{"id":1994,"date":"2024-11-21T14:34:38","date_gmt":"2024-11-21T13:34:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/?p=1994"},"modified":"2024-11-21T14:34:38","modified_gmt":"2024-11-21T13:34:38","slug":"il-diritto-alloblio-nella-societa-digitale-right-to-be-forgotten-nellinternet-che-non-dimentica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/index.php\/2024\/11\/21\/il-diritto-alloblio-nella-societa-digitale-right-to-be-forgotten-nellinternet-che-non-dimentica\/","title":{"rendered":"Il diritto all\u2019oblio nella societ\u00e0 digitale: \u201cright to be forgotten\u201d nell\u2019Internet che non dimentica"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-88d58e439c8a4dcef2587a119b134ef5\"><strong>Abstract<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In questo articolo si discute il ruolo della memoria e dell\u2019oblio nella costruzione dell\u2019identit\u00e0 personale e sociale, confrontando l\u2019era pre-digitale con l\u2019attuale epoca digitale. Nell\u2019era pre-digitale, la diffusione delle informazioni era limitata e controllata principalmente dai media tradizionali. Tuttavia, l\u2019avvento di Internet ha radicalmente cambiato questa situazione, consentendo un\u2019ampia diffusione e accessibilit\u00e0 delle informazioni, con la possibilit\u00e0 di conservare il passato in un \u201c<em>quasi eterno presente<\/em>\u201d. Questo aumento esponenziale delle informazioni online presenta rischi per l\u2019individuo, come la perdita della dimensione cronologica delle notizie e il potenziale deterioramento dell\u2019immagine personale a causa dell\u2019accesso alle informazioni passate. Viene, inoltre, proposto il \u201c<em>diritto all\u2019oblio<\/em>\u201d come uno strumento di tutela per impedire che eventi passati influenzino negativamente l\u2019immagine attuale di una persona. L\u2019attenzione viene posta, altres\u00ec, all\u2019evolversi del concetto di oblio nel tempo, l\u2019impatto della transizione al mondo digitale su questo diritto e le norme europee, in particolare il Regolamento UE 2016\/676, che riguardano la protezione dei dati personali e contribuiscono alla definizione del diritto all\u2019oblio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-12d9be1ac08d360906b03be0c5579267\"><strong>Premessa<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il dibattito sulla regolamentazione di Internet e sul suo impatto sulla libert\u00e0 di espressione e sulla privacy individuale \u00e8 un argomento complesso e sfaccettato. L\u2019avanzamento tecnologico nell\u2019ambito delle Tecnologie dell\u2019Informazione e della Comunicazione (ICT) ha portato a una rivoluzione nelle modalit\u00e0 di comunicazione e nell\u2019esercizio dei diritti fondamentali, in particolare la libert\u00e0 di espressione, garantita dalla Costituzione all\u2019articolo 21. Questa trasformazione ha sollevato questioni importanti riguardo alla privacy e alla protezione dei dati personali, culminando nel concetto di \u201c<em>diritto all\u2019oblio<\/em>\u201d, che permette alle persone di richiedere la rimozione di informazioni obsolete o irrilevanti su di loro da Internet.<\/p>\n\n\n\n<p>Le sfide legislative nel bilanciare i diritti alla libert\u00e0 di informazione e alla privacy sono notevoli, in particolare in un contesto globalizzato dove la diffusione delle informazioni \u00e8 praticamente illimitata. Il tentativo di regolamentare Internet ha spesso suscitato controversie, percepite da alcuni come tentativi di limitare la libert\u00e0 di espressione. Tuttavia, la mancanza di regolamentazione adeguata pu\u00f2 portare a un\u2019atmosfera di anarchia online, dove la responsabilit\u00e0 personale \u00e8 facilmente elusa.<\/p>\n\n\n\n<p>La decisione del CERN di rendere pubblica la tecnologia del World Wide Web nel 1993, ha segnato l\u2019inizio di una nuova era di accessibilit\u00e0 all\u2019informazione, ma ha anche introdotto il dilemma di come gestire una rete globale senza regole chiare. Questo ha portato all\u2019emergere di \u201c<em>nuovi diritti<\/em>\u201d legati alla digitalizzazione della societ\u00e0, tra cui il diritto alla riservatezza e il diritto all\u2019oblio, interpretati come estensioni dei diritti costituzionali esistenti. Questi diritti mirano a proteggere la dignit\u00e0 e la privacy degli individui nell\u2019era digitale, consentendo loro di controllare come le loro informazioni personali vengono condivise e ricordate online.<\/p>\n\n\n\n<p>In conclusione, la necessit\u00e0 di proteggere l\u2019identit\u00e0 digitale delle persone e di garantire la loro privacy online \u00e8 diventata una priorit\u00e0 nell\u2019attuale societ\u00e0 dell\u2019informazione. Il diritto all\u2019oblio emerge come uno strumento fondamentale per salvaguardare la reputazione e l\u2019identit\u00e0 personale degli individui, affrontando le sfide poste dalla permanenza e dalla pervasivit\u00e0 delle informazioni personali su Internet.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019 implementazione del diritto all\u2019oblio presenta sfide significative che richiedono un equilibrio attento tra la privacy individuale e la libert\u00e0 di informazione. In un mondo sempre pi\u00f9 interconnesso e digitale, il diritto all\u2019oblio continua a essere un argomento di grande rilevanza e dibattito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-4fff1eea0e235513d363e5982ae1c70e\"><strong>Tutela della riservatezza: il diritto all\u2019oblio. Il quadro normativo italo-europeo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nel panorama giuridico europeo, la protezione dei dati personali si \u00e8 affermata come un diritto fondamentale, rispondendo alla necessit\u00e0 di bilanciare la privacy individuale con le libert\u00e0 di informazione ed espressione in un contesto sempre pi\u00f9 dominato dalla presenza digitale. La distinzione tra il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto al rispetto della vita privata, come delineato nella Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea, segnala un\u2019evoluzione da una concezione statica e negativa della privacy verso una tutela dinamica e proattiva dei dati, implicando un potere di intervento e controllo non solo da parte degli individui ma anche attraverso la supervisione di autorit\u00e0 indipendenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo cambiamento trova conferma nell\u2019evoluzione legislativa, partendo dalla direttiva 95\/46\/CE, attraverso l\u2019introduzione del Codice in materia di protezione dei dati personali in Italia (d.lgs. 196\/2003), fino all\u2019adozione del Regolamento (UE) 2016\/679 (GDPR &#8211; General Data Protection Regulation), che ha introdotto un quadro giuridico uniforme e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell\u2019Unione Europea. L\u2019intento \u00e8 quello di assicurare che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti e delle libert\u00e0 fondamentali degli individui.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, il dibattito sul diritto all\u2019oblio, specialmente in relazione al ruolo dei motori di ricerca e alla gestione delle informazioni online, ha sollevato questioni complesse sul bilanciamento dei diritti in gioco. La sentenza della Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea nel caso <em>Google Spain<\/em> ha segnato un punto di svolta, riconoscendo la responsabilit\u00e0 dei motori di ricerca nel trattamento dei dati personali e affermando il diritto degli individui di richiedere la rimozione di informazioni obsolete o irrilevanti dalla lista dei risultati di ricerca, ponendo le basi per una tutela pi\u00f9 efficace della privacy digitale.<\/p>\n\n\n\n<p>In contrapposizione, la Corte Europea dei Diritti dell\u2019Uomo ha adottato un approccio differente, privilegiando la libert\u00e0 di espressione e il diritto del pubblico all\u2019informazione rispetto al diritto all\u2019oblio, suggerendo una soluzione meno drastica attraverso l\u2019aggiunta di precisazioni o aggiornamenti alle informazioni gi\u00e0 pubblicate, piuttosto che la loro rimozione completa.<\/p>\n\n\n\n<p>Queste dinamiche riflettono le tensioni intrinseche nel bilanciamento tra privacy e trasparenza nell\u2019era digitale, evidenziando l\u2019importanza di un dialogo continuo e di un approccio multilivello alla regolamentazione dei diritti in rete, che tenga conto della complessit\u00e0 e della fluidit\u00e0 del contesto digitale globale. La sfida per legislatori e giudici rimane quella di trovare equilibri dinamici che possano tutelare efficacemente i diritti degli individui senza soffocare le libert\u00e0 fondamentali che sono alla base di una societ\u00e0 democratica e informata.<\/p>\n\n\n\n<p>Il \u201c<em>diritto all\u2019oblio<\/em>\u201d, inteso come la prerogativa di essere dimenticati dalla collettivit\u00e0, si afferma nel contesto giuridico come una dimensione fondamentale della tutela della privacy e dell\u2019identit\u00e0 personale nell\u2019era digitale. Questo diritto consente agli individui di richiedere la deindicizzazione e, in alcuni casi, la cancellazione di dati personali dai motori di ricerca quando tali informazioni, un tempo pertinenti o di interesse pubblico, diventano obsolete o irrilevanti, evitando cos\u00ec una perpetua esposizione mediatica che potrebbe danneggiare la reputazione personale.<\/p>\n\n\n\n<p>Viene in tal modo introdotta la possibilit\u00e0 per ogni individuo di richiedere la cancellazione di informazioni che, con il trascorrere del tempo, hanno perso rilevanza o interesse pubblico. L\u2019attuazione di tale diritto si basa sulla valutazione della persistente rilevanza delle informazioni, tenendo conto dell\u2019evoluzione del contesto sociale e informativo.<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza civile stabilisce criteri specifici per la pubblicazione di notizie che potrebbero compromettere l\u2019onore e la reputazione, richiedendo la verit\u00e0 oggettiva della notizia, l\u2019interesse pubblico alla conoscenza del fatto e la correttezza formale dell\u2019esposizione. Con il tempo, \u00e8 emersa una nuova sensibilit\u00e0 giuridica che limita il diritto di cronaca alla luce dell\u2019attualit\u00e0 delle notizie, precludendo la diffusione di informazioni non pi\u00f9 rilevanti socialmente o d\u2019interesse pubblico.<\/p>\n\n\n\n<p>Il diritto all\u2019oblio si distingue per la sua funzione di tutela dell\u2019identit\u00e0 personale di fronte all\u2019impatto potenzialmente illimitato e duraturo delle informazioni digitali. La giurisprudenza civile enfatizza la necessit\u00e0 di proteggere la proiezione sociale dell\u2019identit\u00e0 dell\u2019individuo, assicurando che dati personali obsoleti o non pi\u00f9 pertinenti non siano ulteriormente diffusi, in considerazione dell\u2019evoluzione della reputazione e dell\u2019identit\u00e0 personale nel tempo.<\/p>\n\n\n\n<p>Questa concezione del diritto all\u2019oblio viene riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale, che ha stabilito la possibilit\u00e0 di cancellare dal casellario giudiziale le iscrizioni di responsabili di illeciti minori dopo un periodo adeguato senza ulteriori reati, riaffermando l\u2019importanza del bilanciamento tra il diritto all\u2019oblio e altre esigenze di carattere pubblico.<\/p>\n\n\n\n<p>La Suprema Corte ribadisce che il diritto all\u2019oblio non si riduce alla mera cancellazione di notizie dannose per la reputazione, ma implica la capacit\u00e0 di aggiornare o rimuovere informazioni che, con il passare del tempo, diventano lesive per l\u2019identit\u00e0 personale dell\u2019interessato. Questo diritto si estende alla protezione contro la diffusione non necessaria di notizie passate che non presentano pi\u00f9 un interesse pubblico o una rilevanza sociale, stabilendo un equilibrio tra il diritto di cronaca e la libert\u00e0 di espressione, da un lato, e la tutela della privacy e dell\u2019identit\u00e0 personale, dall\u2019altro.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019approfondimento mira a delineare come questi diritti contribuiscano a consolidare il principio di autodeterminazione informativa, permettendo all\u2019individuo un controllo pi\u00f9 stringente sulle proprie informazioni personali.<\/p>\n\n\n\n<p>Il diritto alla cancellazione, articolato nell\u2019articolo 17 del GDPR, offre all\u2019interessato la facolt\u00e0 di richiedere la rimozione dei dati personali che lo riguardano, sotto specifiche condizioni. Queste includono scenari in cui i dati non sono pi\u00f9 necessari rispetto alle finalit\u00e0 per le quali sono stati raccolti, il ritiro del consenso su cui si basa il trattamento, o il rilevamento di trattamento illecito dei dati. La normativa chiarisce che tale diritto non \u00e8 assoluto ma condizionato dalla presenza di determinate circostanze che legittimano la richiesta di cancellazione, al fine di bilanciare altri interessi fondamentali, come la libert\u00e0 di espressione e il diritto all\u2019informazione. La cancellazione dei dati non pu\u00f2 avvenire automaticamente se prevale un interesse pubblico legittimo o se i dati sono necessari per l\u2019accertamento, l\u2019esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Oltre alla distruzione fisica dei dati, il regolamento contempla alternative quali l\u2019anonimizzazione, intendendo qualsiasi processo che renda i dati non riconducibili all\u2019identit\u00e0 del soggetto interessato. Tale approccio differisce dalla pseudonimizzazione, in quanto quest\u2019ultima non preclude la possibilit\u00e0 di futura reidentificazione. Pertanto, l\u2019efficacia del diritto alla cancellazione si manifesta attraverso la irreversibilit\u00e0 della separazione tra i dati e l\u2019identit\u00e0 dell\u2019individuo, un aspetto fondamentale per la tutela della privacy. La normativa impone al titolare del trattamento di valutare le richieste di cancellazione nel rispetto del principio di proporzionalit\u00e0, tenendo conto dei costi, delle tecnologie disponibili e della propria organizzazione. Qualora i dati oggetto della richiesta di cancellazione siano stati condivisi con terzi, il titolare \u00e8 tenuto a informare tali entit\u00e0 della necessit\u00e0 di adottare misure analoghe a quelle intraprese direttamente.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Nel complesso giurisprudenziale e normativo vanno ricordate:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 maggio 2014. Google Spain SL e Google Inc. contro Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos (AEPD) e Mario Costeja Gonz\u00e1lez. Causa C131\/12. <em>\u201cIl gestore di un motore di ricerca su Internet \u00e8 responsabile del trattamento da esso effettuato dei dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi. Cos\u00ec, nel caso in cui, a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, l\u2019elenco di risultati mostra un link verso una pagina web che contiene informazioni sulla persona in questione, questa pu\u00f2 rivolgersi direttamente al gestore oppure, qualora questi non dia seguito alla sua domanda, adire le autorit\u00e0 competenti per ottenere, in presenza di determinate.\u201d<\/em> La Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea nel caso <em>Google Spain <\/em>ha posto le basi per il riconoscimento del diritto all\u2019oblio nel contesto dei motori di ricerca. La Corte ha stabilito che i motori di ricerca hanno la responsabilit\u00e0 di rimuovere i link a informazioni obsolete o non pi\u00f9 rilevanti, equilibrando il diritto alla privacy degli individui con il diritto del pubblico all\u2019accesso alle informazioni. Questa decisione ha evidenziato il ruolo dei motori di ricerca nella gestione delle informazioni personali e ha sottolineato la necessit\u00e0 di valutare attentamente le richieste di deindicizzazione in base all\u2019interesse pubblico e alla rilevanza delle informazioni.<\/li>\n\n\n\n<li>Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-136\/17 (24 settembre 2019)<br>GC e a.\/Commission nationale de l\u2019informatique et des libert\u00e9s (CNIL). <em>\u201cIl divieto di trattare determinate categorie di dati personali sensibili si applica anche ai gestori di motori di ricerca. Nell\u2019ambito di una domanda di deindicizzazione, dev\u2019essere effettuato un bilanciamento tra i diritti fondamentali del richiedente la deindicizzazione e quelli degli utenti di Internet potenzialmente interessati a tali informazioni\u201d<\/em>.<\/li>\n\n\n\n<li>Sentenza nella causa C-507\/17 (24 settembre 2019). Google LLC, succeduta alla Google Inc.\/ Commission nationale de l\u2019informatique et des libert\u00e9s (CNIL)<em>\u201cIl gestore di un motore di ricerca non \u00e8 tenuto a effettuare la deindicizzazione in tutte le versioni del suo motore di ricerca. \u00c8 tuttavia tenuto ad effettuarla nelle versioni di tale motore di ricerca corrispondenti a tutti gli Stati membri e ad attuare misure che scoraggino gli utenti di Internet dall\u2019avere accesso, a partire da uno degli Stati membri, ai link di cui trattasi contenuti nelle versioni extra UE di detto motore\u201d.<\/em><\/li>\n\n\n\n<li>La sentenza della Corte di giustizia dell\u2019Unione Europea nella causa C-460\/20, relativa al caso Google (Deindicizzazione di contenuti asseritamente inesatti), rappresenta un importante punto di riferimento nell\u2019ambito del diritto alla protezione dei dati personali, in particolare per quanto concerne il \u201c<em>diritto all\u2019oblio<\/em>\u201d). Il contesto della sentenza riguarda la richiesta da parte di due dirigenti di un gruppo di societ\u00e0 di investimenti affinch\u00e9 Google deindicizzasse risultati di ricerca collegati a loro nomi, i quali contenevano link verso articoli criticando il loro modello di investimento con affermazioni ritenute inesatte, e l\u2019eliminazione delle loro fotografie sotto forma di miniature da risultati di ricerca di immagini. La Corte di giustizia sottolinea che il diritto alla protezione dei dati personali non \u00e8 assoluto ma deve essere bilanciato con altri diritti fondamentali, come la libert\u00e0 di informazione, seguendo il principio di proporzionalit\u00e0. La normativa europea prevede eccezioni al diritto alla cancellazione quando il trattamento dei dati \u00e8 necessario per l\u2019esercizio del diritto alla libert\u00e0 di informazione. Nella sua decisione, la Corte stabilisce che i diritti alla protezione della vita privata e dei dati personali prevalgono generalmente sull\u2019interesse degli utenti di Internet all\u2019accesso alle informazioni, ma questo equilibrio pu\u00f2 variare a seconda delle circostanze del caso, incluse la natura e la sensibilit\u00e0 delle informazioni e l\u2019interesse pubblico ad esse associato. Tuttavia, quando le informazioni indicizzate si rivelano manifestamente inesatte, o almeno una parte di esse di non minore importanza, il diritto alla libert\u00e0 d\u2019espressione e di informazione non pu\u00f2 essere considerato per giustificare il loro mantenimento nell\u2019indice del motore di ricerca. Per quanto riguarda l\u2019obbligo di prova in capo a chi richiede la deindicizzazione, la Corte precisa che spetta a questa persona dimostrare l\u2019inesattezza manifesta delle informazioni, fornendo prove ragionevolmente ricercabili, senza che ci\u00f2 comporti un onere eccessivo. Non \u00e8 necessario, almeno nella fase precontenziosa, fornire una decisione giudiziaria contro l\u2019editore del sito. Il gestore del motore di ricerca, ricevuta una richiesta di deindicizzazione supportata da elementi di prova pertinenti e sufficienti, \u00e8 tenuto ad accoglierla, soprattutto se esiste una decisione giudiziaria che attesta l\u2019inesattezza delle informazioni. In assenza di manifesta inesattezza evidente dagli elementi forniti, e senza una decisione giudiziaria che lo confermi, il gestore del motore di ricerca non \u00e8 obbligato ad accogliere la richiesta, ma il richiedente pu\u00f2 rivolgersi alle autorit\u00e0 competenti per ulteriori verifiche. Questa sentenza impone ai gestori dei motori di ricerca di adottare un approccio pi\u00f9 attento e ponderato nell\u2019esaminare le richieste di deindicizzazione, tenendo conto dei diritti fondamentali coinvolti e delle prove fornite dai richiedenti.<\/li>\n\n\n\n<li>In particolare riferimento al nostro Paese, va evidenziato il d.lgs. 150 del 2022, noto come Riforma Cartabia, che ha introdotto nell\u2019ordinamento giuridico italiano l\u2019articolo 64-ter riguardante il \u201c<em>diritto all\u2019oblio degli imputati e delle persone sottoposte a indagini<\/em>\u201d nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Questa novit\u00e0 normativa mira a bilanciare il rapporto tra processo penale, media, e diritto all\u2019oblio, fornendo strumenti legali per limitare la diffusione di informazioni che possano ledere la reputazione di individui gi\u00e0 prosciolti o assolti. L\u2019articolo 64-ter dispone che le persone a cui \u00e8 stata pronunciata una sentenza di proscioglimento, non luogo a procedere, o un decreto di archiviazione, hanno il diritto di richiedere la deindicizzazione (rimozione da risultati di ricerca internet) o la preclusione dell\u2019indicizzazione dei dati personali citati nei provvedimenti giudiziari. Questo \u00e8 un passo avanti significativo nel riconoscere e tutelare il diritto all\u2019oblio digitale di individui ingiustamente coinvolti in procedimenti penali, offrendo un rimedio legale contro la permanente disponibilit\u00e0 e accessibilit\u00e0 di informazioni potenzialmente dannose su internet. L\u2019introduzione di questo articolo risponde all\u2019esigenza di proteggere la dignit\u00e0 e la reputazione delle persone nell\u2019era digitale, dove le informazioni su internet hanno una longevit\u00e0 e una diffusione senza precedenti. La normativa cerca di armonizzare le disposizioni italiane con i principi del diritto all\u2019oblio sanciti a livello europeo, in particolare con il regolamento GDPR che prevede il diritto alla cancellazione dei dati personali. Nonostante l\u2019innovazione legislativa, emergono alcune criticit\u00e0 nella sua applicazione pratica, come la definizione dei criteri per l\u2019accoglimento delle richieste di deindicizzazione e la modalit\u00e0 con cui tali richieste sono esaminate e attuate dai motori di ricerca. Inoltre, vi sono dubbi sull\u2019effettiva capacit\u00e0 della norma di assicurare una tutela efficace dell\u2019oblio digitale, considerando le sfide tecniche e giuridiche legate alla gestione delle informazioni online e le implicazioni per la libert\u00e0 di espressione e il diritto all\u2019informazione. L\u2019articolo 64-ter rappresenta un tentativo significativo di adeguare il diritto italiano alle sfide poste dalla digitalizzazione della societ\u00e0 e dall\u2019interazione tra privacy, reputazione online e diritti delle persone coinvolte in procedimenti giudiziari. Tuttavia, la sua efficacia pratica dipender\u00e0 dalla capacit\u00e0 di risolvere le questioni operative e interpretative che ne derivano, necessitando possibilmente di futuri aggiustamenti legislativi o interpretativi per garantire una protezione effettiva del diritto all\u2019oblio.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-af63d9e8b0d0392a099aac570213a17c\"><strong>L\u2019Internet che non dimentica vs \u201c<em>right to be forgotten<\/em>\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nel contesto dell\u2019era digitale, la questione dell\u2019oblio e della memoria collettiva assume connotazioni inedite e complesse. La riflessione si apre con l\u2019interrogativo su quale forma assuma la vita in un\u2019epoca dove \u201c<em>Google ricorda sempre<\/em>\u201d, evidenziando i pericoli emergenti legati alla rete, un dominio che funge da deposito per un\u2019implacabile memoria collettiva. La digitalizzazione ha portato a una situazione dove ogni aspetto della vita umana viene raccolto, cristallizzato e reso eternamente accessibile nell\u2019 \u201c<em>inconscio digitale<\/em>\u201d, trasformando la memoria, un tempo intesa come un accumulo di esperienze, in un peso da cui liberarsi.<\/p>\n\n\n\n<p>Il desiderio di oblio, quindi, non nasce tanto dalla volont\u00e0 di eludere uno sguardo indesiderato, quanto dalla necessit\u00e0 di ritirarsi in una zona d\u2019ombra digitale, dove le tracce personali possono essere \u201c<em>cancellate<\/em>\u201d. Questo bisogno si \u00e8 intensificato con l\u2019avvento di Internet e delle nuove tecnologie, che hanno reso ogni traccia della vita umana permanentemente accessibile, ponendo le basi per il diritto all\u2019oblio. Questo diritto, emergente tra gli anni \u201880 e \u201890, oscilla tra il rispetto dell\u2019identit\u00e0 della persona e il diritto alla riservatezza, assumendo una configurazione autonoma grazie all\u2019espansione dei cosiddetti diritti della personalit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019evoluzione giuridica di tale diritto, \u00e8 stato riconosciuto e definito attraverso un processo di reinterpretazione dell\u2019art. 2 della Costituzione italiana, che considera la tutela della personalit\u00e0 umana in tutte le sue espressioni, anche quelle non ancora normativamente tipizzate. Questo approccio ha portato al riconoscimento giuridico di situazioni esistenziali quali il diritto alla riservatezza e il diritto all\u2019identit\u00e0 personale, distinguendoli per la prima volta e ponendo le basi per l\u2019emergere del diritto all\u2019oblio.<\/p>\n\n\n\n<p>Il diritto all\u2019oblio, pertanto, \u00e8 stato inizialmente inteso come la pretesa di non vedere rievocati fatti gi\u00e0 resi di pubblico dominio, con l\u2019obiettivo di proteggere l\u2019individuo da una nuova notoriet\u00e0 indesiderata. La giurisprudenza di legittimit\u00e0 ha successivamente qualificato l\u2019oblio come l\u2019interesse a non restare indefinitamente esposto ai danni ulteriori arrecati alla reputazione dall\u2019incessante pubblicazione di notizie passate.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel bilanciamento tra diritto all\u2019oblio e diritto di cronaca, emerge la complessit\u00e0 di armonizzare l\u2019interesse pubblico all\u2019informazione con il diritto individuale alla dimenticanza. La prevalenza di uno sull\u2019altro dipende dalla rilevanza attuale della notizia e dall\u2019esistenza di un interesse pubblico nella sua rievocazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019era della digitalizzazione, la nozione di privacy subisce una trasformazione radicale, evidenziando come la dimensione virtuale influenzi profondamente il concetto di spazio personale. \u00c8 evidente come la rivoluzione elettronica e tecnologica abbia espanso lo schermo della vita personale oltre il personal computer, immergendola nell\u2019intero spazio della rete. Questo cambio di paradigma solleva interrogativi significativi sulla possibile perdita di diritti in un contesto dove la privacy tradizionale, intesa come \u201c<em>diritto a essere lasciato solo<\/em>\u201d, non sembra pi\u00f9 adeguata a tutelare l\u2019individuo contro intrusioni non desiderate.<\/p>\n\n\n\n<p>La trasformazione della \u201c<em>sfera privata<\/em>\u201d in un luogo di scambio e condivisione di dati personali richiede un\u2019evoluzione verso la \u201c<em>protezione dei dati<\/em>\u201d, concetto elaborato nell\u2019ambito europeo per rispondere alla necessit\u00e0 di una disciplina uniforme che regoli i nuovi spazi sconfinati e mobili della rete. Il contesto digitale, caratterizzato da un pluralismo di fonti e una molteplicit\u00e0 di giurisdizioni, presenta sfide significative nella risoluzione delle controversie e nel bilanciamento tra diritti personali e la libert\u00e0 di informazione. La peculiarit\u00e0 dei diritti in rete, che non ammettono una gerarchizzazione a causa della natura intrinsecamente egualitaria della rete, richiede un approccio \u201c<em>multilevel<\/em>\u201d per la loro regolamentazione.<\/p>\n\n\n\n<p>In questo scenario, il diritto all\u2019oblio emerge come una necessit\u00e0 di governare la propria memoria digitale, offrendo a ciascuno la possibilit\u00e0 di reinventarsi e costruire una nuova identit\u00e0 personale, liberandosi dalle \u201c<em>gabbie<\/em>\u201d imposte da una memoria onnipresente e totalizzante. Tuttavia, la regolamentazione dei diritti in un dominio apparentemente anarchico come il web solleva interrogativi fondamentali sui meccanismi di governance, sul ruolo degli Stati e sulla capacit\u00e0 delle leggi di adattarsi a una realt\u00e0 in continuo mutamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Il dibattito sulla regolamentazione del ciberspazio, evidenziato dalla Dichiarazione d\u2019indipendenza del ciberspazio, mostra la tensione tra la necessit\u00e0 di tutelare i diritti umani in un contesto digitale e la resistenza a un controllo centralizzato. Le questioni su chi debba essere il legislatore e quale giudice debba applicare i diritti proclamati riflettono le sfide poste dalla nascita di nuovi diritti umani nell\u2019era digitale, sottolineando l\u2019urgenza di trovare soluzioni innovative per garantire la protezione della privacy e altri diritti fondamentali nell\u2019ambito virtuale. La risposta a queste sfide passa attraverso un dialogo inclusivo tra diversi attori a vari livelli, che possano concorrere alla creazione di un quadro normativo adatto a regolare la complessit\u00e0 del ciberspazio, come dimostrato dagli sforzi dell\u2019Unione Europea in materia di protezione dei dati.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019articolo 17 del GDPR segna un punto di svolta nella protezione dei dati personali nell\u2019Unione Europea, introducendo il \u201c<em>diritto alla cancellazione<\/em>\u201d dei dati personali, comunemente noto come \u201c<em>diritto all\u2019oblio<\/em>\u201d. Questo diritto permette agli individui di richiedere la cancellazione dei propri dati personali dal titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo, e impone al titolare del trattamento l\u2019obbligo di cancellare tali dati quando sussistono specifiche condizioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Nonostante il termine \u201c<em>diritto all\u2019oblio<\/em>\u201d non sia esplicitamente definito nel GDPR, l\u2019articolo 17 stabilisce chiaramente i presupposti per l\u2019esercizio di questo diritto, tra cui la non necessit\u00e0 dei dati per le finalit\u00e0 originali di raccolta o trattamento, la revoca del consenso da parte dell\u2019interessato, e il trattamento illecito dei dati. Tuttavia, il regolamento ammette eccezioni al diritto alla cancellazione, ad esempio quando il trattamento \u00e8 necessario per l\u2019esercizio della libert\u00e0 di espressione e di informazione, per l\u2019adempimento di un obbligo legale, o per motivi di interesse pubblico.<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza e la dottrina hanno sollevato criticit\u00e0 riguardo all\u2019assenza di una definizione precisa del diritto all\u2019oblio e alla discrezionalit\u00e0 affidata alle corti e alle autorit\u00e0 nazionali nel bilanciamento tra i diritti dell\u2019interessato e gli altri interessi in gioco. Inoltre, l\u2019articolo 17 viene interpretato come uno tra i possibili rimedi per realizzare l\u2019oblio, evidenziando come esistano diverse declinazioni di questo diritto, come la deindicizzazione, l\u2019anonimizzazione dei dati, e la contestualizzazione delle informazioni non pi\u00f9 attuali.<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza italiana ha affrontato questioni legate al diritto all\u2019oblio, bilanciando il diritto di cronaca e il diritto alla privacy. Due casi significativi riguardano un noto cantautore italiano e una vicenda di uxoricidio, entrambi esemplificativi del dibattito sul diritto all\u2019oblio rispetto alla libert\u00e0 di espressione e al diritto di cronaca. La Suprema Corte di Cassazione ha delineato criteri per il bilanciamento tra questi diritti, sottolineando che la pubblicazione di informazioni relative a persone a distanza di tempo dai fatti deve rispettare specifici presupposti per non violare il diritto all\u2019oblio.<\/p>\n\n\n\n<p>La decisione delle Sezioni Unite del 2019 rappresenta un momento storico nella giurisprudenza italiana, identificando tre differenti declinazioni del diritto all\u2019oblio e stabilendo che la rievocazione di fatti storici deve avvenire in forma anonima, a meno che non si tratti di figure pubbliche. Questa sentenza evidenzia l\u2019importanza del diritto all\u2019oblio nel contesto digitale, riconoscendo il diritto degli individui a non essere eternamente legati a informazioni del passato, favorendo cos\u00ec la possibilit\u00e0 di reinserimento sociale e la protezione della dignit\u00e0 personale.<\/p>\n\n\n\n<p>La decisione del settembre 2019 della Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea sul caso Google rappresenta un importante punto di riferimento nell\u2019interpretazione e applicazione del diritto alla protezione dei dati personali, in particolare in relazione all\u2019articolo 17 del GDPR. Questa sentenza ha affrontato questioni chiave riguardanti l\u2019ammissibilit\u00e0 dell\u2019esercizio del diritto alla deindicizzazione e la sua possibile estensione territoriale oltre i confini dell\u2019Unione Europea.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte \u00e8 stata chiamata a risolvere due questioni principali: da un lato, il bilanciamento tra il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto all\u2019informazione dell\u2019utente di Internet; dall\u2019altro, la determinazione della portata territoriale del diritto alla deindicizzazione. Con particolare attenzione alla prima questione, \u00e8 stato riconosciuto che, mentre l\u2019Internet agisce come veicolo per la cura e l\u2019aggiornamento dei dati personali attraverso i siti sorgente e la loro successiva indicizzazione e memorizzazione da parte dei motori di ricerca, l\u2019articolo 17 del GDPR stabilisce le condizioni per cui un individuo pu\u00f2 richiedere la cancellazione dei propri dati personali. In questo contesto, \u00e8 emersa l\u2019importanza non solo del diritto a essere informati ma anche del diritto di informare, sottolineando la necessit\u00e0 di proteggere l\u2019informazione in tutte le sue forme per assicurare il pluralismo informativo e il diritto di ogni utente ad essere adeguatamente informato.<\/p>\n\n\n\n<p>Riguardo alla seconda questione, relativa alla portata territoriale del diritto all\u2019oblio, la Corte ha stabilito che il gestore di un motore di ricerca \u00e8 tenuto a rimuovere i link dalle versioni del motore di ricerca corrispondenti a tutti gli Stati membri dell\u2019UE, limitando cos\u00ec l\u2019obbligo di deindicizzazione ai confini territoriali dell\u2019Unione. Questa decisione riflette la complessit\u00e0 di estendere la protezione dei dati personali e il diritto alla cancellazione a livello globale, dato che molti paesi al di fuori dell\u2019UE non riconoscono il diritto alla protezione dei dati personali o non lo regolano in modo simile. La sentenza del 2019 chiarisce dunque che la deindicizzazione, sebbene rappresenti un importante strumento di tutela dei diritti degli individui nell\u2019ambito digitale, ha un ambito di applicazione geograficamente limitato all\u2019UE. Questo implica che, nonostante le rigorose protezioni offerte all\u2019interno dell\u2019Unione, la capacit\u00e0 di garantire il diritto alla cancellazione dei dati su scala globale rimane una sfida significativa. La decisione sottolinea l\u2019importanza di sviluppare meccanismi e strategie, come il blocco geografico, che permettano di adempiere efficacemente agli obblighi di deindicizzazione nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR, pur riconoscendo le limitazioni imposte dal contesto normativo e giuridico internazionale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-2d1b77f5462ee3e432ffb6bf3799ccd7\"><strong>Forme di tutela<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Negli ultimi anni si stanno sviluppando tuttavia altre forme di tutela, le quali demandano l\u2019intera attivit\u00e0 di raccolta di informazioni, nonch\u00e9 la fase decisionale, direttamente ai provider o ai soggetti che gestiscono il motore di ricerca. Nei paragrafi successivi saranno analizzati tali strumenti. Sar\u00e0 altres\u00ec preso in considerazione il social network Facebook, il quale, secondo gli analisti anche alla luce della relativa diffusione nel medio e lungo periodo avrebbe l\u2019intenzione di contrapporsi ai motori di ricerca (<a href=\"http:\/\/search.fb.com\/\">http:\/\/search.fb.com\/<\/a>), integrando un motore di ricerca interno e sfruttando i contenuti dei propri utenti ed avvalendosi di una standardizzazione dei dati particolarmente elevata. Facebook appare certamente cos\u00ec appartenere alla zona grigia della sentenza C-131, in quanto allo stato attuale appare difficile che esso sia considerato come un vero e proprio motore di ricerca, ma inizia gi\u00e0 ora a svolgere, in tutto o in parte, la funzione tecnologica di ricerca delle informazioni, seppure in una rete ristretta.<\/p>\n\n\n\n<p>La tematica della deindicizzazione e del diritto all\u2019oblio su internet ha acquisito rilevanza crescente nell\u2019era digitale, particolarmente con l\u2019introduzione di meccanismi che permettono agli individui di richiedere la rimozione di contenuti dai motori di ricerca come Google. Questo fenomeno, evidenziato dalla rapida escalation delle richieste di rimozione subito dopo la disponibilit\u00e0 di un modulo online dedicato, mette in luce le sfide e le complessit\u00e0 intrinseche alla gestione del diritto alla privacy nell\u2019ambiente online.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Google law: un form per l\u2019esercizio dell\u2019oblio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol style=\"list-style-type:lower-alpha\" class=\"wp-block-list\"><\/ol>\n\n\n\n<p>Google, in risposta alle esigenze normative e sociali, ha introdotto un modulo web<a href=\"#_ftn1\" id=\"_ftnref1\">[1]<\/a> che consente agli individui di esercitare il diritto all\u2019oblio, chiedendo la rimozione di specifici contenuti dalle pagine dei risultati di ricerca (<em>SERP<\/em><a href=\"#_ftn2\" id=\"_ftnref2\">[2]<\/a>). L\u2019iter procedurale, nonostante la sua apparente semplicit\u00e0, nasconde diverse complessit\u00e0 sia operative che etiche. La necessit\u00e0 di allegare una scansione di un documento d\u2019identit\u00e0, pur consentendo l\u2019anonimizzazione di alcune parti, solleva questioni relative alla sicurezza dei dati personali e alla loro gestione da parte di un ente privato come Google.<\/p>\n\n\n\n<p>La gestione delle richieste, affidata inizialmente al personale junior e poi, in casi pi\u00f9 complessi, a consulenti senior e avvocati, denota un processo decisionale strutturato e mirato a valutare l\u2019appropriatezza delle richieste di rimozione. Questo processo si articola in diverse fasi che includono la verifica dell\u2019identit\u00e0 del richiedente, il collegamento con un Paese europeo, la pertinenza delle informazioni con il nome del richiedente e l\u2019interesse pubblico delle informazioni richieste per la deindicizzazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Una delle criticit\u00e0 maggiori del sistema di deindicizzazione risiede nella sua applicabilit\u00e0 e conformit\u00e0 alle normative sui diritti alla privacy, in particolare rispetto al contesto europeo. La procedura di Google, pur essendo un passo verso il riconoscimento del diritto all\u2019oblio, sembra limitare la sua applicazione ai cittadini o residenti europei, non allineandosi completamente alle disposizioni del codice della privacy italiano che estende la tutela dei dati personali a chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza, purch\u00e9 il trattamento dei dati avvenga sul territorio italiano.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, l\u2019efficacia della deindicizzazione si limita alla rimozione dei contenuti basati su specifiche parole chiave, come il nome dell\u2019interessato, senza impedire la reperibilit\u00e0 delle informazioni attraverso altre vie di ricerca. Questo limita sostanzialmente il diritto all\u2019oblio, riducendolo a una mera deindicizzazione nominativa che non cancella la presenza online delle informazioni, ma ne riduce solo parzialmente l\u2019accessibilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>La gestione del diritto all\u2019oblio da parte di Google pone in evidenza la necessit\u00e0 di un approccio pi\u00f9 olistico e conforme alle diverse normative nazionali ed europee. Un sistema efficace di deindicizzazione dovrebbe non solo considerare le specificit\u00e0 legali di ogni Paese ma anche garantire una reale protezione del diritto alla privacy, estendendo la possibilit\u00e0 di rimozione a tutte le informazioni irrilevanti o obsolete, indipendentemente dalle parole chiave utilizzate nella ricerca.<\/p>\n\n\n\n<p>In conclusione, mentre la procedura attuale rappresenta un importante passo avanti nella tutela della privacy online, rimangono significative sfide e opportunit\u00e0 per migliorare l\u2019efficacia e la conformit\u00e0 del diritto all\u2019oblio con le diverse normative sulla protezione dei dati. Sar\u00e0 fondamentale continuare a monitorare e valutare l\u2019evoluzione di queste pratiche per garantire un equilibrio tra il diritto alla privacy degli individui e l\u2019interesse pubblico all\u2019accesso alle informazioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Bing<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Bing, il motore di ricerca di Microsoft Corporation, ha reso disponibile un proprio form<a href=\"#_ftn3\" id=\"_ftnref3\">[3]<\/a> articolato in 4 parti, per richiedere la deindicizzazione dei contenuti.<\/p>\n\n\n\n<p>Il modo in cui Bing gestisce le richieste di deindicizzazione offre spunti peculiari per un\u2019analisi approfondita, soprattutto se confrontato con Google. Il form di richiesta di deindicizzazione proposto da Bing si distingue per il suo approccio analitico, richiedendo agli utenti di specificare non solo il contenuto da rimuovere ma anche il contesto e la posizione dell\u2019interessato nella propria comunit\u00e0. Questo dettaglio assume particolare rilevanza in quanto sottolinea l\u2019importanza dell\u2019impatto sociale e comunitario nell\u2019analisi delle richieste, offrendo una tutela pi\u00f9 affine alle dinamiche sociali reali.<\/p>\n\n\n\n<p>Differenze significative emergono anche nella territorialit\u00e0 applicata alla procedura di deindicizzazione, con Google che estende la protezione non solo ai residenti ma anche agli individui domiciliati in Europa. Questa estensione rappresenta una sensibilit\u00e0 pi\u00f9 ampia verso il diritto alla privacy, andando oltre le mere distinzioni legali tra residenza e domicilio.<\/p>\n\n\n\n<p>Una peculiarit\u00e0 di Bing \u00e8 la considerazione dello pseudonimo, allineandosi cos\u00ec alle tutele previste dal codice della privacy e dal diritto civile italiano. Questo aspetto \u00e8 fondamentale in quanto riconosce l\u2019importanza dell\u2019identit\u00e0 digitale e la necessit\u00e0 di proteggerla con le stesse garanzie dell\u2019identit\u00e0 anagrafica.<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda i minori, Bing adotta una posizione progressista permettendo loro di inviare autonomamente il modulo di richiesta di deindicizzazione. Sebbene questa scelta rispecchi un riconoscimento del diritto al libero sviluppo della personalit\u00e0 del minore, solleva questioni delicate relative alla capacit\u00e0 dei minori di comprendere appieno le implicazioni del consenso al trattamento dei dati e dell\u2019esercizio del diritto alla privacy. La decisione di Bing di consentire tale autonomia merita quindi un\u2019analisi critica, considerando le diverse interpretazioni e le possibili implicazioni legali e sociali.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, Bing esige che le richieste di deindicizzazione siano accompagnate da una descrizione dettagliata del contenuto e dalle motivazioni che sottendono alla richiesta. Tale processo riflette un tentativo di bilanciare il diritto all\u2019oblio con la libert\u00e0 di espressione e l\u2019interesse pubblico all\u2019accesso alle informazioni. Tuttavia, la categorizzazione delle ragioni per la richiesta di rimozione (informazioni inesatte, false, incomplete, inadeguate, non aggiornate, non pertinenti, eccessive o improprie) potrebbe introdurre ambiguit\u00e0, in quanto confonde il diritto all\u2019oblio con il diritto all\u2019aggiornamento dei dati personali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Yahoo!<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Yahoo! ha predisposto un apposito form \u201c<em>Richieste di Blocco dei risultati della ricerca in Yahoo Ricerca:Risorse per i Residenti in Europa<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn4\" id=\"_ftnref4\">[4]<\/a>. In particolare il motore di ricerca specifica che la Corte di giustizia dell\u2019Unione europea ha decretato che gli utenti residenti in Europa possono richiedere che URL specifici vengano deindicizzati rispetto a ricerche specifiche del loro nome, nel caso in cui la pagina contenga dati personali imprecisi, inadeguati, non pi\u00f9 pertinenti o eccessivi, relativamente ai fini per i quali erano stati raccolti o elaborati. Gli utenti di Yahoo residenti in Europa possono utilizzare questo modulo per richiedere che un URL venga bloccato per una pagina, associata al loro nome, che rispetti questi criteri. Si ricorda che qualsiasi blocco verr\u00e0 garantito solamente riguardo alla ricerca del nome specifico dell\u2019utente in questione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Libero search (Arianna) e gli altri motori italiani<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nel panorama dei motori di ricerca italiani, Arianna (Libero.it) emerge come un caso emblematico. Originariamente lanciato nel 1996 da ricercatori dell\u2019Universit\u00e0 di Pisa, Arianna ha modificato la sua strategia nel 2008 adottando i risultati di ricerca forniti da Google Inc., come indicato dalla dicitura \u201c<em>enhanced by Google<\/em>\u201d sul proprio box di ricerca. Questa scelta rispecchia un adattamento alle branding guidelines di Google, ma solleva questioni riguardanti l\u2019autonomia e la gestione dei dati personali.<\/p>\n\n\n\n<p>Una caratteristica distintiva di Arianna \u00e8 l\u2019offerta limitata alle funzioni di \u201c<em>ricerca correlata<\/em>\u201d ed \u201c<em>avanzata<\/em>\u201d, che mirano a migliorare l\u2019esperienza dell\u2019utente senza stravolgere la SERP (Search Engine Results Page) fornita da Google. Ci\u00f2 solleva interrogativi sull\u2019esercizio del diritto all\u2019oblio da parte degli utenti italiani, dato che non sono presenti moduli specifici per la deindicizzazione dei contenuti o indicazioni chiare su come la rimozione dei dati da Google possa influire sui risultati di Arianna.<\/p>\n\n\n\n<p>Contrastando con queste realt\u00e0, Istella<a href=\"#_ftn5\" id=\"_ftnref5\">[5]<\/a> rappresenta un\u2019iniziativa nata dalla collaborazione tra Tiscali, l\u2019Universit\u00e0 degli Studi di Pisa e il CNR. Lanciato il 19 marzo 2013, Istella si propone non come un diretto concorrente dei giganti della ricerca online, ma come un\u2019alternativa focalizzata su fonti non indicizzate da altri motori. Nonostante l\u2019approccio innovativo e la non conservazione dei dati degli utenti, anche Istella non fornisce indicazioni chiare sull\u2019esercizio del diritto all\u2019oblio. Rimane presente unicamente una informativa privacy<a href=\"#_ftn6\" id=\"_ftnref6\">[6]<\/a> che non contiene alcuna informazione in merito all\u2019esercizio di questo specifico diritto.<\/p>\n\n\n\n<p>La questione del diritto all\u2019oblio nei motori di ricerca italiani riflette la complessit\u00e0 delle interazioni tra normative sulla privacy, gestione dei dati personali e le tecnologie sottostanti. Mentre Arianna e Excite Italia mostrano le sfide poste dall\u2019integrazione con tecnologie esterne, Istella offre una visione alternativa che tuttavia non chiarisce pienamente come viene gestito il diritto all\u2019oblio. Questo panorama sottolinea la necessit\u00e0 di un quadro normativo e di pratiche aziendali che garantiscano trasparenza e controllo effettivo agli utenti sui loro dati personali nel contesto digitale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Facebook (Meta) e gli altri social network<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019intersezione tra il diritto all\u2019oblio e le piattaforme di social media, come Facebook, Twitter e LinkedIn, pone sfide uniche e complesse, che riflettono le tensioni tra privacy individuale, libert\u00e0 di espressione e i confini della regolamentazione legale. La gestione dei dati personali e l\u2019applicabilit\u00e0 del diritto all\u2019oblio su queste piattaforme diventa particolarmente problematica alla luce delle diverse interpretazioni normative e delle politiche aziendali.<\/p>\n\n\n\n<p>Le piattaforme social come Facebook, Twitter e LinkedIn hanno trasformato il modo in cui interagiamo, comunicando e condividendo informazioni su scala globale. Tuttavia, la persistenza digitale delle informazioni condivise online solleva questioni rilevanti riguardo al diritto all\u2019oblio, un principio che mira a consentire agli individui di richiedere la rimozione di informazioni obsolete o irrilevanti su di loro da risultati di ricerca o database online.<\/p>\n\n\n\n<p>Facebook, in particolare, ha affrontato critiche e sfide legali in Europa per il suo approccio alla privacy e alla gestione dei dati personali. Il conflitto con il Garante della privacy tedesco riguardante l\u2019estensione del diritto all\u2019oblio ai contenuti presenti sul social network sottolinea la difficolt\u00e0 di definire i confini di applicabilit\u00e0 di questo diritto alle piattaforme di social media. La posizione di Facebook, basata sulla conformit\u00e0 alla normativa irlandese, riflette una strategia di minimizzazione delle responsabilit\u00e0 legali, ma solleva interrogativi sulla sua adeguazione alle esigenze di privacy degli utenti europei.<\/p>\n\n\n\n<p>La legislazione italiana, attraverso l\u2019intervento del Garante Privacy, ha tuttavia evidenziato come la presenza di una struttura organizzativa stabile all\u2019interno del paese (Facebook Italy s.r.l.) imponga l\u2019applicazione del diritto nazionale in materia di protezione dei dati, confermando cos\u00ec l\u2019applicabilit\u00e0 del diritto all\u2019oblio anche ai giganti del web con base in altri paesi dell\u2019UE.<\/p>\n\n\n\n<p>Analogamente, Twitter e LinkedIn presentano le loro politiche in materia di gestione dei dati personali, ma con una meno evidente attenzione al diritto all\u2019oblio. Twitter, ad esempio, ha adottato misure per impedire l\u2019eliminazione dei tweet di figure pubbliche, sottolineando la tensione tra il diritto alla privacy e l\u2019interesse pubblico; tuttavia, il diritto all\u2019oblio su Twitter \u00e8 meno evidente poich\u00e9 la piattaforma \u00e8 pi\u00f9 orientata verso il presente e la condivisione immediata di informazioni. LinkedIn, d\u2019altra parte, offre un\u2019informativa sulla privacy<a href=\"#_ftn7\" id=\"_ftnref7\">[7]<\/a> dettagliata ma non fornisce indicazioni chiare sulla possibilit\u00e0 di esercitare il diritto all\u2019oblio.<\/p>\n\n\n\n<p>La questione del diritto all\u2019oblio nei confronti dei social network evidenzia la complessit\u00e0 di applicare principi giuridici stabiliti a realt\u00e0 tecnologiche e sociali in continua evoluzione. Mentre le piattaforme social si sforzano di bilanciare la protezione della privacy con la libert\u00e0 di espressione e le esigenze commerciali, la definizione e l\u2019attuazione del diritto all\u2019oblio rimangono una sfida significativa.<\/p>\n\n\n\n<p>Queste dinamiche richiedono un dialogo continuo tra legislatori, piattaforme social e societ\u00e0 civile per sviluppare approcci che rispettino i diritti degli individui alla privacy e all\u2019oblio digitale, pur garantendo il libero flusso di informazioni e la trasparenza. In ultima analisi, il diritto all\u2019oblio nei social media solleva questioni fondamentali sulla nostra identit\u00e0 digitale e su come vogliamo che il nostro passato online influenzi il nostro futuro.<\/p>\n\n\n\n<p>In ogni caso, Facebook assicura la possibilit\u00e0 di rimuovere contenuti che non rispettano la dichiarazione dei diritti e delle responsabilit\u00e0 di Facebook<a href=\"#_ftn8\" id=\"_ftnref8\">[8]<\/a> &#8211; <a href=\"#_ftn9\" id=\"_ftnref9\">[9]<\/a> e rinvia alla normativa sull\u2019utilizzo dei dati<a href=\"#_ftn10\" id=\"_ftnref10\">[10]<\/a>. \u00c8 prevista la possibilit\u00e0 di eliminare l\u2019account<a href=\"#_ftn11\" id=\"_ftnref11\">[11]<\/a> in qualsiasi momento o, alternativamente, di disattivare l\u2019account in maniera temporanea; questa opzione attribuisce la possibilit\u00e0 di non essere pi\u00f9 visibile a s\u00e9 stessi ed a terzi, ma di poter disporre nuovamente dell\u2019intero complesso di informazioni, che saranno comunque nuovamente accessibili<a href=\"#_ftn12\" id=\"_ftnref12\">[12]<\/a>. \u00c8 previsto uno specifico modulo mediante il quale \u00e8 possibile segnalare possibili violazioni della propria privacy<a href=\"#_ftn13\" id=\"_ftnref13\">[13]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Su Facebook, il diritto all\u2019oblio si applica principalmente alle informazioni pubblicate dagli utenti stessi o da terze parti che possono influire sulla loro reputazione, vita personale o professionale. Questo pu\u00f2 includere foto, post, commenti o altre informazioni che potrebbero non essere pi\u00f9 rilevanti o che possono arrecare danno alla persona nel tempo<a href=\"#_ftn14\" id=\"_ftnref14\">[14]<\/a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>\u2026 ma in pratica?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Da un punto di vista pratico, bisogna evidenziare che le iniziative proposte dai principali motori di ricerca si sono rilevate nel tempo solo soluzioni di mera facciata pi\u00f9 che di sostanza, in quanto:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u201c<em>de-indicizzazione<\/em>\u201d non significa \u201c<em>cancellazione<\/em>\u201d, cio\u00e8 Google non potr\u00e0 mai cancellare la pagina incriminata, ma far\u00e0 solo in modo (o meglio, promette di fare in modo) di eliminare la possibilit\u00e0 che tale pagina figuri tra i risultati delle ricerche. In pratica, Google de-indicizzando il contenuto fa s\u00ec che lo stesso non possa essere \u201c<em>pescato<\/em>\u201d da chi scrive il nome e cognome dell\u2019interessato sul motore (ma coi limiti, peraltro, che a breve vedremo). \u00c8 ovvio, invece, che solo la totale cancellazione della pagina pu\u00f2 garantire la certezza che l\u2019informazione non venga mai pi\u00f9 letta. Il fatto che la stessa continui a esistere nel <em>web<\/em> non esclude, infatti, la possibilit\u00e0 che essa venga trovata in modi alternativi rispetto alla ricerca su Google: per esempio, attraverso un <em>link<\/em> presente su un <em>social network<\/em> o su un\u2019altra pagina di un diverso sito contenente notizia affine e mai de-indicizzata; una ricerca diretta all\u2019interno dell\u2019archivio del giornale <em>online<\/em> (per esempio, ricercando nel \u201c<em>motore di ricerca interno<\/em>\u201d al Corriere, Repubblica, ecc.);<\/li>\n\n\n\n<li>vi \u00e8 una possibilit\u00e0 di \u201c<em>ripescaggio<\/em>\u201d della pagina al variare nel tempo degli algoritmi di indicizzazione. Nella causa davanti alla Corte di Giustizia, Google aveva fatto notare la possibilit\u00e0 che, una volta deindicizzata la pagina incriminata, la stessa potrebbe, in teoria, essere sempre ripescata in un momento successivo, dallo stesso \u201c<em>crawler<\/em>\u201d automatico di Google. Anche in questo caso, se la pagina continua a esistere, nulla toglie che, in futuro, possa rispuntare grazie all\u2019algoritmo di BigG che, ogni giorno, scandaglia le notizie presenti in Rete;<\/li>\n\n\n\n<li>la sentenza era vincolante di fatto solo nei confronti di Google. Pertanto, ammesso che la notizia venga cancellata da Google, la stessa sar\u00e0 agevolmente reperibile attraverso altri motori di ricerca (Bing, Yahoo, Virgilio, Tiscali, ecc.);<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019attuazione della \u201c<em>de-indicizzazione<\/em>\u201d \u00e8 subordinata non tanto alla volont\u00e0 del Giudice, quanto a quella di un soggetto privato (es. Google), ossia a una <em>company<\/em> che il pi\u00f9 delle volte non \u00e8 assoggettata alla legislazione europea e che fa della circolazione dei contenuti il proprio <em>core business<\/em>. Tale situazione determina di fatto un\u2019arbitrariet\u00e0 della scelta da parte dei <em>provider<\/em> e che quindi funge da <em>deus ex machina <\/em>nel bilanciamento tra l\u2019interesse legittimo del privato cittadino e le altre motivazioni contrapposte: il diritto di cronaca, l\u2019interesse pubblico alla diffusione della notizia (valutata sulla base dell\u2019indice di lettura della pagina), ecc. ;<\/li>\n\n\n\n<li>Google ha gi\u00e0 fatto sapere tutta una serie di casi nei quali, comunque, non proceder\u00e0 mai alla de-indicizzazione della notizia. Si tratta dei casi in cui la notizia riguarda:\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>frodi finanziarie (per es.: l\u2019amministratore di una societ\u00e0 colpevole di bancarotta fraudolenta, oppure che ha nascosto gli utili agli azionisti; casi di <em>insider trading<\/em>, ecc.);<\/li>\n\n\n\n<li>negligenza professionale (per es.: un medico processato per una morte sospetta; un avvocato che ha perso una causa per un errore grave; un ingegnere che ha costruito un palazzo poi crollato, ecc.);<\/li>\n\n\n\n<li>condotta pubblica di funzionari statali (per es.: un caso di concussione o di corruzione);<\/li>\n\n\n\n<li>condanne penali. \u00c8 proprio questo il punto pi\u00f9 dolente: parlare di \u201c<em>condanne penali<\/em>\u201d (concetto che racchiude gi\u00e0 tutti i casi appena elencati) \u00e8 cos\u00ec generico da ricomprendere quasi tutte le richieste di diritto all\u2019oblio (quasi sempre legate a processi di carattere penale, indagini della magistratura, ecc.). Va da s\u00e9 che se Google escluder\u00e0, a priori, proprio queste istanze, il \u201c<em>modulo automatico<\/em>\u201d \u00e8 praticamente inutile.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n\n\n\n<li>la sentenza della Corte di Giustizia si applica solo in Europa e non nel resto del mondo, dove Google potr\u00e0 continuer\u00e0 a rendere indicizzato il contenuto. Cos\u00ec, chi comunque faccia la ricerca su Google.com anzich\u00e9 su Google.it o su Google.fr trover\u00e0 ugualmente la \u201c<em>pagina incriminata<\/em>\u201d. \u00c8 anche questa l\u2019ennesima (negativa) conseguenza del fatto che il contenuto incriminato non \u00e8 stato cancellato ma solo rimosso dalle ricerche;<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019applicazione del diritto all\u2019oblio in un contesto globale: prendendo ad esempio Facebook sono evidenti le molteplici sfide legate alla natura transnazionale della piattaforma e alla vastit\u00e0 della sua rete utenti, ad esempio:\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>diversit\u00e0 di leggi sulla privacy: Facebook opera in numerosi paesi, ognuno con la propria legislazione in materia di protezione dei dati e privacy. Mentre in Europa il GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) fornisce una cornice abbastanza omogenea che include il diritto all\u2019oblio, in altre regioni del mondo tale diritto potrebbe non essere riconosciuto o potrebbe essere interpretato in modi diversi. Questo pone la sfida di come applicare coerentemente una politica di privacy su scala globale;<\/li>\n\n\n\n<li>implementazione tecnica: la struttura tecnologica di Facebook \u00e8 complessa e altamente distribuita, con server e centri dati dislocati in diverse parti del mondo. Quando un utente richiede la rimozione di contenuti basandosi sul diritto all\u2019oblio, Facebook deve essere in grado di identificare e rimuovere efficacemente tali contenuti in tutte le sue infrastrutture, il che pu\u00f2 essere tecnologicamente impegnativo;<\/li>\n\n\n\n<li>ambito di applicazione territoriale: c\u2019\u00e8 stata una notevole discussione sui confini territoriali dell\u2019applicazione del diritto all\u2019oblio. Ad esempio, se un utente in Francia chiede la rimozione di un contenuto, Facebook deve rimuovere quel contenuto solo per gli utenti nell\u2019UE o globalmente? Le interpretazioni e le sentenze dei tribunali europei hanno variato nel tempo, aumentando la complessit\u00e0 della conformit\u00e0.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Marketing<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il GDPR amplia il diritto all\u2019oblio, comunemente associato al diritto di interrompere la diffusione di private informazioni, alla sfera dei dati con finalit\u00e0 di marketing. Come gi\u00e0 affrontato fin qui, la cancellazione di dati personali \u00e8 solitamente volta ad impedire l\u2019espansione di informazioni obsolete e nocive per la propria nomea.<\/p>\n\n\n\n<p>Allargando tale concetto al contesto di marketing, anche qui il GDPR attribuisce all\u2019utente, la facolt\u00e0 di cancellazione dei propri dati sensibili, qualora questi non siano stati cancellati autonomamente alla cessazione dei termini per cui essi sono stati acquisiti. Qualora infatti dati acquisiti con finalit\u00e0 di marketing, fossero ancora presenti al termine del loro reale scopo per cui sono stati acquisiti, l\u2019interessato potr\u00e0 fare richiesta di cancellazione degli stessi senza la necessit\u00e0 di fornire valide motivazioni. Ulteriormente, tale diritto si applica anche qualora i dati siano stati acquisiti in modo illecito senza il consenso dell\u2019interessato. Pertanto allorch\u00e9 quest\u2019ultimo ne venisse a conoscenza, pu\u00f2 far valere il diritto all\u2019oblio e i propri dati dovranno essere eliminati, onde evitare sanzioni da parte dell\u2019autorit\u00e0 garante, in quanto il loro trattamento non \u00e8 conforme al GDPR.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Ma allora: \u00e8 possibile un diritto all\u2019oblio in ambito digitale?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La riflessione sulla natura e l\u2019applicazione del diritto all\u2019oblio nel contesto digitale apre un dibattito complesso e articolato che interroga direttamente i limiti delle tecnologie attuali e le loro implicazioni etiche e giuridiche. La questione centrale riguarda la possibilit\u00e0 di controllare e, in certi casi, limitare la persistenza delle informazioni personali nell\u2019ecosistema digitale, in particolare nei motori di ricerca e nelle SERP (Search Engine Results Pages).<\/p>\n\n\n\n<p>Il diritto all\u2019oblio \u00e8 stato interpretato come la capacit\u00e0 di influenzare l\u2019accessibilit\u00e0 delle informazioni digitali, volto a rendere pi\u00f9 difficile il recupero di specifici dati personali, con l\u2019obiettivo ultimo di preservare l\u2019autonomia dell\u2019individuo sulla propria identit\u00e0 digitale. Tale concetto si scontra per\u00f2 con la natura intrinsecamente transattiva e distribuita della memoria digitale, che fonde insieme capacit\u00e0 computazionali e interazioni umane in un processo di memorizzazione unificato e di difficile regolamentazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Una possibile via d\u2019uscita potrebbe consistere nell\u2019adottare una concezione di \u201cpseudo-deindicizzazione\u201d, analogamente alla distinzione tra pseudo-anonimizzazione e anonimizzazione, che contempli diritti come la rettifica, l\u2019aggiornamento e la cancellazione dei dati in modo pi\u00f9 specifico e operativo.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019idea di un diritto all\u2019Habeas SERP, ossia il controllo individuale sui risultati di ricerca legati al proprio nome, solleva questioni critiche relative alla libert\u00e0 di espressione e al diritto di cronaca, ponendo l\u2019identit\u00e0 digitale in una posizione potenzialmente predominante rispetto ad altri diritti fondamentali.<\/p>\n\n\n\n<p>La proposta di rendere pubblici gli algoritmi di ricerca potrebbe democratizzare l\u2019accesso a tecniche di ottimizzazione SEO, ma comporterebbe al contempo rischi di manipolazione informativa e alterazioni degli equilibri di mercato, soprattutto per quanto riguarda i motori di ricerca dominanti. In definitiva, qualsiasi tentativo di normare il diritto all\u2019oblio digitale richiederebbe un accordo internazionale, per evitare disparit\u00e0 di trattamento e digital divide. Tuttavia, l\u2019adeguamento sociale e tecnologico all\u2019evoluzione della memoria digitale potrebbe offrire un terreno fertile per nuove soluzioni che bilancino privacy, diritto all\u2019informazione e libert\u00e0 di espressione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-3a028f7401934841277c2825ed9ca580\"><strong>Conclusione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Gi\u00e0 dagli anni 2000, il Garante italiano per la protezione dei dati personali ha affrontato la questione della \u201c<em>gogna elettronica<\/em>\u201d, sottolineando la necessit\u00e0 di un diritto all\u2019oblio che consentisse agli individui di richiedere la rimozione di notizie online non pi\u00f9 attuali o rilevanti. Questa preoccupazione ha portato alla richiesta ai motori di ricerca di aggiornare periodicamente i dati online per riflettere situazioni attuali, sottolineando l\u2019importanza dell\u2019accuratezza e della pertinenza delle informazioni disponibili sul web.<\/p>\n\n\n\n<p>Con provvedimenti successivi, l\u2019Autorit\u00e0 Garante ha ribadito l\u2019importanza dell\u2019aggiornamento degli archivi giornalistici online, offrendo la possibilit\u00e0 di aggiungere note o link che forniscano contesto aggiuntivo, garantendo cos\u00ec una rappresentazione completa e aggiornata delle notizie riguardanti individui specifici.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019intervento del Garante nel 2019, in relazione a una richiesta di cancellazione di articoli giudiziari, ha sottolineato il delicato bilanciamento tra il diritto alla privacy e la libert\u00e0 di cronaca. L\u2019Autorit\u00e0 ha riconosciuto la legittimit\u00e0 del trattamento dei dati personali per finalit\u00e0 giornalistiche, anche senza il consenso degli interessati, a condizione che tale trattamento rispetti la libert\u00e0 e la dignit\u00e0 dell\u2019individuo e si basi su fatti di rilevanza pubblica. In questo caso, l\u2019interesse pubblico prevaleva sulla richiesta di esercizio del diritto all\u2019oblio, data la rilevanza della vicenda giudiziaria e il ruolo pubblico di uno dei soggetti coinvolti.<\/p>\n\n\n\n<p>La \u201c<em>riforma Cartabia<\/em>\u201d del 2021 rappresenta un ulteriore passo avanti, delegando il governo a regolamentare la deindicizzazione di dati personali in caso di archiviazione o assoluzione in procedimenti giudiziari, rafforzando cos\u00ec il diritto all\u2019oblio degli individui coinvolti in indagini o processi. Questa legislazione stabilisce criteri specifici per garantire la rimozione efficace di informazioni obsolete o non pi\u00f9 rilevanti dai motori di ricerca, sottolineando l\u2019importanza di una pronta reazione in caso di mancato adempimento.<\/p>\n\n\n\n<p>Queste evoluzioni normative e giurisprudenziali evidenziano la crescente consapevolezza della necessit\u00e0 di bilanciare la libert\u00e0 dell\u2019informazione con i diritti fondamentali degli individui nell\u2019era digitale. Tuttavia, la rapidit\u00e0 dell\u2019innovazione tecnologica e la sua influenza sulla diffusione delle informazioni sollevano questioni complesse relative alla regolamentazione dell\u2019informazione online. La definizione di una \u201c<em>etica del cybernauta<\/em>\u201d e l\u2019elaborazione di principi per una \u201ccittadinanza digitale\u201d responsabile sono fondamentali per garantire che la libert\u00e0 di espressione non diventi un veicolo per l\u2019offesa o la diffamazione, sottolineando la necessit\u00e0 di un equilibrio tra i diritti individuali e l\u2019accesso pubblico all\u2019informazione in un contesto sempre pi\u00f9 dominato da realt\u00e0 virtuali e piattaforme digitali.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel contesto della \u201c<em>societ\u00e0 digitale<\/em>\u201d, dove le informazioni sono facilmente registrate, archiviate e accessibili online, il diritto all\u2019oblio \u00e8 diventato un tema centrale nei dibattiti sulla privacy e sulla gestione delle informazioni personali. Le persone possono essere danneggiate o discriminate a causa di informazioni obsolete o imprecise che rimangono online e il diritto all\u2019oblio pu\u00f2 offrire una forma di protezione in questi casi.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, implementare effettivamente il diritto all\u2019oblio \u00e8 complicato, poich\u00e9 coinvolge un delicato equilibrio tra la protezione della privacy individuale e la libert\u00e0 di informazione. Le piattaforme online devono trovare modi per rispettare le richieste di rimozione delle informazioni senza compromettere la disponibilit\u00e0 di informazioni legittime e importanti.<\/p>\n\n\n\n<p>In definitiva, il diritto all\u2019oblio rappresenta una sfida importante per la societ\u00e0 digitale, poich\u00e9 cerca di trovare un equilibrio tra la protezione della privacy individuale e la libert\u00e0 di informazione in un ambiente online in continua evoluzione.<\/p>\n\n\n\n<p>La complessa relazione tra la tutela del diritto all\u2019oblio nell\u2019era digitale e la natura globale della rete Internet solleva questioni significative circa l\u2019efficacia e l\u2019applicabilit\u00e0 della legislazione in materia di protezione dei dati personali, come dimostrato dal GDPR e dalla giurisprudenza relativa. Il caso Google del 2019 presso la Corte di giustizia dell\u2019Unione Europea ha messo in evidenza i limiti territoriali del diritto all\u2019oblio, stabilendo che la deindicizzazione dei dati personali richiesta in base all\u2019articolo 17 del GDPR debba essere attuata solo all\u2019interno dell\u2019Unione Europea, senza imporre obblighi di cancellazione globale ai gestori dei motori di ricerca.<\/p>\n\n\n\n<p>Questa decisione sottolinea l\u2019inadeguatezza di un quadro normativo che non contempla un\u2019effettiva tutela dell\u2019oblio su scala mondiale, evidenziando le difficolt\u00e0 nell\u2019armonizzare la protezione dei dati personali con il carattere intrinsecamente senza confini della rete. Sebbene il GDPR rappresenti un avanzamento significativo nella protezione dei diritti degli individui nell\u2019ambito digitale, la sua portata limitata territorialmente lascia aperte questioni relative alla gestione dei dati personali su piattaforme accessibili globalmente. In conclusione, la tutela dell\u2019oblio in Internet rimane un ambito di notevole complessit\u00e0, dove le normative esistenti si scontrano con la natura decentralizzata e globale della rete. La ricerca di un equilibrio tra la dignit\u00e0 della persona e la libert\u00e0 di espressione si manifesta come una sfida continua, resa ancora pi\u00f9 ardua dai rapidi sviluppi tecnologici. Il dibattito sull\u2019adeguatezza delle normative in questo contesto \u00e8 aperto, richiedendo agli interpreti un costante sforzo ermeneutico per navigare tra le incertezze disciplinari e le dinamiche in evoluzione del mondo digitale. In questo scenario, l\u2019imperativo di trovare soluzioni che riflettano i valori fondamentali della societ\u00e0 nell\u2019era dell\u2019informazione si affianca alla consapevolezza che soluzioni universalmente applicabili possono essere difficili, se non impossibili, da realizzare in un ambiente caratterizzato da un \u201c<em>algoritmo sovrano<\/em>\u201d che continua a ridefinire le modalit\u00e0 di interazione e di espressione nell\u2019ambito virtuale.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref1\" id=\"_ftn1\">[1]<\/a> <a href=\"https:\/\/reportcontent.google.com\/forms\/rtbf\">https:\/\/reportcontent.google.com\/forms\/rtbf<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref2\" id=\"_ftn2\">[2]<\/a>&nbsp; La locuzione inglese <em>Search Engine Results Page<\/em>, pi\u00f9 semplicemente \u201c<em>SERP<\/em>\u201d, indica comunemente la pagina dei risultati di un motore di ricerca.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref3\" id=\"_ftn3\">[3]<\/a> <a href=\"https:\/\/www.bing.com\/webmaster\/tools\/eu-privacy-request\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.bing.com\/webmaster\/tools\/eu-privacy-request<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref4\" id=\"_ftn4\">[4]<\/a> <a href=\"https:\/\/io.help.yahoo.com\/contact\/index?page=contactform&amp;locale=it_IT&amp;token=Zh%2FBBVqXzLHlIbokbUqVWTUbuuQeXGkGzJ%2FxkLsJP07Zgk%2B%2B1eFwBr5d5R9oF0htO%2BBvaT6%2BQLZMo4%2BSEICbjKW0zsv%2BqoEY6hjokP5ca3%2FIpyH1fp5qSukQCRifkLYrh8vWbODAAU3Jgf9Mu86t7Q%3D%3D&amp;selectedChannel=email-icon&amp;yid=\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/io.help.yahoo.com\/contact\/index?page=contactform&amp;locale=it_IT&amp;token=Zh%2FBBVqXzLHlIbokbUqVWTUbuuQeXGkGzJ%2FxkLsJP07Zgk%2B%2B1eFwBr5d5R9oF0htO%2BBvaT6%2BQLZMo4%2BSEICbjKW0zsv%2BqoEY6hjokP5ca3%2FIpyH1fp5qSukQCRifkLYrh8vWbODAAU3Jgf9Mu86t7Q%3D%3D&amp;selectedChannel=email-icon&amp;yid=<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref5\" id=\"_ftn5\">[5]<\/a> <a href=\"http:\/\/www.istella.it\" data-type=\"link\" data-id=\"www.istella.it\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">www.istella.it<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref6\" id=\"_ftn6\">[6]<\/a> <a href=\"https:\/\/www.istella.it\/it\/privacy\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.istella.it\/it\/privacy<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref7\" id=\"_ftn7\">[7]<\/a> <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/help\/linkedin\/topic\/a65?trk=hc-hp-recommendedTopics\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.linkedin.com\/help\/linkedin\/topic\/a65?trk=hc-hp-recommendedTopics<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref8\" id=\"_ftn8\">[8]<\/a> <a href=\"https:\/\/it-it.facebook.com\/legal\/terms\/previous\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/it-it.facebook.com\/legal\/terms\/previous<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref9\" id=\"_ftn9\">[9]<\/a> <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/legal\/terms\/update?ref=old_policy\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.facebook.com\/legal\/terms\/update?ref=old_policy<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref10\" id=\"_ftn10\">[10]<\/a> <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/privacy\/policy\/?entry_point=data_policy_redirect&amp;entry=0\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.facebook.com\/privacy\/policy\/?entry_point=data_policy_redirect&amp;entry=0<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref11\" id=\"_ftn11\">[11]<\/a> <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/help\/125338004213029\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.facebook.com\/help\/125338004213029<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref12\" id=\"_ftn12\">[12]<\/a> In caso di eliminazione permanente dell\u2019account, Facebook. garantisce l\u2019eliminazione di tutti i contenuti, anche quelli memorizzati sui propri sistemi di backup, entro novanta giorni successivi alla relativa richiesta, ad eccezione di alcuni contenuti al cui presenza sia reputata necessaria per motivi tecnici. Alcune informazioni rimarranno tuttavia ancora presenti nei sistemi di Facebook Inc. nonostante l\u2019eliminazione.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref13\" id=\"_ftn13\">[13]<\/a> <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/help\/contact\/144059062408922\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.facebook.com\/help\/contact\/144059062408922<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref14\" id=\"_ftn14\">[14]<\/a> <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/help\/contact\/319149701968527\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.facebook.com\/help\/contact\/319149701968527<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Bibliografia<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>ASSONIME \u2013 Associazione fra le societ\u00e0 italiane per azioni. \u201c<em>Diritto all\u2019oblio e deindicizzazione dai motori di ricerca: la giurisprudenza della Corte di giustizia<\/em>\u201d. Note e Studi 1\/2020.<\/p>\n\n\n\n<p>Direzione della Comunicazione Unit\u00e0 Stampa e informazione. Comunicato stampa n. 197\/22. Lussemburgo, 8 dicembre 2022. Sentenza della Corte nella causa C-460\/20 | Google (Deindicizzazione di contenuti asseritamente inesatti). \u201c<em>Diritto alla cancellazione (\u00abdiritto all\u2019oblio\u00bb): il gestore di un motore di<\/em><em> <\/em><em>ricerca deve deindicizzare le informazioni incluse nel contenuto indicizzato<\/em><em> quando il richiedente dimostri che sono manifestamente inesatte<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>EDPB \u2013 European Data Protection Board. \u201c<em>Linee guida 5\/2019 sui criteri per l\u2019esercizio del diritto<\/em> <em>all\u2019oblio nel caso dei motori di ricerca, ai sensi del RGPD<\/em>\u201d (parte 1 \u2013 versione 2.0, adottate il 7 luglio 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>GPDP &#8211; Garante per la Protezione dei Dati Personali. \u201c<em>Diritto all\u2019oblio<\/em>\u201d. https:\/\/www.garanteprivacy.it\/i-miei-diritti\/diritti\/oblio.<\/p>\n\n\n\n<p>Agostini A., De Nardis A., <em>La tua reputazione su Google ei social media: prevenire, monitorare, curare, <\/em>Hoepli, Milano, 2013.<\/p>\n\n\n\n<p>Alpa G., Resta G., \u201c<em>Le persone e la famiglia. Le persone fisiche e i diritti della personalit\u00e0<\/em>\u201d, in <em>Trattato di diritto civile<\/em>, 2006<\/p>\n\n\n\n<p>Ambrose M. L., Ausloos J., \u201c<em>The right to be forgotten across the pond<\/em>\u201d, in <em>Journal of Information Policy<\/em>, 2013.<\/p>\n\n\n\n<p>Arieta G., \u201c<em>Una nuova impostazione dei rapporti tra informazione e tutela della vita privata?<\/em>\u201d, in <em>Temi<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Ausloos J., \u201c<em>The Right to be Forgotten &#8211; Worth remembering?<\/em>\u201d, in <em>Computer Law and Security Review<\/em>, 2012.<\/p>\n\n\n\n<p>Barchiesi A., \u201c<em>La tentazione dell\u2019oblio. Vuoi subire o costruire la tua identit\u00e0 digitale?\u201d,<\/em> Franco Angeli, Milano, 2016.<\/p>\n\n\n\n<p>Bartolini C., Siry L., \u201c<em>The right to be forgotten in the light of the consent of the data subject<\/em>\u201d, in <em>Computer Law and Security Review<\/em>, 2016.<\/p>\n\n\n\n<p>Bassoli E., \u201c<em>Come difendersi dalla violazione dei dati su Internet. Diritti e responsabilit\u00e0\u201d<\/em>, Maggioli Editore, Rimini, 2012.<\/p>\n\n\n\n<p>Bitetto A., \u201c<em>Cronaca, oblio e memoria: prospettive comparate tra riservatezza e identit\u00e0<\/em>\u201d. Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Societ\u00e0, Ambiente, Culture. Quaderni del Dipartimento Jonico, 21\/2023.<\/p>\n\n\n\n<p>Ciani Sciolla J., \u201c<em>Diritto all\u2019oblio e cooperazione internazionale: problemi e prospettive<\/em>\u201d, Rivista Italiana di Informatica e Diritto. Periodico Internazionale e del CNR-IGSG, fascicolo 1-2022.<\/p>\n\n\n\n<p>Di Ciommo F., \u201c<em>Diritto all\u2019oblio. Quello che il diritto non dice. Internet e oblio<\/em>\u201d. Da Opinioni Libere professioni. Danno e responsabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Di Ciommo F., \u201c<em>Il diritto all\u2019oblio (oblito) nel regolamento Ue 2016\/679 sul trattamento dei dati personali<\/em>\u201d. Il Foro Italiano, V 6 fasc. 9\/2017.<\/p>\n\n\n\n<p>Finocchiaro G., \u201cIl diritto all\u2019oblio nel quadro dei diritti della personalit\u00e0\u201d. Il diritto dell\u2019informazione e dell\u2019informatica, Anno XXIX Fasc.4-5 \u2013 2014.<\/p>\n\n\n\n<p>Leucci S., \u201c<em>Diritto all\u2019oblio, verit\u00e0, design tecnologico: una prospettiva di ricerca Right to Be Forgotten, Truth and Technological Design<\/em>\u201d, Media Laws &#8211; Rivista di diritto dei media, Saggi &#8211; Sezione Monografica \u201cfake news, pluralismo informativo e responsabilit\u00e0 in rete\u201d Articles &#8211; Fake News, Pluralism and ISP Liability.<\/p>\n\n\n\n<p>Ligresti A., \u201c<em>Il diritto all\u2019oblio nella \u201crete\u201d senza regole<\/em>\u201d, Amministrazione In Cammino, Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell\u2019economia e di sicurezza e di scienza dell\u2019amministrazione, 2022.<\/p>\n\n\n\n<p>Martinelli S., \u201c<em>Diritto all\u2019oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell\u2019era digitale<\/em>\u201d. Informatica Giuridica &#8211; Collana diretta da Giovanni Ziccardi e Pierluigi Perri. Estratto_024198827.<\/p>\n\n\n\n<p>Messina D., \u201c<em>Le prospettive del diritto all\u2019oblio nella societ\u00e0 dell\u2019informazione e della comunicazione<\/em>\u201d. Informatica e diritto, XXXV annata, Vol. XVIII, 2009.<\/p>\n\n\n\n<p>Pardolesi R., \u201c<em>L\u2019ombra del tempo e (il diritto al)l\u2019oblio<\/em>\u201d. Obiettivo 1. Il diritto di crono. Questione Giustizia 1\/2017.<\/p>\n\n\n\n<p>Pisapia M, Cherchi C., \u201c<em>Diritto all\u2019oblio. Prime riflessioni sull\u2019introduzione dell\u2019art. 64-ter disp.<\/em> <em>att. c.p.p.<\/em>\u201d. Media Laws &#8211; Rivista di diritto dei media, cronache 02\/2023.<\/p>\n\n\n\n<p>Tullio L., \u201c<em>Tracce evolutive del \u00abright to be forgotten\u00bb tra esigenze di anonimato e richieste di deindicizzazione<\/em>\u201d, Ianus Rivista di Studi Giuridici n.22 &#8211; dicembre 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>Vesto A. \u201c<em>La tutela dell\u2019oblio tra intimit\u00e0 e condivisione senza filtri<\/em>\u201d, Media Laws &#8211; Rivista di diritto dei media. 2\/2018. Zanichelli M. \u201c<em>Il diritto all\u2019oblio tra privacy e identit\u00e0 digitale<\/em>\u201d. Informatica e diritto, XLII annata, Vol. XXV, 2016.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Abstract In questo articolo si discute il ruolo della memoria e dell\u2019oblio nella costruzione dell\u2019identit\u00e0 personale e sociale, confrontando l\u2019era pre-digitale con l\u2019attuale epoca digitale. 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