescrizioni formali, ma al difetto delle condizioni sostanziali che legittimano l&#8217;emissione dell&#8217;ordine. I presupposti fissati dal regolamento e dalla normativa di adattamento \u2014 categoria del dato, autorit\u00e0 competente, soglia di reato, necessit\u00e0 e proporzionalit\u00e0 \u2014 diventano cos\u00ec i limiti effettivi dell&#8217;acquisizione probatoria.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>La conseguenza operativa pi\u00f9 importante di tutta la guida<\/strong> <br>Non esiste un sistema di impugnazioni autonome dell&#8217;ordine europeo di produzione nella fase genetica, salva la procedura attivabile a seguito dell&#8217;obiezione del prestatore. Il controllo di legalit\u00e0 dell&#8217;acquisizione emerge quindi, principalmente, nel momento dell&#8217;utilizzazione processuale dei dati, quando il giudice \u00e8 chiamato a verificare in contraddittorio la sussistenza dei presupposti, e l&#8217;inutilizzabilit\u00e0 \u00e8 rilevabile anche d&#8217;ufficio secondo le regole generali dell&#8217;art. 191 c.p.p. <br>Ma quel vaglio postula che le condizioni di emissione risultino verificabili attraverso la documentazione dell&#8217;attivit\u00e0 investigativa: gli atti relativi all&#8217;emissione e all&#8217;esecuzione dell&#8217;ordine devono confluire nel fascicolo del pubblico ministero secondo le regole ordinarie degli artt. 357 e 373 c.p.p., diventando accessibili al giudice e alle parti attraverso i meccanismi ordinari di discovery. <br>Qui sta il problema pratico: una parte significativa dell&#8217;attivit\u00e0 esecutiva si realizza attraverso comunicazioni standardizzate con il prestatore e flussi informatici che non coincidono con gli atti investigativi tradizionali. Occorre perci\u00f2 individuare, fin dall&#8217;inizio, un nucleo documentale idoneo a consentire un controllo effettivo: certificato emesso, eventuale convalida, ricevute e corrispondenza con il destinatario, moduli di risposta, tracciamento della trasmissione, verifiche di integrit\u00e0 sul materiale ricevuto.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Due precisazioni delimitano la portata della clausola. La prima: non ogni irregolarit\u00e0 produce inutilizzabilit\u00e0. Nel sistema interno l&#8217;incompetenza non comporta ordinariamente inutilizzabilit\u00e0 della prova, salvo che determini la violazione di garanzie essenziali o l&#8217;elusione di controlli giurisdizionali imposti dalla legge; trasposta nell&#8217;e-evidence, l&#8217;impostazione porta a ritenere che solo le violazioni che ledano in modo sostanziale le garanzie del regolamento producano quell&#8217;effetto, mentre le irregolarit\u00e0 attinenti alla mera distribuzione interna delle competenze non vi sono automaticamente idonee.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La seconda: una clausola analoga non \u00e8 dettata per l&#8217;ordine europeo di conservazione, coerentemente con la sua funzione non acquisitiva. La sua eventuale illegittimit\u00e0 \u00e8 destinata a tradursi nell&#8217;inefficacia della misura e nel venir meno dell&#8217;obbligo di conservazione, senza conseguenze dirette sull&#8217;utilizzabilit\u00e0. Resta problematico il caso in cui la disponibilit\u00e0 del dato derivi causalmente dall&#8217;ordine illegittimo, per esempio quando esso abbia impedito una cancellazione altrimenti inevitabile.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-25\"><strong>9.4 Coordinamento investigativo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando l&#8217;ordine riguarda delitti di competenza distrettuale rafforzata \u2014 artt. 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, c.p.p., nonch\u00e9 i delitti di cui all&#8217;art. 118-bis delle norme di attuazione \u2014 copia del certificato EPOC o EPOC-PR \u00e8 trasmessa alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo o al Procuratore generale presso la Corte d&#8217;appello. Ove operino i meccanismi di coordinamento europeo, l&#8217;informazione \u00e8 trasmessa anche al membro nazionale di Eurojust ai sensi dell&#8217;art. 21, par. 5, del reg. (UE) 2018\/1727. \u00c8 un flusso da mettere in conto fin dalla predisposizione dell&#8217;atto, non un adempimento successivo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-26\"><strong>9.5 Autorit\u00e0 centrali e riesame delle obiezioni<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Trasmissione amministrativa.<\/strong> L&#8217;art. 5 del d.lgs. 215\/2025 individua nel Ministero della giustizia l&#8217;autorit\u00e0 centrale ai sensi dell&#8217;art. 4, par. 6, del regolamento.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Notifiche dei prestatori.<\/strong> Per la direttiva, l&#8217;autorit\u00e0 centrale cui i prestatori comunicano la designazione dello stabilimento o la nomina del rappresentante legale \u00e8 il Ministero dell&#8217;interno, e in particolare l&#8217;organo per la sicurezza e la regolarit\u00e0 dei servizi di telecomunicazione di cui all&#8217;art. 7-bis del d.l. 144\/2005. La notifica va effettuata entro trenta giorni dalla designazione; recapiti e lingua accettata sono poi pubblicati sul sito della rete giudiziaria europea in materia penale e sul portale del Ministero della giustizia. Sono queste le fonti da consultare per individuare il destinatario corretto.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Obiezione motivata ex art. 17.<\/strong> Quando il prestatore eccepisce il contrasto con obblighi derivanti dal diritto di un paese terzo, e l&#8217;autorit\u00e0 intenda confermare l&#8217;ordine, il riesame spetta al tribunale del capoluogo del distretto nel quale ha sede l&#8217;ufficio che ha emesso o convalidato l&#8217;ordine, ai sensi dell&#8217;art. 324, comma 5, c.p.p., se l&#8217;ordine proviene dal giudice; al giudice per le indagini preliminari se proviene dal pubblico ministero. L&#8217;autorit\u00e0 trasmette ordine, obiezione e documentazione entro dieci giorni dalla ricezione dell&#8217;obiezione; l&#8217;autorit\u00e0 investita decide entro i dieci giorni successivi. Non \u00e8 previsto ricorso diretto per cassazione avverso quella decisione: la questione potr\u00e0 essere riproposta nel merito, sul piano dell&#8217;utilizzabilit\u00e0, da chi vi abbia interesse \u2014 fuori dal riesame il prestatore non ha pi\u00f9 titolo per intervenire.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Responsabilit\u00e0 dei prestatori.<\/strong> Il d.lgs. 216\/2025 prevede la responsabilit\u00e0 solidale fra prestatore, stabilimento designato e rappresentante legale in caso di inottemperanza, oltre a un regime sanzionatorio speciale che si affianca alle eventuali sanzioni penali.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-27\">9.6 Le ricadute sul diritto interno: art. 132 Codice Privacy e art. 263-bis c.p.p.<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;art. 9 del d.lgs. 215\/2025 \u00e8 il segmento con l&#8217;impatto sistemico pi\u00f9 ampio, perch\u00e9 tocca strumenti che useremo anche al di fuori dei casi transfrontalieri.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Art. 132 d.lgs. 196\/2003.<\/strong> I nuovi commi 3 e 3-bis consentono di autorizzare l&#8217;acquisizione dei dati di traffico telefonico anche per agevolare le ricerche di un latitante condannato con sentenza definitiva a pena non inferiore a quattro mesi non pronunciata in contumacia, in coerenza con gli artt. 5 e 6 del regolamento; provvede il giudice o, nei casi d&#8217;urgenza, il pubblico ministero. I nuovi commi 3-bis.1, 3-bis.2 e 3-bis.3 introducono un ordine di conservazione \u00abdomestico\u00bb del pubblico ministero, con decreto motivato, verso fornitori e operatori di servizi telefonici, informatici o telematici, avente a oggetto i dati di traffico telefonico e telematico e le chiamate senza risposta, con esclusione dei contenuti, per un periodo non superiore a novanta giorni prorogabile fino a un massimo complessivo di sei mesi. Il comma 3-bis.2 detta una disciplina autonoma per i dati relativi agli abbonati, esclusi dalle procedure autorizzatorie dei commi 3 e 3-bis e acquisibili dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria ai sensi dell&#8217;art. 348 c.p.p. Il comma 4-ter \u00e8 ampliato ai dati di traffico telefonico e alle chiamate senza risposta, e la legittimazione ad adottare l&#8217;ordine di conservazione \u00e8 estesa agli ufficiali di polizia giudiziaria quando esso sia emesso per finalit\u00e0 di accertamento e repressione di specifici reati: \u00e8 il punto di maggiore impatto diretto sull&#8217;operativit\u00e0 dei reparti.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Nuovo art. 263-bis c.p.p.<\/strong> Copre proprio ci\u00f2 che il comma 3-bis.1 dell&#8217;art. 132 esclude, cio\u00e8 la conservazione dei dati relativi al contenuto: il pubblico ministero pu\u00f2 ordinarla e la polizia giudiziaria pu\u00f2 provvedervi in via d&#8217;urgenza, con convalida successiva. Per la prima volta esiste uno strumento tipizzato per congelare i contenuti in attesa dell&#8217;acquisizione, in luogo delle prassi atipiche finora impiegate e non sempre solide in dibattimento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il rilievo pratico \u00e8 duplice: nei casi puramente interni non serve pi\u00f9 ricorrere a soluzioni improprie, e nei casi transfrontalieri l&#8217;ordine interno e quello europeo diventano strumenti alternativi da scegliere consapevolmente in funzione del destinatario.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-28\"><strong>9.7 L&#8217;ordine di conservazione processuale: art. 263-bis c.p.p. in dettaglio<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa \u00e8 la disposizione che il personale di polizia giudiziaria user\u00e0 pi\u00f9 spesso, ed \u00e8 quella con i margini di discrezionalit\u00e0 tecnica pi\u00f9 ampi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il pubblico ministero pu\u00f2 ordinare con decreto motivato, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, di conservare e proteggere i dati da questi detenuti per un periodo non superiore a novanta giorni, prorogabile per motivate esigenze entro un limite massimo complessivo di sei mesi. Il provvedimento pu\u00f2 prevedere particolari modalit\u00e0 di custodia e l&#8217;eventuale indisponibilit\u00e0 dei dati da parte dei gestori o di terzi. In presenza di ragioni di urgenza l&#8217;ordine pu\u00f2 essere anticipato dagli ufficiali di polizia giudiziaria, con comunicazione al pubblico ministero entro quarantotto ore e convalida nelle quarantotto ore successive; in mancanza di convalida il provvedimento perde efficacia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il potere di indicare le modalit\u00e0 di custodia \u00e8 la parte che ci compete pi\u00f9 direttamente. Le prescrizioni tecnicamente utili, che conviene proporre al magistrato in sede di richiesta, sono:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>misure idonee a garantire integrit\u00e0 e immutabilit\u00e0 del dato;<\/li>\n\n\n\n<li>segregazione logica delle informazioni rispetto ai sistemi ordinari di gestione, quando la segregazione fisica non sia praticabile;<\/li>\n\n\n\n<li>tracciabilit\u00e0 degli accessi e delle operazioni compiute sui dati conservati (logging);<\/li>\n\n\n\n<li>sospensione dei processi automatici di cancellazione e sovrascrittura;<\/li>\n\n\n\n<li>attestazione, da parte del destinatario, delle operazioni effettivamente compiute e delle modalit\u00e0 adottate.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Perch\u00e9 l&#8217;attestazione conta<\/strong> <br>L&#8217;esecuzione dell&#8217;ordine avviene integralmente dentro i sistemi del prestatore, senza presenza dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria. La verifica del rispetto delle modalit\u00e0 imposte non pu\u00f2 quindi fondarsi su un controllo diretto: dipende dalla documentazione tecnica e dalle attestazioni fornite dal destinatario. <br>Tracciabilit\u00e0 dell&#8217;attivit\u00e0 di conservazione e completezza della documentazione riversata nel fascicolo sono, in concreto, gli unici elementi su cui si potr\u00e0 discutere in caso di contestazione.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Due avvertenze sulla redazione. L&#8217;oggetto non pu\u00f2 essere lasciato generico: la formula \u00abdati da questi detenuti\u00bb \u00e8 pi\u00f9 ampia delle formule tradizionali del codice, e una lettura letterale avvicinerebbe la misura a forme di conservazione investigativa generalizzata, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia. La delimitazione \u2014 categorie di dati, utenze, account, periodi \u2014 deve emergere dalla motivazione, che \u00e8 la sede del controllo di necessit\u00e0 e proporzionalit\u00e0. Allo stesso modo, il termine va indicato in concreto e non lasciato coincidere per inerzia con il massimo di legge, pena la trasformazione del limite dei novanta giorni in durata ordinaria della misura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Fonte\/riscontro: Relazione n. 25\/2026, \u00a7 13; art. 263-bis c.p.p., introdotto dall&#8217;art. 9, comma 2, d.lgs. n. 215 del 2025.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-29\"><strong>9.8 Messa a disposizione della documentazione alle parti<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;art. 2, comma 6, del d.lgs. 215\/2025 stabilisce che l&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria provvede, nei casi e nei modi previsti dalla legge processuale, a dare conoscenza alle parti e ai difensori dei dati e della documentazione acquisiti mediante ordine europeo di produzione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La disposizione non introduce un obbligo di ostensione immediata, che confliggerebbe con il segreto investigativo e con le regole generali sulla discovery: il richiamo ai casi e ai modi della legge processuale va inteso come rinvio alla disciplina codicistica, sicch\u00e9 la norma ha funzione ricognitiva e ribadisce che anche i dati acquisiti con gli strumenti e-evidence seguono le ordinarie regole di conoscibilit\u00e0 processuale. L&#8217;informazione pu\u00f2 quindi essere legittimamente differita finch\u00e9 ci\u00f2 sia compatibile con le esigenze investigative.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Va tenuta distinta dall&#8217;informativa all&#8217;interessato prevista dall&#8217;art. 13 del regolamento, che riguarda i diritti della persona in quanto tale, anche fuori dalla sua eventuale veste di parte. Le due discipline sono complementari. Si ritiene inoltre che la mancata informazione all&#8217;interessato non incida sulla validit\u00e0 dell&#8217;acquisizione n\u00e9 produca conseguenze processuali: non sono configurabili, su quel versante, ipotesi di inutilizzabilit\u00e0 o nullit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Fonte\/riscontro: D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 215, artt. 2, 3, 5, 6 e 9; d.lgs. 216\/2025; Relazione n. 25\/2026 dell&#8217;Ufficio del Massimario della Corte di cassazione.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-30\"><strong>10. Emergenza UE e procedura accelerata italiana<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel linguaggio operativo \u00e8 importante non sovrapporre due istituti differenti.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><td><strong>Istituto<\/strong><\/td><td><strong>Presupposto<\/strong><\/td><td><strong>Effetto principale<\/strong><\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Caso di emergenza \u2014 regolamento UE<\/td><td>Minaccia imminente alla vita, all&#8217;integrit\u00e0 fisica o alla sicurezza di una persona, oppure a un&#8217;infrastruttura critica il cui danneggiamento o distruzione comporterebbe una minaccia imminente per la vita, l&#8217;integrit\u00e0 fisica o la sicurezza di una persona.<\/td><td>Per l&#8217;EPOC: produzione entro 8 ore; possibilit\u00e0 di regole eccezionali sulla convalida nei casi previsti, con richiesta di convalida ex post entro 48 ore.<\/td><\/tr><tr><td>Procedura accelerata \u2014 d.lgs. 215\/2025, art. 4<\/td><td>Particolari ragioni di urgenza nel corso delle indagini preliminari.<\/td><td>Modifica l&#8217;autorit\u00e0 che pu\u00f2 emettere e impone previa convalida secondo le finestre di 24 e 48 ore; non coincide automaticamente con la definizione UE di emergenza.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nella procedura accelerata italiana:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>traffico e contenuto: EPO emesso dal PM, efficacia subordinata alla previa convalida del GIP; trasmissione entro 24 ore, decisione nelle successive 48 ore;<\/li>\n\n\n\n<li>abbonati e sola identificazione: EPO emesso da ufficiali di polizia giudiziaria, efficacia subordinata alla previa convalida del PM, con le stesse finestre di 24 e 48 ore;<\/li>\n\n\n\n<li>conservazione: ordine emesso da ufficiali di polizia giudiziaria, efficacia subordinata alla previa convalida del PM, con le stesse finestre.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Chi trasmette il certificato<\/strong> <br>Nella procedura accelerata l&#8217;accertamento di conformit\u00e0 e la convalida determinano la trasmissione del certificato da parte dell&#8217;autorit\u00e0 che ha convalidato: il giudice per le indagini preliminari per traffico e contenuto, il pubblico ministero per abbonati e sola identificazione. L&#8217;ufficiale di polizia giudiziaria che ha emesso l&#8217;ordine non trasmette quindi l&#8217;EPOC al prestatore: la funzione di trasmissione resta all&#8217;autorit\u00e0 di convalida. \u00c8 un dato da tenere presente anche nel dimensionare gli accreditamenti alle piattaforme di invio.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Attenzione operativa<\/strong> <br>Non usare il termine \u00ab<em>emergenza<\/em>\u00bb come sinonimo generico di urgenza. L&#8217;emergenza del regolamento ha una definizione tassativa e produce conseguenze specifiche, fra cui il termine di 8 ore. La procedura accelerata italiana ha presupposti e sequenze di convalida propri.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Fonte\/riscontro: Reg. (UE) 2023\/1543, art. 3, punto 18, artt. 4 e 10; D.Lgs. 215\/2025, art. 4.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-31\"><strong>11. Notifica, informazione dell&#8217;interessato e riservatezza<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-32\"><strong>11.1 Notifica all&#8217;autorit\u00e0 di esecuzione<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per l&#8217;EPOC relativo a dati sul traffico non richiesti esclusivamente ai fini dell&#8217;identificazione dell&#8217;utente o a dati di contenuto, l&#8217;autorit\u00e0 di emissione deve di regola notificare l&#8217;autorit\u00e0 di esecuzione contestualmente alla trasmissione al destinatario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La notifica pu\u00f2 essere omessa quando vi siano motivi ragionevoli per ritenere che, al momento dell&#8217;emissione, siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: il reato \u00e8 stato commesso, \u00e8 in corso di commissione o \u00e8 probabile che venga commesso nello Stato di emissione; la persona i cui dati sono richiesti risiede nello Stato di emissione. La valutazione va compiuta con attenzione, perch\u00e9 una notifica non necessaria ritarda l&#8217;esecuzione, mentre l&#8217;omissione di una notifica dovuta espone l&#8217;atto a contestazione.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-33\"><strong>11.2 Informazione della persona interessata<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per i dati prodotti in forza di un EPO l&#8217;obbligo di informare la persona grava sull&#8217;autorit\u00e0 di emissione, non sul prestatore. L&#8217;informazione pu\u00f2 essere ritardata, limitata o omessa nei casi consentiti, quando ci\u00f2 sia necessario e proporzionato per non pregiudicare indagini o procedimenti, il perseguimento dei reati, la sicurezza pubblica o nazionale, oppure i diritti e le libert\u00e0 altrui. L&#8217;ordine di conservazione non comporta di per s\u00e9 l&#8217;obbligo di informazione previsto dall&#8217;art. 13 per la produzione.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-34\"><strong>11.3 Riservatezza<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Destinatari e prestatori adottano misure operative e tecniche all&#8217;avanguardia per garantire riservatezza, segretezza e integrit\u00e0 del certificato e dei dati prodotti o conservati. Il prestatore non deve informare autonomamente l&#8217;utente dell&#8217;esistenza della richiesta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Fonte\/riscontro: Reg. (UE) 2023\/1543, artt. 8 e 13; Linee guida SIRIUS EPOC, sezioni H e K.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-35\"><strong>12. La compilazione del certificato: le sezioni A-M<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le linee guida SIRIUS seguono l&#8217;impaginazione dell&#8217;allegato I al regolamento e si concentrano su tre obiettivi: chiarezza e completezza delle informazioni, coerenza fra le sezioni, prevenzione degli errori che generano ritardi o rifiuti. Alcune regole valgono per l&#8217;intero certificato:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>di norma la trasmissione avviene tramite JUDEX; i mezzi alternativi e, a maggior ragione, la trasmissione cartacea sono riservati ai casi in cui il sistema non sia utilizzabile;<\/li>\n\n\n\n<li>il certificato va compilato in una lingua accettata dal destinatario;<\/li>\n\n\n\n<li>le sezioni non applicabili si lasciano in bianco, o si indica \u00abN\/A\u00bb sui moduli cartacei, senza sopprimerle quando la trasmissione non avviene tramite JUDEX;<\/li>\n\n\n\n<li>i dati richiesti vanno descritti in modo chiaro, preciso e inequivocabile; nei campi di testo libero conviene usare periodi brevi e lineari, perch\u00e9 la traduzione automatica introduce imprecisioni proprio nella descrizione dei dati.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><td><strong>Sezione<\/strong><\/td><td><strong>Punti di attenzione<\/strong><\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>A \u2014 Autorit\u00e0 di emissione e di convalida<\/td><td>Sempre compilata. Indicare solo Stato membro, autorit\u00e0 di emissione e, se del caso, autorit\u00e0 di convalida; i recapiti vanno nelle sezioni I e J, con cui deve esservi piena coerenza. Il numero di fascicolo non \u00e8 obbligatorio ma \u00e8 fortemente raccomandato: collega l&#8217;ordine al procedimento ed evita duplicazioni.<\/td><\/tr><tr><td>B \u2014 Destinatario<\/td><td>Sempre compilata. Indicare denominazione completa e recapiti dello stabilimento designato o del rappresentante legale, attingendo alla banca dati collegata a JUDEX. L&#8217;indirizzamento a un destinatario diverso \u00e8 ammesso solo in caso di emergenza e quando lo stabilimento o il rappresentante non abbiano reagito nei termini o non siano stati designati.<\/td><\/tr><tr><td>C \u2014 Termini<\/td><td>Selezionare una sola opzione. In mancanza si applica il termine ordinario di 10 giorni. Il termine di 8 ore va giustificato nel campo delle informazioni aggiuntive. Eventuali scadenze procedurali interne \u2014 custodia cautelare, udienza imminente, ordine di conservazione in scadenza, prescrizione \u2014 non sostituiscono i termini di legge ma orientano le priorit\u00e0 del destinatario.<\/td><\/tr><tr><td>D \u2014 Collegamento a richieste precedenti<\/td><td>Da compilare sempre quando esiste un precedente ordine di conservazione o di produzione sugli stessi dati, indicando autorit\u00e0, numero di fascicolo, date di emissione e trasmissione, destinatario e stato della richiesta. Va segnalato se i dati conservati sono prossimi alla scadenza dei 60 giorni e se sono stati emessi certificati paralleli.<\/td><\/tr><tr><td>E \u2014 Identificazione dei dati<\/td><td>Sempre compilata, con almeno un identificatore. Indirizzi IP completi con marca temporale e fuso orario, numeri in formato internazionale, indirizzi e-mail completi, IMEI, MAC, nomi utente e identificativi di account. Va sempre specificato il servizio interessato, essenziale per i prestatori che ne offrono pi\u00f9 di uno. Intervalli temporali con data di inizio e fine nel formato GG\/MM\/AAAA, ora e fuso orario.<\/td><\/tr><tr><td>F \u2014 Prove elettroniche da produrre<\/td><td>Sempre compilata, con almeno una categoria e la corrispondente sottocategoria. Vanno selezionate solo le caselle strettamente necessarie. In JUDEX i dati di abbonato e di sola identificazione non possono essere combinati in un unico certificato con traffico e contenuto: occorrono certificati distinti, collegati nella sezione D. Con pi\u00f9 utenti o account la sezione va compilata separatamente per ciascuno, in corrispondenza degli identificatori della sezione E.<\/td><\/tr><tr><td>G \u2014 Condizioni sottostanti<\/td><td>Sempre compilata. Indicare natura e qualificazione giuridica del reato con riferimenti normativi precisi e pena edittale, evitando la riproduzione integrale delle disposizioni. La parte sulle soglie va compilata solo per traffico non identificativo e contenuto. Qui si individua anche il ruolo del prestatore: di regola l&#8217;ordine va rivolto al titolare del trattamento e solo in via eccezionale al responsabile, quando il titolare non sia identificabile nonostante ragionevoli sforzi o quando rivolgersi ad esso pregiudicherebbe l&#8217;indagine; la motivazione va conservata in atti.<\/td><\/tr><tr><td>H \u2014 Informazioni all&#8217;utente<\/td><td>Il destinatario deve comunque astenersi dall&#8217;informare l&#8217;interessato: l&#8217;informativa spetta all&#8217;autorit\u00e0 di emissione. La sezione va compilata solo per differire l&#8217;informativa, selezionando i motivi applicabili. Con pi\u00f9 certificati sullo stesso utente occorre coerenza fra tutti gli ordini.<\/td><\/tr><tr><td>I e J \u2014 Autorit\u00e0 di emissione e di convalida<\/td><td>Sezione I sempre compilata; sezione J solo in caso di convalida. Le informazioni devono coincidere con la sezione A.<\/td><\/tr><tr><td>K \u2014 Autorit\u00e0 di esecuzione notificata<\/td><td>Da compilare solo se la notifica \u00e8 dovuta; in tal caso va compilata anche la sezione M. Indicare recapiti raggiungibili, possibilmente attivi 24 ore su 24, e utilizzare esclusivamente indirizzi istituzionali.<\/td><\/tr><tr><td>L \u2014 Trasferimento dei dati<\/td><td>Da compilare quando i dati devono essere trasmessi ad autorit\u00e0 diversa da quella emittente o quando non \u00e8 utilizzabile JUDEX. Indicare una casella effettivamente presidiata e capiente, perch\u00e9 i prestatori impiegano di norma link sicuri a scadenza.<\/td><\/tr><tr><td>M \u2014 Informazioni per la sola autorit\u00e0 di esecuzione<\/td><td>Da non trasmettere al destinatario. Contiene la motivazione su necessit\u00e0 e proporzionalit\u00e0, la sintesi del fatto, la verifica della doppia incriminazione rispetto all&#8217;elenco dei reati e gli elementi utili a valutare eventuali motivi di rifiuto: immunit\u00e0 e privilegi, libert\u00e0 di stampa e di espressione, diritti fondamentali, ne bis in idem.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Errori ricorrenti da evitare<\/strong> <br>Richieste generiche o sovradimensionate per oggetto e arco temporale, che espongono a contestazioni e rallentano l&#8217;esecuzione. <br>Incoerenze fra le sezioni A, I e J, oppure fra gli identificatori della sezione E e le categorie di dati della sezione F. <br>Omessa indicazione del servizio specifico presso prestatori che ne offrono pi\u00f9 di uno. <br>Marche temporali prive di fuso orario e date in formato non uniforme. Motivazione su necessit\u00e0 e proporzionalit\u00e0 redatta con formule di stile anzich\u00e9 sul caso concreto.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Fonte\/riscontro: Linee guida SIRIUS EPOC, giugno 2026, sezioni A-M; Reg. (UE) 2023\/1543, allegato I.<\/em><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Quando l&#8217;errore di traduzione diventa un problema probatorio<\/strong> <br>Una traduzione imprecisa o incompleta resta un&#8217;irregolarit\u00e0 formale priva di incidenza sostanziale, se non altera l&#8217;oggetto dell&#8217;ordine n\u00e9 il titolo giuridico dell&#8217;acquisizione. <br>Se per\u00f2 l&#8217;errore incide sulla qualificazione della tipologia di dati richiesti, sul perimetro dell&#8217;acquisizione o sulla base giuridica dell&#8217;ordine, ampliando o modificando i presupposti sostanziali, il vizio investe la legittimazione dell&#8217;accesso al dato e pu\u00f2 riflettersi sull&#8217;utilizzabilit\u00e0 ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 7. <br>\u00c8 il motivo per cui affidare la traduzione a conoscenze linguistiche personali espone a rischi di disomogeneit\u00e0 e di errore tecnico, e per cui converrebbe attrezzarsi con soluzioni stabili \u2014 nuclei linguistici presso gli uffici distrettuali, convenzioni con traduttori qualificati, supporto centralizzato.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Fonte\/riscontro: Linee guida SIRIUS EPOC, giugno 2026, sezioni A-M; Reg. (UE) 2023\/1543, allegato I; Relazione n. 25\/2026, \u00a7 15.1.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-36\"><strong>13. Trasmissione digitale, JUDEX e aspetti tecnico-forensi<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il regolamento prevede per le comunicazioni scritte un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile. Il regolamento di esecuzione (UE) 2025\/1550 ne definisce le specifiche tecniche e prevede l&#8217;interoperabilit\u00e0 tramite punti di accesso e-CODEX; le linee guida SIRIUS utilizzano il nome JUDEX per l&#8217;interfaccia operativa e ne raccomandano l&#8217;uso come canale ordinario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per la trasmissione delle prove elettroniche tramite il sistema decentrato \u00e8 fissata una soglia di 25 MB per singolo trasferimento. Quando il materiale supera tale limite, quando il sistema non \u00e8 disponibile o quando esigenze tecniche o forensi lo richiedono, pu\u00f2 essere necessario un mezzo alternativo, che deve comunque preservare sicurezza, affidabilit\u00e0, autenticit\u00e0 e integrit\u00e0 e consentire al destinatario di verificarle.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fra i mezzi alternativi le linee guida indicano servizi di recapito elettronico qualificati, posta elettronica sicura, portali dedicati istituiti da alcuni prestatori, archiviazione cloud sicura e protocolli di trasferimento cifrati; in via residuale la consegna fisica su supporti cifrati o, per il materiale cartaceo, attraverso canali sicuri. Quando \u00e8 richiesta la cifratura occorre specificarlo e fornire gli elementi necessari, ad esempio il certificato pubblico X.509, verificando la compatibilit\u00e0 con i sistemi dell&#8217;autorit\u00e0 ricevente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un elemento spiega perch\u00e9, nei primi mesi, i canali alternativi non saranno un&#8217;eccezione teorica: l&#8217;obbligo di utilizzare il sistema decentrato decorre un anno dopo l&#8217;adozione degli atti di esecuzione previsti dall&#8217;art. 25, e i costi di integrazione gravano interamente sui prestatori. Nella fase iniziale \u00e8 quindi ragionevole attendersi un ricorso significativo ai canali propri dei singoli provider, come descritto al \u00a7 13-bis.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sul fronte del prestatore, l&#8217;adeguamento richiede tre interventi paralleli \u2014 dotare lo stabilimento designato o il rappresentante legale di poteri e risorse effettive, collegarsi al sistema decentrato, mappare le categorie di dati detenute per poter rispondere selettivamente \u2014 che procedono a velocit\u00e0 diverse da un operatore all&#8217;altro. \u00c8 utile saperlo: nella fase di avvio la qualit\u00e0 e la tempestivit\u00e0 delle risposte dipenderanno pi\u00f9 dallo stato di preparazione del singolo destinatario che dalla norma. Va infine ricordato che l&#8217;art. 14 del regolamento consente al prestatore di chiedere il rimborso delle spese sostenute per l&#8217;esecuzione, ove il diritto dello Stato di emissione lo preveda per ordini nazionali in situazioni analoghe. Il rimborso riguarda le spese di esecuzione, non i costi infrastrutturali di collegamento al sistema.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-37\"><strong>13.1 Accorgimenti tecnici consigliati<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Usare identificatori completi e non ambigui: IPv4 e IPv6, intervalli, indirizzi e-mail, numero di telefono in formato internazionale, IMEI, MAC, username e account ID.<\/li>\n\n\n\n<li>Per IP dinamici e reti NAT: indicare data, ora, fuso orario e, quando necessario, porta sorgente.<\/li>\n\n\n\n<li>Specificare il formato richiesto solo quando realmente necessario, evitando di imporre conversioni inutili al prestatore.<\/li>\n\n\n\n<li>Predisporre una casella istituzionale attiva e monitorata: molti prestatori restituiscono link sicuri con scadenza o autenticazione.<\/li>\n\n\n\n<li>Quando si usa un canale alternativo, documentare il mezzo, le modalit\u00e0 di autenticazione e l&#8217;eventuale scambio separato di password e chiavi.<\/li>\n\n\n\n<li>Verificare e registrare checksum e hash forniti dal prestatore; se non forniti, calcolarli all&#8217;acquisizione documentando algoritmo, data, ora e operatore.<\/li>\n\n\n\n<li>Conservare il pacchetto originale ricevuto dal prestatore, inclusi metadati, manifest, header e documentazione di accompagnamento, lavorando su copie forensi quando appropriato.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Diritto e buona pratica forense<\/strong> <br>Hash, catena di custodia e conservazione del pacchetto originale sono buone pratiche tecnico-forensi e probatorie. Non tutte sono formulate dal regolamento come prescrizioni autonome: vanno applicate in coerenza con il codice di procedura, i protocolli dell&#8217;ufficio e le regole interne di gestione della prova digitale.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Due strumenti di supporto meritano di essere conosciuti e utilizzati: la banca dati collegata a JUDEX, che riporta per ciascun prestatore lo stabilimento designato o il rappresentante legale, l&#8217;ambito territoriale, i recapiti e \u2014 su base volontaria \u2014 i servizi coperti, gli identificativi utilizzabili e i periodi di conservazione; e la piattaforma SIRIUS, che fornisce indicazioni pratiche su oltre ottanta prestatori, compresi esempi di identificatori validi e criteri di classificazione dei dati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Fonte\/riscontro: Reg. (UE) 2023\/1543, art. 19; Reg. di esecuzione (UE) 2025\/1550; Linee guida SIRIUS EPOC, sezioni E e L.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-38 wp-block-paragraph\"><strong>13.2 Tempi di risposta e qualit\u00e0 forense: una tensione da governare<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I termini del regolamento migliorano radicalmente i mesi delle rogatorie e le settimane dell&#8217;ordine europeo di indagine, ma introducono una tensione con le esigenze di accuratezza e completezza proprie della digital forensics, che vale la pena esplicitare perch\u00e9 ricade direttamente sul nostro lavoro.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Le otto ore.<\/strong> Un&#8217;estrazione eseguita sotto quella pressione pu\u00f2 comportare errori, omissioni, perdita di metadati, contaminazione della prova. Il termine \u00e8 pensato per situazioni in cui il pericolo di perdita \u00e8 imminente \u2014 l&#8217;indagato per terrorismo che si accorge di essere attenzionato e cancella gli account, il sequestro in cui le comunicazioni possono indicare la localizzazione, l&#8217;attacco informatico in corso con log prossimi alla cancellazione \u2014 dove la velocit\u00e0 prevale sulla perfezione forense. Quella logica non \u00e8 per\u00f2 estensibile: l&#8217;emergenza deve essere reale, documentata e verificabile ex post.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>I dieci giorni.<\/strong> Sono abbondanti per dati di abbonato o di sola identificazione delimitati nel tempo. Possono rivelarsi insufficienti quando l&#8217;ordine investe l&#8217;intero contenuto di un account di posta attivo da anni, un archivio cloud dell&#8217;ordine dei terabyte o la ricostruzione delle comunicazioni di un utente su un social per pi\u00f9 mesi. Il prestatore pu\u00f2 rappresentare l&#8217;impossibilit\u00e0 tecnica e chiedere pi\u00f9 tempo, ma deve motivarla e documentarla e non \u00e8 affatto detto che la richiesta sia accolta.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sul piano pratico questo significa due cose: delimitare l&#8217;oggetto e l&#8217;arco temporale non \u00e8 solo un requisito di proporzionalit\u00e0, \u00e8 la condizione per ottenere un&#8217;estrazione accurata nei termini; e la qualit\u00e0 del dato ricevuto va verificata all&#8217;arrivo, senza presumere che un pacchetto consegnato entro la scadenza sia per ci\u00f2 stesso completo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-39\">13.3 Prassi dei prestatori: il caso Google<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il regolamento fissa il quadro, ma nella pratica quotidiana il buon esito di un certificato dipende anche dal modo in cui il singolo prestatore ha organizzato la ricezione. Google Ireland Limited ha diffuso alle forze di polizia, con comunicazione del 14 agosto 2026, un aggiornamento e un documento di domande frequenti sull&#8217;invio di EPOC ed EPOC-PR. Se ne riportano i contenuti rilevanti, con un&#8217;avvertenza preliminare: si tratta di prassi aziendale e non di fonte normativa, che non modifica gli obblighi dell&#8217;art. 10 n\u00e9 i rimedi dell&#8217;art. 16.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-40\"><strong>13.4 Canali per tipo di atto<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><td><strong>Atto o comunicazione<\/strong><\/td><td><strong>Canale indicato dal prestatore<\/strong><\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>EPOC (modulo 1) ed EPOC-PR (modulo 2)<\/td><td>Sistema informatico decentrato, indicato come canale ufficiale e obbligatorio. In caso di indisponibilit\u00e0 dell&#8217;API del sistema, o di ritardi localizzati di integrazione dello Stato emittente, la ricezione avviene tramite LERS. Chi dispone gi\u00e0 di un account LERS \u00e8 invitato a continuare a usarlo.<\/td><\/tr><tr><td>Moduli 5 e 6, risposte ai motivi di mancata esecuzione, richieste di revoca<\/td><td>Modulo di contatto dedicato all&#8217;e-evidence (support.google.com\/policies\/contact\/eEvidence_Cuf). Non transitano da LERS, che accetta soltanto i moduli 1 e 2.<\/td><\/tr><tr><td>Emergenze estranee al framework: minaccia imminente alla vita o alla sicurezza, sicurezza nazionale<\/td><td>Canale LERS dedicato e separato, mantenuto anche dopo il 18 agosto 2026.<\/td><\/tr><tr><td>Richieste di dati non di contenuto fondate su normative locali<\/td><td>Fase transitoria a doppio binario, con valutazione caso per caso; la dismissione dei canali preesistenti sar\u00e0 comunicata ai punti di contatto con anticipo.<\/td><\/tr><tr><td>Posta elettronica<\/td><td>Non ammessa per EPOC ed EPOC-PR.<\/td><\/tr><tr><td>Assistenza e apertura account LERS<\/td><td>Casella lers-help@google.com, distinta dal modulo di contatto e-evidence. La piattaforma \u00e8 raggiungibile all&#8217;indirizzo lers.google.com.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-41\"><strong>13.5 Punti di attenzione<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Lingua: inglese.<\/strong> Il regolamento rinvia alla lingua accettata dal destinatario; per questo prestatore la risposta \u00e8 univoca. Un certificato in italiano \u00e8 tempo perso.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Destinatario: l&#8217;entit\u00e0 europea, non genericamente il gruppo.<\/strong> L&#8217;ordine va indirizzato a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, D04 E5W5, Irlanda.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Account gestiti da entit\u00e0 extra-UE.<\/strong> Se l&#8217;account \u00e8 registrato o ospitato fuori dall&#8217;Unione ed \u00e8 gestito da un&#8217;entit\u00e0 non soggetta al framework, il prestatore dichiara di non avere titolo per la divulgazione ai sensi del regolamento. In quel caso si torna agli strumenti di assistenza giudiziaria: \u00e8 lo stesso limite di perimetro che si incontra con altri gruppi statunitensi.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sezione L: non si ricompila a schermo.<\/strong> La piattaforma limita la condivisione ai domini corrispondenti a quello del mittente e le autorit\u00e0 autorizzate a ricevere i dati vengono estratte direttamente dal PDF caricato. Una sezione L incompleta o incoerente si traduce in dati che non arrivano, senza che alcun campo dell&#8217;interfaccia possa rimediare.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Strumento di conservazione LERS ed EPOC-PR non coincidono.<\/strong> Sono istituti diversi e il primo non pu\u00f2 veicolare il secondo, nonostante il banner che compare selezionando l&#8217;EPOC-PR possa indurre in equivoco.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>EPOC di emergenza.<\/strong> Si segue il flusso ordinario spuntando l&#8217;apposita casella; restano ferme le condizioni di emergenza previste dal regolamento.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Tracciamento.<\/strong> Lo stato di EPOC ed EPOC-PR inviati \u00e8 consultabile dall&#8217;account LERS.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Account e domini.<\/strong> L&#8217;account pu\u00f2 essere richiesto da chi \u00e8 autorit\u00e0 competente per l&#8217;emissione, la convalida o la trasmissione. \u00c8 inoltre richiesto che il dominio istituzionale dell&#8217;ufficio sia registrato e inserito in whitelist: verifica da fare prima che serva, non quando il termine \u00e8 gi\u00e0 in corso.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Due criticit\u00e0 da tenere presenti<\/strong> <br>Il prestatore si riserva di rifiutare EPOC ed EPOC-PR provenienti da Stati membri che non abbiano completato il recepimento della direttiva e l&#8217;attuazione del regolamento, su qualunque canale di trasmissione. \u00c8 un vaglio di adeguatezza unilaterale che il regolamento non annovera fra i motivi di mancata esecuzione: per l&#8217;Italia conviene accertare come il prestatore collochi oggi il nostro Paese, alla luce dello stato di pubblicazione del testo definitivo di adeguamento. <br>Le domande frequenti sono prassi aziendale, non norma. Non incidono sugli obblighi dell&#8217;art. 10 n\u00e9 sui rimedi dell&#8217;art. 16: se il rifiuto \u00e8 ingiustificato, la strada resta la richiesta di esecuzione all&#8217;autorit\u00e0 dello Stato del destinatario.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Fonte\/riscontro: Google Ireland Limited, \u00abAggiornamento importante: invio di richieste di informazioni a Google Ireland Limited a partire dal 18 agosto 2026\u00bb, 14 agosto 2026; \u00abFAQs on submitting E-Evidence Requests to Google\u00bb.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-42\"><strong>14. Rifiuto, esecuzione e sanzioni<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il sistema \u00e8 pensato per l&#8217;adempimento diretto da parte del prestatore, ma prevede una fase di interlocuzione e, se necessario, di esecuzione tramite l&#8217;autorit\u00e0 dello Stato del destinatario. Fra le situazioni che possono impedire o condizionare l&#8217;esecuzione rientrano, a seconda dello strumento e della fase:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>ordine non emesso o convalidato da autorit\u00e0 competente ai sensi dell&#8217;art. 4;<\/li>\n\n\n\n<li>assenza delle condizioni richieste per la categoria di dato o per il reato;<\/li>\n\n\n\n<li>impossibilit\u00e0 materiale non imputabile al destinatario o errori manifesti nel certificato;<\/li>\n\n\n\n<li>dati non detenuti dal prestatore o per suo conto al momento rilevante;<\/li>\n\n\n\n<li>servizio fuori dall&#8217;ambito del regolamento;<\/li>\n\n\n\n<li>immunit\u00e0 o privilegi, comprese le tutele connesse alla libert\u00e0 di stampa e di espressione;<\/li>\n\n\n\n<li>in situazioni eccezionali, rischio manifesto di violazione di un diritto fondamentale garantito dal TUE e dalla Carta.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Merita una precisazione l&#8217;obiezione motivata dell&#8217;art. 17, che il prestatore pu\u00f2 sollevare quando ritenga che l&#8217;esecuzione lo esporrebbe alla violazione di obblighi derivanti dal diritto di un paese terzo: protezione dei dati personali, segreto delle comunicazioni, divieti di divulgazione, normative extraterritoriali che subordinano la trasmissione a specifiche autorizzazioni interne. L&#8217;obiezione non attribuisce al prestatore un potere di veto: attiva un procedimento di verifica strutturato, sottratto al soggetto privato e ricondotto alla sede giurisdizionale dello Stato di emissione. Il prestatore, in altri termini, non \u00e8 un mero esecutore passivo, ma neppure l&#8217;arbitro del conflitto: segnala e attiva il controllo giurisdizionale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I motivi di rifiuto di cui all&#8217;art. 12 non si applicano all&#8217;ordine di conservazione, avendo esso carattere temporaneo e funzionale al successivo ordine di produzione; in sede di esecuzione forzata operano i motivi tassativi dell&#8217;art. 16, paragrafo 5.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se il destinatario non ottempera e le giustificazioni non sono accettate, l&#8217;autorit\u00e0 di emissione pu\u00f2 chiedere all&#8217;autorit\u00e0 di esecuzione di dare esecuzione all&#8217;ordine, trasmettendo il provvedimento, il modulo dell&#8217;allegato III compilato dal destinatario e la documentazione pertinente, tradotti in una lingua accettata dallo Stato di esecuzione. L&#8217;autorit\u00e0 di esecuzione decide sul riconoscimento senza indebito ritardo e comunque entro cinque giorni lavorativi, ingiunge formalmente l&#8217;adempimento e informa il destinatario della possibilit\u00e0 di obiettare, delle sanzioni applicabili e del termine. Prima di negare il riconoscimento consulta l&#8217;autorit\u00e0 di emissione, che risponde entro cinque giorni lavorativi. I dati eventualmente acquisiti sono trasmessi all&#8217;autorit\u00e0 di emissione senza indebito ritardo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il regolamento richiede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive: per le violazioni rilevanti il tetto massimo della sanzione pecuniaria pu\u00f2 arrivare al 2 per cento del fatturato mondiale totale annuo del prestatore relativo all&#8217;esercizio precedente, secondo la disciplina nazionale applicabile. Gli Stati membri conservano quindi una notevole autonomia nella determinazione concreta delle sanzioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Fonte\/riscontro: Reg. (UE) 2023\/1543, artt. 12 e 15-17; materiale formativo SSM, sezione sulla procedura di esecuzione.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-43\"><strong>15. Questioni aperte<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Alcuni profili meritano attenzione anche sul piano operativo, in attesa dei primi arresti applicativi.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Tenuta della data retention interna.<\/strong> Con ordinanza del 26 giugno 2025 il giudice per le indagini preliminari di Catania ha sollevato questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia sulla compatibilit\u00e0 della disciplina nazionale di conservazione dei dati di traffico con i principi eurounitari, chiedendo in particolare se i file di log \u2014 accessi e uscite con IP e marche temporali \u2014 utilizzati al solo fine di identificare l&#8217;autore di un reato possano essere esclusi dalla nozione di dati di traffico. La pendenza della questione tocca direttamente le acquisizioni identificative pi\u00f9 frequenti nella pratica.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Punti aperti dell&#8217;art. 263-bis.<\/strong> Non \u00e8 chiarito se l&#8217;indicazione delle modalit\u00e0 di custodia e del termine costituisca elemento necessario o eventuale del decreto, n\u00e9 quale sia la sorte dei dati gi\u00e0 conservati quando l&#8217;ordine urgente della polizia giudiziaria non venga convalidato: se cio\u00e8 la perdita di efficacia imponga l&#8217;eliminazione dei dati o comporti solo la cessazione dell&#8217;obbligo di ulteriore conservazione.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Impugnazione dell&#8217;ordine di conservazione.<\/strong> L&#8217;art. 18 disciplina i soli mezzi di impugnazione avverso l&#8217;ordine di produzione, davanti a un organo giurisdizionale dello Stato di emissione, con legittimazione estesa anche al terzo i cui dati siano stati richiesti. In assenza di un obbligo informativo l&#8217;indagato pu\u00f2 non venire a conoscenza della conservazione: in concreto sar\u00e0 impugnabile il solo ordine di produzione, se e quando emesso. Resta aperta l&#8217;individuazione dei rimedi interni esperibili, con il richiamo, in via di ipotesi, al modello dell&#8217;opposizione avverso la perquisizione non seguita da sequestro.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ne bis in idem e principio di specialit\u00e0.<\/strong> Per l&#8217;ordine di conservazione il regolamento non vi fa riferimento, essendo l&#8217;interlocuzione limitata all&#8217;autorit\u00e0 di emissione e al destinatario; per l&#8217;ordine di produzione i due profili rilevano invece nella valutazione dell&#8217;autorit\u00e0 di esecuzione.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Compressione della valutazione del destinatario.<\/strong> I termini di dieci giorni e di otto ore, uniti al ruolo attivo di verifica attribuito al prestatore, riducono lo spazio per un vaglio effettivo di legittimit\u00e0 e proporzionalit\u00e0: \u00e8 ragionevole attendersi, nella fase iniziale, un numero non trascurabile di richieste di chiarimento ex allegato III.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Disallineamenti lessicali con l&#8217;ordinamento interno.<\/strong> Il riferimento alla contumacia, istituto non pi\u00f9 presente nel nostro codice di rito, impone di ricondurre la fattispecie alle categorie dell&#8217;assenza consapevole e non consapevole.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Rapporto fra disponibilit\u00e0 giuridica e disponibilit\u00e0 tecnica del dato.<\/strong> Come esposto al \u00a7 6, la diffusione della cifratura end-to-end sposta parte del problema dal piano dei presupposti a quello dell&#8217;effettiva detenzione del dato da parte del prestatore.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-44\"><strong>16. Workflow operativi<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-45\"><strong>16.1 Produzione<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Classificare il dato: abbonati, sola identificazione, traffico, contenuto.<\/li>\n\n\n\n<li>Verificare il presupposto di reato, la necessit\u00e0, la proporzionalit\u00e0 e l&#8217;analogia con un caso interno.<\/li>\n\n\n\n<li>Individuare l&#8217;autorit\u00e0 italiana competente all&#8217;emissione o alla convalida in base a categoria e fase.<\/li>\n\n\n\n<li>Identificare il corretto stabilimento designato o rappresentante legale e la lingua accettata.<\/li>\n\n\n\n<li>Compilare l&#8217;EPOC con identificatori precisi, intervallo temporale e dataset strettamente necessari.<\/li>\n\n\n\n<li>Valutare se \u00e8 dovuta la notifica ex art. 8 e, in caso positivo, coordinare certificato e notifica.<\/li>\n\n\n\n<li>Trasmettere via sistema decentrato o, se tecnicamente necessario, tramite canale alternativo sicuro.<\/li>\n\n\n\n<li>Monitorare i termini di 10 giorni o 8 ore e le eventuali richieste di chiarimento.<\/li>\n\n\n\n<li>Alla ricezione: verificare provenienza, integrit\u00e0, completezza e catena di custodia; registrare hash e checksum.<\/li>\n\n\n\n<li>Gestire l&#8217;informazione all&#8217;interessato secondo le determinazioni dell&#8217;autorit\u00e0 competente.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-46\"><strong>16.2 Conservazione<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Individuare con precisione i dati a rischio di cancellazione o modifica e motivare necessit\u00e0 e proporzionalit\u00e0.<\/li>\n\n\n\n<li>Emettere o far convalidare l&#8217;ordine secondo il d.lgs. 215\/2025; nei casi urgenti distinguere emergenza UE e procedura accelerata.<\/li>\n\n\n\n<li>Compilare l&#8217;EPOC-PR con destinatario, identificatore, categoria e intervallo temporale.<\/li>\n\n\n\n<li>Trasmettere al destinatario corretto: non si applica la notifica ex art. 8, prevista per il solo EPO di traffico e contenuto.<\/li>\n\n\n\n<li>Annotare la decorrenza del periodo di 60 giorni e programmare l&#8217;eventuale proroga di 30 giorni.<\/li>\n\n\n\n<li>Prima della scadenza, se \u00e8 stata emessa una successiva richiesta di produzione, inviare la conferma prevista dal regolamento.<\/li>\n\n\n\n<li>Se la conservazione non \u00e8 pi\u00f9 necessaria, informare senza indebito ritardo il destinatario.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-47\"><strong>17. Checklist prima dell&#8217;invio<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Obiettivo<\/strong> <br>Ridurre richieste di chiarimento, ritardi, rifiuti e rischio di produzione di dati non pertinenti.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2610&nbsp; Ho classificato correttamente la categoria di dato?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2610&nbsp; L&#8217;autorit\u00e0 emittente o convalidante \u00e8 quella corretta per quella categoria e per quella fase?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2610&nbsp; Ho motivato necessit\u00e0 e proporzionalit\u00e0 sul caso concreto?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2610&nbsp; Il reato soddisfa le condizioni dell&#8217;art. 5 o dell&#8217;art. 6 applicabile?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2610&nbsp; Ho identificato il destinatario giuridicamente corretto?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2610&nbsp; Sto usando una lingua accettata dal destinatario?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2610&nbsp; Gli identificatori sono completi e verificati? \u00c8 indicato il servizio specifico?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2610&nbsp; Per gli IP: marca temporale e fuso orario sono precisi? \u00c8 necessaria la porta sorgente?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2610&nbsp; L&#8217;intervallo temporale \u00e8 il pi\u00f9 ristretto compatibile con l&#8217;obiettivo investigativo?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2610&nbsp; Le sezioni E, F e G sono coerenti fra loro?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2610&nbsp; Se uso JUDEX e chiedo categorie diverse, devo emettere certificati separati e collegarli?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2610&nbsp; Per traffico e contenuto ho verificato l&#8217;obbligo di notifica ex art. 8?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2610&nbsp; Ho selezionato correttamente il termine di 10 giorni o di 8 ore e documentato l&#8217;eventuale emergenza?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2610&nbsp; Esiste un precedente ordine di conservazione? Quando scadono i 60 giorni?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2610&nbsp; L&#8217;autorit\u00e0 indicata per ricevere i dati dispone di un canale sicuro e di una casella monitorata?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2610&nbsp; Ho previsto come verificare autenticit\u00e0 e integrit\u00e0 e come documentare la ricezione?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2610&nbsp; Ho definito chi gestir\u00e0 eventuali chiarimenti del provider e le relative scadenze?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2610&nbsp; \u00c8 stato valutato il differimento dell&#8217;informativa all&#8217;interessato e ne sono stati documentati i motivi?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-48 wp-block-paragraph\"><strong>17-bis. Ricadute organizzative sugli uffici<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Relazione dell&#8217;Ufficio del Massimario dedica l&#8217;ultima parte alle conseguenze organizzative, che vale la pena anticipare perch\u00e9 ricadranno sui nostri uffici prima ancora che sulla giurisprudenza.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Gestione dei flussi.<\/strong> La centralit\u00e0 del pubblico ministero distrettuale nella fase passiva e la concentrazione delle competenze presso specifici uffici richiedono modelli organizzativi che garantiscano continuit\u00e0 operativa, tempestivit\u00e0 e tracciabilit\u00e0 degli atti, incompatibili con la natura volatile del dato digitale.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Specializzazione.<\/strong> La complessit\u00e0 tecnica delle categorie di dati, il raccordo con la giurisprudenza eurounitaria e la gestione dei conflitti con ordinamenti terzi suggeriscono lo sviluppo di competenze dedicate e di nuclei di riferimento interni agli uffici.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Controllo delle scansioni temporali.<\/strong> La compressione dei termini richiede strumenti di tracciabilit\u00e0 delle fasi: eventuali ritardi nella convalida o nella trasmissione incidono sull&#8217;efficacia dell&#8217;atto e sulla stabilit\u00e0 dell&#8217;acquisizione. Servono protocolli informatici chiari e un&#8217;archiviazione digitale dei provvedimenti facilmente individuabile e ricostruibile in vista di contestazioni.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Uniformit\u00e0 di qualificazione.<\/strong> Errori nel classificare il dato si riflettono sull&#8217;individuazione dell&#8217;autorit\u00e0 competente e sul regime dei controlli: da qui l&#8217;esigenza di linee guida condivise e di confronto sistematico fra uffici, soprattutto nella fase iniziale.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Statistiche.<\/strong> L&#8217;art. 8 del d.lgs. 215\/2025 affida al Ministero della giustizia la raccolta e la trasmissione alla Commissione dei dati previsti dall&#8217;art. 28, par. 2, del regolamento; l&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria trasmette al Ministero i dati necessari. A decorrere dal 18 agosto 2026 la trasmissione \u00e8 annuale, entro il 31 marzo, per l&#8217;anno civile precedente. Le modalit\u00e0 dovranno essere costruite in modo da non compromettere il segreto investigativo: non \u00e8 il contenuto della singola informazione a essere sensibile, ma la sua combinazione, che in contesti territoriali ridotti pu\u00f2 rendere identificabile il procedimento.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Risorse.<\/strong> Le disposizioni finanziarie autorizzano uno stanziamento circoscritto all&#8217;ordine di conservazione, alla procedura accelerata e alla fase passiva, mentre per il resto le amministrazioni provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente. L&#8217;effettivit\u00e0 del sistema \u00e8 quindi affidata alla capacit\u00e0 dei singoli uffici di riorganizzare l&#8217;esistente pi\u00f9 che all&#8217;apporto di nuove risorse.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Fonte\/riscontro: Relazione n. 25\/2026, \u00a7\u00a7 14 e 15.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-49\"><strong>18. Quadro nazionale in evoluzione e riferimenti<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Aggiornamento ad agosto 2026<\/strong> <br>I d.lgs. 215\/2025 e 216\/2025 sono pubblicati e in vigore. Un ulteriore schema di decreto legislativo per il completo adeguamento al regolamento (Atto del Governo n. 411) ha concluso l&#8217;esame parlamentare ed \u00e8 stato posto all&#8217;esame definitivo del Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026. Nelle fonti ufficiali consultate per questa guida non risulta ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo: prima di usare il documento come base per procedure vincolanti occorre verificarne l&#8217;eventuale sopravvenuta pubblicazione.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\"><strong>Riferimenti normativi e documentali essenziali:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Regolamento (UE) 2023\/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali.<\/li>\n\n\n\n<li>Direttiva (UE) 2023\/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, 12 luglio 2023, sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali.<\/li>\n\n\n\n<li>Regolamento di esecuzione (UE) 2025\/1550 della Commissione, 28 luglio 2025, specifiche tecniche del sistema informatico decentrato.<\/li>\n\n\n\n<li>D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 215 \u2014 autorit\u00e0 e procedure italiane.<\/li>\n\n\n\n<li>D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 216 \u2014 attuazione della direttiva 2023\/1544.<\/li>\n\n\n\n<li>Linee guida SIRIUS per la compilazione dell&#8217;EPOC, giugno 2026, e corrispondenti linee guida per l&#8217;EPOC-PR, con la relativa nota informativa \u2014 strumento pratico non vincolante.<\/li>\n\n\n\n<li>A. Marandola, \u00abL&#8217;attuazione dei d.lgs. nn. 215 e 216 del 2025: un ulteriore tassello all&#8217;esecuzione dell&#8217;e-evidence package\u00bb, Processo Penale e Giustizia, 2026.<\/li>\n\n\n\n<li>Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, <a href=\"https:\/\/www.sistemapenale.it\/pdf_contenuti\/1776024660_rel-25-2026.pdf\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/www.sistemapenale.it\/pdf_contenuti\/1776024660_rel-25-2026.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Relazione n. 25\/2026 del 7 aprile 2026<\/a> (rel. C. Brignone), prima lettura sistematica del quadro attuativo nazionale: \u00e8 il testo di riferimento per ogni approfondimento.<\/li>\n\n\n\n<li>Sez. U, nn. 23755 e 23756 del 29 febbraio 2024, sul rapporto fra canale cooperativo europeo e strumenti interni; CGUE, Grande Sezione, 30 aprile 2024, M.N. (EncroChat), C-670\/22.<\/li>\n\n\n\n<li>C. De Lazzaro, \u00abL&#8217;acquisizione delle prove elettroniche nello spazio di libert\u00e0, sicurezza e giustizia: una prima implementazione dell&#8217;e-evidence package\u00bb, Sistema Penale, 2026.<\/li>\n\n\n\n<li>D. Gambardella, \u00abOrdine europeo di conservazione \u2014 regolamento (UE) 2023\/1543 e direttiva (UE) 2023\/1544\u00bb, Scuola Superiore della Magistratura, formazione decentrata.<\/li>\n\n\n\n<li>Garante per la protezione dei dati personali, parere del 25 settembre 2025 sullo schema di decreto, in tema di coordinamento fra disciplina europea e disciplina interna della data retention.<\/li>\n\n\n\n<li>Senato della Repubblica, dossier sull&#8217;Atto del Governo n. 330 (schema del d.lgs. 216\/2025).<\/li>\n\n\n\n<li>Atto del Governo n. 411 \u2014 schema di completo adeguamento nazionale, da verificare nella versione eventualmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-50\"><strong>Conclusione<\/strong><\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il valore operativo del nuovo sistema non consiste soltanto nella riduzione dei tempi. Cambia il modello di acquisizione: l&#8217;autorit\u00e0 deve essere in grado di classificare correttamente il dato, scegliere l&#8217;autorit\u00e0 competente, individuare il destinatario europeo, compilare un certificato tecnicamente preciso e gestire notifiche, termini e integrit\u00e0 della prova. La qualit\u00e0 della richiesta giuridica e la qualit\u00e0 del dato tecnico diventano due facce della stessa attivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per gli uffici di polizia giudiziaria e per il personale informatico-forense la conseguenza pratica \u00e8 chiara: l&#8217;identificatore deve essere utilizzabile dal prestatore, la finestra temporale deve essere precisa, la categoria del dato deve essere corretta e la ricezione deve essere documentata in modo da preservare autenticit\u00e0, integrit\u00e0 e tracciabilit\u00e0. Una richiesta giuridicamente valida ma tecnicamente ambigua pu\u00f2 fallire; una richiesta tecnicamente precisa ma priva dei corretti presupposti giuridici \u00e8 inutilizzabile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Versione: agosto 2026. Documento di sintesi: non sostituisce la lettura dei testi normativi e delle linee guida, alle quali si rinvia per ogni aspetto di dettaglio.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Regolamento (UE) 2023\/1543 \u2022 Direttiva (UE) 2023\/1544 \u2022 Quadro operativo italiano Applicabile dal 18 agosto 2026 \u2014 focus operativo per autorit\u00e0 giudiziaria, polizia giudiziaria e personale tecnico-forense In sintesi Dal 18 agosto 2026 l&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria di uno Stato membro pu\u00f2 rivolgersi direttamente allo stabilimento designato o al rappresentante legale di un prestatore di servizi in &hellip; <a href=\"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/index.php\/2026\/08\/22\/il-sistema-europeo-di-produzione-e-conservazione-delle-prove-elettroniche\/\" class=\"more-link\">Leggi tutto<span class=\"screen-reader-text\"> &#8220;Il sistema europeo di produzione e conservazione delle prove elettroniche&#8221;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"iawp_total_views":273,"footnotes":""},"categories":[14,18],"tags":[52,130,129,131,128],"class_list":["post-15180","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-digital-forensics","category-diritto","tag-digital-forensics","tag-epo","tag-epoc","tag-epoc-pr","tag-sirius"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15180","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15180"}],"version-history":[{"count":29,"href":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15180\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18464,"href":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15180\/revisions\/18464"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15180"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15180"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15180"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}