{"id":1637,"date":"2024-03-05T22:21:15","date_gmt":"2024-03-05T21:21:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/?p=1637"},"modified":"2024-11-21T14:36:39","modified_gmt":"2024-11-21T13:36:39","slug":"diritto-dei-dati-tutela-giurisdizionale-amministrativa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/index.php\/2024\/03\/05\/diritto-dei-dati-tutela-giurisdizionale-amministrativa\/","title":{"rendered":"Diritto dei dati &#8211; Tutela giurisdizionale e amministrativa"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-medium-font-size\">Tutela amministrativa e giurisdizionale. Ruolo del Garante privacy e poteri di indagine e correttivi. Sanzioni amministrative pecuniarie, accessorie e risarcimento del danno. <em>Big data <\/em>e dati non personali.<\/p>\n\n\n\n<p>La tutela giurisdizionale e amministrativa, ovvero come in qualche modo ci si tutela di fronte ad una violazione del trattamento, dei principi del trattamento, comunque in generale delle regole sul trattamento dei dati personali disposte dal GDPR. Andiamo quindi a vedere le regole di cui agli articoli 77 e seguenti del GDPR che prevedono diversi strumenti di tutela. A tutela di cosa? Ovviamente dei diritti dell\u2019interessato che \u00e8 sempre il soggetto di cui ci dobbiamo accertare che il trattamento sia eseguito in modo corretto. In particolare le forme di tutela, appunto, sono tre. La prima, <strong>articolo 77<\/strong>, \u00e8 la<strong> tutela in via amministrativa<\/strong> di fronte a quella che il GDPR chiama l\u2019autorit\u00e0 di controllo. L\u2019<strong>autorit\u00e0 di controllo<\/strong> che interviene rispetto ad un trattamento che viola il GDPR \u00e8 nel nostro ordinamento il <strong>Garante Privacy<\/strong>, quindi l\u2019Autorit\u00e0 per la protezione per il trattamento dei dati personali e che chiamiamo in generale o l\u2019autorit\u00e0 o il garante. Quindi tutela amministrativa di fronte all\u2019Autorit\u00e0 garante della privacy. Un secondo profilo di tutela,<strong> articolo 78<\/strong>, t<strong>utela in via giurisdizionale<\/strong>, quindi di fronte al giudice, rispetto ad una decisione dell\u2019autorit\u00e0. Quindi quando l\u2019Autorit\u00e0 prende una decisione poi ci si pu\u00f2 rivolgere al giudice perch\u00e9 intervenga in seconda battuta rispetto alla decisione presa appunto dall\u2019Autorit\u00e0. Ultima forma di tutela, di nuovo in via giurisdizionale, quindi di fronte al giudice, per l\u2019esercizio di un diritto riconosciuto dal GDPR. Quindi direttamente mi rivolgo al giudice per far valere un diritto che il GDPR mi riconosce. Innanzitutto partiamo dall\u2019autorit\u00e0. Qual \u00e8 l\u2019autorit\u00e0? Perch\u00e9 ovviamente noi siamo di fronte al GDPR, quindi di fronte a un Regolamento che vale in tutti i Paesi dell\u2019Unione europea. Per individuare l\u2019autorit\u00e0 competente quindi andremo ad applicare il cosiddetto <strong>criterio di prossimit\u00e0 con l\u2019interessato<\/strong>, quindi per riconoscere qual \u00e8 l\u2019autorit\u00e0 competente a intervenire rispetto ad una nostra supposta violazione, quella che noi riteniamo essere una violazione del GDPR andremo a rivolgerci all\u2019autorit\u00e0 o del luogo dove noi come interessati risiediamo, quindi il luogo di residenza abituale dell\u2019interessato, oppure il luogo in cui l\u2019interessato lavora, in alternativa, oppure ancora il luogo in cui \u00e8 stata effettuata la violazione. Perch\u00e9 la violazione ovviamente inerisce al trattamento e quindi andiamo a rivolgerci all\u2019autorit\u00e0 del luogo in cui il trattamento ha concretamente luogo, quindi se quel certo titolare ha il suo stabilimento in un certo Paese noi ci rivolgeremo all\u2019autorit\u00e0 di quel Paese. Rispetto invece all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, quindi quando adiamo il giudice, quando scegliamo la tutela giurisdizionale, anche qui la regola \u00e8 quella del rivolgerci al tribunale del luogo in cui il titolare ha lo stabilimento, quindi del luogo in cui si realizza il trattamento di dati oppure il luogo in cui l\u2019interessato ha la sua residenza. Ci\u00f2 a meno che il titolare non sia una autorit\u00e0 pubblica, quindi se il titolare invece \u00e8 l\u2019autorit\u00e0 pubblica, allora ci rivolgiamo al giudice del luogo in cui ha sede l\u2019autorit\u00e0 in questione.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci soffermiamo sulla tutela dei dati personali all\u2019interno del quadro normativo del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e la sua implementazione nel diritto italiano, particolarmente attraverso il Codice Privacy aggiornato con il decreto legislativo 101 del 2018. Esploriamo la figura dell\u2019Autorit\u00e0 di controllo, in Italia rappresentata dal Garante per la protezione dei dati personali, e le modalit\u00e0 con cui gli individui possono rivolgersi a questa autorit\u00e0 o al sistema giudiziario per far valere i propri diritti.<\/p>\n\n\n\n<p>Il GDPR prevede strumenti specifici per la tutela dei diritti degli interessati, iniziando con la possibilit\u00e0 di presentare un reclamo amministrativo all\u2019Autorit\u00e0 di controllo qualora si ritenga che sia stata violata la normativa sulla protezione dei dati. Se l\u2019Autorit\u00e0 prende una decisione che non soddisfa l\u2019interessato, quest\u2019ultimo ha il diritto di rivolgersi al sistema giurisdizionale per impugnare tale decisione. Inoltre, esiste la possibilit\u00e0 di avviare azioni giurisdizionali dirette per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR, come il diritto di accesso ai dati, o per ottenere un risarcimento in caso di danni subiti a seguito di violazioni del regolamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Un aspetto importante \u00e8 il principio di alternativit\u00e0 degli strumenti di tutela introdotto dall\u2019articolo 140 bis del Codice Privacy. Questo principio stabilisce che la scelta di una via di tutela (amministrativa o giurisdizionale) preclude automaticamente l\u2019uso dell\u2019altra per lo stesso motivo, a meno che non siano presenti condizioni particolari, come il mancato riscontro da parte del Garante entro i termini massimi stabiliti.<\/p>\n\n\n\n<p>Un accenno, inoltre, alla questione delle sanzioni amministrative pecuniarie, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, seguendo i criteri stabiliti dall\u2019articolo 83 del GDPR. Viene sottolineato il ruolo del Garante, che pu\u00f2 esercitare una variet\u00e0 di poteri correttivi, da semplici ammonimenti a sanzioni pecuniarie, per garantire la conformit\u00e0 al regolamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Diamo un\u2019occhiata ora alle implicazioni pi\u00f9 ampie della protezione dei dati nell\u2019era digitale, quando toccano temi come i big data e la distinzione tra dati personali e non personali. In particolare, come il trattamento di grandi volumi di dati spesso unisce informazioni di natura diversa, sollevando sfide significative per quanto riguarda la protezione e l\u2019autodeterminazione degli individui. Questo contesto richiede una regolamentazione che bilanci efficacemente le esigenze economiche e i diritti fondamentali delle persone, una sfida che continua a evolvere con il progresso tecnologico. Le implicazioni dei big data, un concetto che si riferisce all\u2019immensa quantit\u00e0 di dati generati costantemente dall\u2019interazione tra persone e tecnologie digitali. Il trattamento dei big data presenta una serie di sfide particolari per la protezione dei dati personali, poich\u00e9 spesso combina dati personali e non personali, rendendo il confine tra questi due tipi sempre pi\u00f9 sfumato. Il GDPR, che si focalizza sulla protezione dei dati personali, trova applicazione anche nei contesti in cui i dati non personali e personali si intrecciano cos\u00ec strettamente da non poter essere distinti. Questo \u00e8 particolarmente rilevante in contesti in cui il trattamento di enormi volumi di dati da parte delle tecnologie digitali pu\u00f2 influenzare decisioni che hanno impatti diretti sugli individui, come nel caso delle raccomandazioni personalizzate o delle previsioni comportamentali.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019analisi dei big data pu\u00f2 permettere alle organizzazioni di scoprire pattern e tendenze nascoste nei comportamenti umani, offrendo cos\u00ec possibilit\u00e0 predittive che possono essere usate in vari settori, dalla pubblicit\u00e0 al monitoraggio della salute. Queste capacit\u00e0 predittive, tuttavia, sollevano questioni significative riguardo al consenso e alla trasparenza. Per esempio, le persone sono veramente consapevoli e in grado di autorizzare l\u2019uso dei loro dati quando accettano i termini di servizio di app o piattaforme che fanno largo uso di algoritmi di analisi?<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, l\u2019accento va posto anche su come la normativa europea stia evolvendo per rispondere a questi cambiamenti. Un esempio \u00e8 il Data Act, un regolamento dell\u2019UE recentemente proposto che mira a regolamentare non solo i dati personali ma anche i dati non personali, riflettendo cos\u00ec la crescente importanza economica e sociale di entrambi i tipi di dati. Questo regolamento si propone di garantire che i dati siano trattati in modo equo e trasparente, cercando di bilanciare le esigenze del mercato digitale con i diritti fondamentali delle persone.<\/p>\n\n\n\n<p>In conclusione, il trattamento dei big data impone una riflessione critica su come le informazioni vengono utilizzate e sulla necessit\u00e0 di garantire che i diritti alla privacy e all\u2019autodeterminazione informativa rimangano centrali nel contesto di una societ\u00e0 sempre pi\u00f9 guidata dai dati.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tutela amministrativa e giurisdizionale. Ruolo del Garante privacy e poteri di indagine e correttivi. Sanzioni amministrative pecuniarie, accessorie e risarcimento del danno. Big data e dati non personali. 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