{"id":36096,"date":"2026-09-24T13:56:26","date_gmt":"2026-09-24T11:56:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/?p=36096"},"modified":"2026-09-24T13:56:26","modified_gmt":"2026-09-24T11:56:26","slug":"il-decreto-legislativo-160-2026-e-la-responsabilita-per-lia-che-cosa-cambia-davvero-e-che-cosa-resta-da-chiarire","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/index.php\/2026\/09\/24\/il-decreto-legislativo-160-2026-e-la-responsabilita-per-lia-che-cosa-cambia-davvero-e-che-cosa-resta-da-chiarire\/","title":{"rendered":"Il decreto legislativo 160\/2026 e la responsabilit\u00e0 per l\u2019IA: che cosa cambia davvero e che cosa resta da chiarire"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Analisi tecnico-giuridica del primo decreto attuativo della legge 132\/2025, tra uso dei sistemi di IA nelle attivit\u00e0 di polizia, nuovi reati, responsabilit\u00e0 degli enti e processo civile<\/em><\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-1\">Premessa<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il 15 settembre 2026 \u00e8 stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 214, codice redazionale 26G00179) il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160. Entra in vigore il 30 settembre 2026. \u00c8 il primo dei decreti con cui il Governo esercita le deleghe dell\u2019articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Pi\u00f9 precisamente attua il comma 1, il comma 2 lettera h), che riguarda la disciplina dell\u2019IA per l\u2019attivit\u00e0 di polizia, e i commi 3 e 5, che riguardano la realizzazione e l\u2019impiego illeciti dei sistemi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il titolo del decreto parla di \u201c<em>attivit\u00e0 di polizia<\/em>\u201d. Questo pu\u00f2 far pensare a un testo di settore, ma non lo \u00e8. Il Titolo II contiene norme a portata generale: un nuovo delitto nel codice penale, un nuovo articolo nel catalogo del d.lgs. 231\/2001 e un pacchetto di strumenti processuali civili. Riguardano qualunque impresa, ente o professionista che progetti, fornisca o usi professionalmente sistemi di IA.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questo articolo legge il testo pubblicato in Gazzetta e lo confronta con una delle prime ricostruzioni sistematiche disponibili, la guida di Cirilli e Perrone del 17 settembre 2026 (<em>AI Act, legge 132\/2025, EN 18286, ISO\/IEC 42001<\/em>, v. 1.0, Zenodo, CC BY-NC 4.0). L\u2019obiettivo \u00e8 duplice. Il primo \u00e8 offrire una mappa ragionata del decreto. Il secondo \u00e8 segnalare i punti in cui il testo normativo \u00e8 ambiguo, lacunoso o diverge da come viene gi\u00e0 riassunto.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-2\">1. Il contesto: dove si colloca il decreto<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per leggere il d.lgs. 160\/2026 bisogna tenere ferme tre coordinate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La prima \u00e8 la gerarchia delle fonti.<\/strong> Il Regolamento (UE) 2024\/1689 (AI Act) \u00e8 direttamente applicabile. La legge 132\/2025 non lo recepisce, perch\u00e9 un regolamento non si recepisce. Lo integra nei settori lasciati agli Stati, con due clausole esplicite: l\u2019interpretazione conforme (art. 1, comma 2) e il divieto di introdurre nuovi obblighi (art. 3, comma 5). Il decreto riproduce la stessa clausola di non aggravamento per il Titolo I (art. 1, comma 3, e art. 3, comma 7).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">C\u2019\u00e8 per\u00f2 una distinzione da non perdere di vista. \u201c<em>Nessun nuovo obbligo di conformit\u00e0<\/em>\u201d non significa \u201c<em>nessuna nuova responsabilit\u00e0<\/em>\u201d. Il decreto non aggiunge requisiti tecnici, ma assegna conseguenze penali, amministrative e civili alla violazione di quelli gi\u00e0 esistenti. \u00c8 una differenza che diversi commenti tendono a sfumare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La seconda \u00e8 il calendario europeo.<\/strong> Secondo la ricostruzione della guida citata, il Regolamento (UE) 2026\/1744 (il cosiddetto Digital Omnibus sull\u2019IA, in vigore dal 27 luglio 2026) ha differito gli obblighi per i sistemi ad alto rischio. La nuova data \u00e8 il 2 dicembre 2027 per quelli dell\u2019Allegato III e il 2 agosto 2028 per quelli dell\u2019Allegato I. Gli obblighi di trasparenza dell\u2019art. 50 sono invece rimasti al 2 agosto 2026. Come si vedr\u00e0, questo sfasamento incide direttamente sull\u2019operativit\u00e0 del nuovo art. 437-bis c.p.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La terza \u00e8 la struttura del decreto.<\/strong> Il testo si articola in tre titoli.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><td><strong>Titolo<\/strong><\/td><td><strong>Contenuto<\/strong><\/td><td><strong>Articoli<\/strong><\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>I<\/td><td>Utilizzo dei sistemi di IA da parte delle Forze di polizia<\/td><td>1\u201310<\/td><\/tr><tr><td>II, Capo I<\/td><td>Disposizioni penali sostanziali e processuali, modifiche al d.lgs. 231\/2001<\/td><td>11\u201315<\/td><\/tr><tr><td>II, Capo II<\/td><td>Strumenti processuali civili per il risarcimento dei danni<\/td><td>16\u201320<\/td><\/tr><tr><td>III<\/td><td>Disposizioni transitorie e finanziarie<\/td><td>21\u201322<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-3\">2. Titolo I: l\u2019IA nelle attivit\u00e0 di polizia<\/h1>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>2.1 Principi e revisione umana qualificata<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019art. 3 fissa un approccio \u201c<em>antropocentrico, proporzionato e fondato sul rischio<\/em>\u201d. Traduce poi la sorveglianza umana in un obbligo procedurale preciso. Prima che gli output di un sistema automatico entrino in atti o provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica degli interessati, deve esserci una revisione umana qualificata. Questa revisione \u00e8 svolta da personale individuato dalle procedure interne di ciascuna Forza di Polizia ed \u00e8 \u201c<em>documentata in modo da assicurarne la tracciabilit\u00e0<\/em>\u201d (art. 3, comma 4).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per chi lavora nella digital forensics \u00e8 il punto pi\u00f9 rilevante del Titolo I. Ogni output di un sistema di IA usato in un\u2019attivit\u00e0 investigativa deve avere una traccia documentale della validazione umana. Senza quella traccia, la difesa avr\u00e0 un argomento solido per contestare l\u2019utilizzabilit\u00e0 o l\u2019attendibilit\u00e0 dell\u2019elemento.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>2.2 Collaborazioni e titolarit\u00e0 dei modelli<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019art. 4 disciplina le collaborazioni con universit\u00e0, enti di ricerca e soggetti privati. Esclude la condivisione di \u201c<em>dati operativi sensibili<\/em>\u201d e l\u2019acquisizione, da parte dei partner, di sistemi addestrati per l\u2019attivit\u00e0 di polizia. Fa salvo l\u2019uso di dati sintetici o di dati reali mascherati o pseudonimizzati. In ogni caso la titolarit\u00e0 dei modelli addestrati su dati operativi sensibili resta alle Forze di Polizia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 una clausola di sovranit\u00e0 sui modelli e ha una conseguenza pratica. Un fornitore privato che sviluppa un sistema per le Forze di Polizia non pu\u00f2 riutilizzare, nemmeno indirettamente, i pesi di un modello addestrato su quei dati.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>2.3 Sandbox e formazione<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019art. 5 costituisce la base giuridica, ai sensi dell\u2019art. 59, par. 2, dell\u2019AI Act e del d.lgs. 51\/2018, per il trattamento di dati relativi a reati e di categorie particolari di dati negli spazi di sperimentazione. L\u2019art. 6 elenca i risultati formativi minimi dei corsi per il personale di polizia: funzionamento, bias ed errori (con attenzione specifica al riconoscimento biometrico e all\u2019analisi predittiva), interpretazione critica degli output, implicazioni giuridiche e rischi di cybersicurezza.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>2.4 Biometria: categorizzazione, identificazione in tempo reale, riconoscimento a posteriori<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il cuore tecnico del Titolo I \u00e8 il Capo III, che distingue tre regimi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Etichettatura, filtraggio e categorizzazione di dati biometrici (art. 7).<\/strong> Sono consentiti a quattro condizioni cumulative. Non devono servire a inferire le caratteristiche vietate dall\u2019art. 5, par. 1, lett. g), dell\u2019AI Act. Devono essere funzionali ad attivit\u00e0 di comparazione o ricerca per finalit\u00e0 di polizia. Non devono costituire l\u2019unico fondamento di decisioni con effetti giuridici. Infine devono essere accompagnati da misure contro il riuso per finalit\u00e0 incompatibili.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Identificazione biometrica remota in tempo reale (RBI), con due binari distinti.<\/strong> Il binario preventivo \u00e8 quello dell\u2019art. 8 del decreto: ricerca di persone scomparse o vittime e prevenzione di minacce. Qui la richiesta parte dal questore, dai comandanti provinciali o dai responsabili dei Servizi centrali ed \u00e8 rivolta al <em>procuratore della Repubblica<\/em> presso il Tribunale del capoluogo del distretto. Il modello \u00e8 quello delle intercettazioni preventive dell\u2019art. 226 disp. att. c.p.p., richiamato espressamente. Il binario repressivo \u00e8 quello del nuovo art. 359-ter c.p.p., introdotto dall\u2019art. 13, per i delitti dell\u2019Allegato II all\u2019AI Act puniti con reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. In questo caso l\u2019autorizzazione spetta al <em>giudice per le indagini preliminari<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I due binari hanno elementi comuni. L\u2019autorizzazione dura al massimo quindici giorni ed \u00e8 prorogabile di quindici in quindici. La banca dati di confronto \u00e8 costituita <em>ad hoc<\/em> per ciascun utilizzo, contiene solo i dati pertinenti, viene cancellata alla scadenza e non pu\u00f2 essere alimentata in modo incrementale. \u00c8 vietato l\u2019uso di banche dati costruite con <em>scraping<\/em> non mirato. Nei casi d\u2019urgenza \u00e8 prevista una convalida successiva a scadenze strette. Per il 359-ter la sequenza \u00e8 questa: attivazione da parte della polizia giudiziaria, richiesta al PM entro dodici ore, richiesta di convalida al GIP entro ventiquattro ore dall\u2019avvio, decisione del GIP nelle successive quarantotto. La violazione delle regole comporta l\u2019inutilizzabilit\u00e0 dei risultati e la cancellazione dei dati, salvo che costituiscano corpo del reato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Riconoscimento facciale a posteriori su sistemi di videosorveglianza (art. 10).<\/strong> Serve l\u2019autorizzazione del GIP, richiesta dal PM entro quarantotto ore dall\u2019avvio. C\u2019\u00e8 per\u00f2 un\u2019eccezione ripresa dall\u2019art. 26, par. 10, dell\u2019AI Act: l\u2019autorizzazione non \u00e8 necessaria per l\u2019\u201c<em>identificazione iniziale<\/em>\u201d di un potenziale indiziato, sulla base di elementi oggettivi direttamente connessi al fatto di reato. Le immagini sono conservate per sette giorni. Per luoghi ed eventi con particolari esigenze di ordine pubblico, il comma 4 prevede un meccanismo in due tempi. Prima si memorizzano volti e dati anagrafici ricavati dai titoli di accesso, <em>senza<\/em> elaborazione biometrica. L\u2019elaborazione biometrica si attiva solo dopo la commissione di un reato.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>2.5 Log, FRIA e notifica al Garante<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019art. 9 impone per l\u2019RBI in tempo reale tre adempimenti. Prima dell\u2019uso vanno completate sia la valutazione d\u2019impatto sui diritti fondamentali (art. 27 AI Act) sia la DPIA (artt. 23 e 24 d.lgs. 51\/2018). Ogni utilizzo va registrato in log non modificabili con i contenuti minimi dell\u2019art. 12, par. 3, dell\u2019AI Act, conservati per cinque anni. Dopo l\u2019uso va inviata una notifica al Garante, previo nulla osta dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, che pu\u00f2 differirla fino a tre mesi, rinnovabili una sola volta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Nota per chi fa DFIR.<\/strong> L\u2019obbligo di log immutabili conservati cinque anni, accessibili per verifiche di liceit\u00e0, controlli interni e procedimenti penali, trasforma quei log in potenziali fonti di prova. Nel contraddittorio si porranno domande tecniche precise. Come \u00e8 garantita l\u2019immodificabilit\u00e0 (append-only, hash chain, WORM)? Chi custodisce le chiavi? Come si dimostra l\u2019integrit\u00e0 di un\u2019estrazione? Il decreto rinvia i requisiti tecnici a un decreto del Ministro dell\u2019Interno (art. 9, comma 5), che andr\u00e0 seguito con attenzione.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>2.6 Un profilo di compatibilit\u00e0 europea da monitorare<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019art. 5, par. 3, dell\u2019AI Act subordina l\u2019RBI in tempo reale all\u2019autorizzazione di un\u2019\u201c<em>autorit\u00e0 giudiziaria<\/em>\u201d o di un\u2019autorit\u00e0 amministrativa indipendente con decisione vincolante. Il binario repressivo affida la decisione al GIP. Il binario preventivo dell\u2019art. 8 la affida invece al Procuratore della Repubblica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte di Giustizia, nella sentenza <em>Prokuratuur<\/em> (C-746\/18, 2 marzo 2021), ha escluso che un pubblico ministero che dirige le indagini possa essere considerato autorit\u00e0 indipendente ai fini dell\u2019accesso ai dati di traffico. Fu proprio quella pronuncia a indurre il legislatore italiano, nel 2021, a spostare sul giudice l\u2019autorizzazione all\u2019acquisizione dei tabulati. Il contesto preventivo \u00e8 diverso, ma il tema si ripresenta. Che l\u2019autorizzazione del PM soddisfi il requisito europeo per l\u2019RBI preventiva \u00e8 una questione aperta, destinata a emergere nel contenzioso.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-4\">3. Titolo II, Capo I: il nuovo art. 437-bis c.p.<\/h1>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>3.1 La struttura della fattispecie<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019art. 12 inserisce nel codice penale, tra i delitti contro l\u2019incolumit\u00e0 pubblica, l\u2019art. 437-bis, rubricato \u201c<em>Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi<\/em>\u201d. La norma contiene quattro commi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il <strong>primo comma<\/strong> punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi omette di adottare le misure tecniche di sicurezza previste per la progettazione, l\u2019addestramento, la produzione o l\u2019immissione sul mercato di sistemi ad alto rischio, idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni, oppure omette di adottare misure di sorveglianza umana. La condizione \u00e8 che ne derivi pericolo per la vita o l\u2019incolumit\u00e0 pubblica o individuale. Se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato, la pena va da due a otto anni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il <strong>secondo comma<\/strong>, con clausola di sussidiariet\u00e0, punisce chi altera sistemi ad alto rischio: da due a sei anni, o da tre a dieci se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il <strong>terzo comma<\/strong> prevede la punibilit\u00e0 per colpa grave dei fatti del <em>primo<\/em> comma, con pena ridotta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il <strong>quarto comma<\/strong> punisce con le pene del primo comma l\u2019utilizzatore professionale che omette <em>intenzionalmente<\/em> di adottare misure di sorveglianza umana.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il modello di riferimento \u00e8 dichiarato dalla collocazione sistematica: l\u2019art. 437 c.p. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro), letto insieme all\u2019art. 451 c.p. per la forma colposa. \u00c8 un reato omissivo proprio e di pericolo concreto, perch\u00e9 la formula \u201c<em>quando da tali omissioni derivi pericolo<\/em>\u201d richiede che l\u2019esposizione a pericolo sia accertata in giudizio. Questo \u00e8 coerente con la delega (art. 24, comma 5, lett. b), l. 132\/2025).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>3.2 Primo nodo: che cosa significa \u201c<em>alto rischio<\/em>\u201d ai fini penali<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La guida di Cirilli e Perrone afferma che la nozione di alto rischio, ai fini dell\u2019art. 437-bis, rinvia all\u2019art. 6 dell\u2019AI Act letto insieme all\u2019Allegato III. Il testo in Gazzetta suggerisce una lettura pi\u00f9 articolata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La definizione di \u201c<em>sistema di IA ad alto rischio<\/em>\u201d riferita al solo Allegato III si trova nell\u2019art. 2, comma 1, lett. e), del decreto. Quell\u2019articolo per\u00f2 si apre con \u201c<em>Ai fini del presente titolo<\/em>\u201d, quindi vale per il Titolo I, dedicato alla polizia. Per il Titolo II, che contiene la norma penale, l\u2019art. 11 rinvia direttamente alle definizioni dell\u2019art. 3 dell\u2019AI Act. La qualificazione di alto rischio, l\u00ec, discende dall\u2019art. 6 nel suo complesso, cio\u00e8 dal paragrafo 1 (Allegato I, IA incorporata in prodotti regolati) oltre che dal paragrafo 2 (Allegato III).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La conseguenza non \u00e8 marginale. Se questa lettura \u00e8 corretta, rientrano nel perimetro dell\u2019art. 437-bis anche i fabbricanti di prodotti dell\u2019Allegato I, con il loro calendario pi\u00f9 lungo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>3.3 Secondo nodo: la norma penale in bianco e il calendario europeo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019art. 437-bis punisce l\u2019omissione delle misure \u201c<em>previste<\/em>\u201d per la progettazione, l\u2019addestramento, la produzione e l\u2019immissione sul mercato. Il precetto va integrato con gli obblighi dell\u2019AI Act: gestione del rischio (art. 9), sorveglianza umana (art. 14), accuratezza, robustezza e cybersicurezza (art. 15), obblighi del deployer (art. 26). \u00c8 una norma penale parzialmente in bianco.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il problema \u00e8 che, stando al calendario riportato dalla guida, quegli obblighi si applicheranno ai sistemi dell\u2019Allegato III dal 2 dicembre 2027 e a quelli dell\u2019Allegato I dal 2 agosto 2028. Il delitto \u00e8 in vigore dal 30 settembre 2026, ma per buona parte del suo ambito il precetto integratore non \u00e8 ancora operativo. Di conseguenza, per i fatti commessi prima di quelle date, \u00e8 difficile individuare una misura \u201c<em>prevista<\/em>\u201d la cui omissione sia penalmente rilevante.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si potrebbe sostenere che il rinvio copra anche regole cautelari di fonte diversa, per esempio i principi di cybersicurezza dell\u2019art. 3, comma 6, della legge 132\/2025 o le norme armonizzate di settore. Ma il principio di legalit\u00e0, e in particolare la determinatezza del precetto integrato, spinge verso una lettura restrittiva. Sul piano pratico l\u2019impatto pieno della norma arriver\u00e0 con le scadenze europee. Non \u00e8 per\u00f2 una ragione per aspettare: la documentazione che servir\u00e0 a dimostrare l\u2019osservanza delle regole cautelari va costruita prima.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>3.4 Terzo nodo: la diminuzione per colpa grave<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il terzo comma dispone che, se taluno dei fatti del primo comma \u00e8 commesso per colpa grave, \u201c<em>la pena \u00e8 ridotta da un terzo a un sesto<\/em>\u201d. La formula \u00e8 insolita. Nel codice, le forbici di diminuzione indicano di norma una frazione minima e una massima in ordine crescente (\u201c<em>da un terzo alla met\u00e0<\/em>\u201d, \u201c<em>da un terzo a due terzi<\/em>\u201d). Qui l\u2019ordine \u00e8 invertito, e la diminuzione massima (un terzo) \u00e8 molto contenuta per un passaggio dal dolo alla colpa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le letture possibili sono almeno due. La prima intende una diminuzione compresa tra un sesto e un terzo. La seconda ipotizza un refuso, con una forbice pensata diversamente. La stessa guida segnala il punto come da verificare. \u00c8 probabile che servir\u00e0 una rettifica, oppure un chiarimento giurisprudenziale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Resta ferma una sproporzione sistematica. Negli artt. 437 e 451 c.p. la forma colposa ha una cornice autonoma e molto pi\u00f9 bassa. Qui la colpa grave espone a una pena che resta vicina a quella del fatto doloso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Va aggiunto un dettaglio testuale: la colpa grave riguarda solo \u201c<em>taluno dei fatti previsti dal comma primo<\/em>\u201d. L\u2019alterazione del secondo comma resta punibile solo a titolo di dolo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>3.5 Quarto nodo: chi risponde dell\u2019omessa sorveglianza umana<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il primo comma punisce \u201c<em>chiunque<\/em>\u201d ometta misure di sorveglianza umana, anche per colpa grave in forza del terzo comma. Il quarto comma punisce l\u2019utilizzatore professionale solo se l\u2019omissione \u00e8 <em><mark>intenzionale<\/mark><\/em>. Letti insieme, i due commi pongono un problema di coordinamento. Se l\u2019utilizzatore professionale rientrasse gi\u00e0 nel \u201c<em>chiunque<\/em>\u201d del primo comma, il quarto comma sarebbe inutile, anzi pi\u00f9 favorevole.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La lettura pi\u00f9 coerente distingue per fase e per ruolo. Il primo comma, con il riferimento a progettazione, addestramento, produzione e immissione sul mercato, riguarda la filiera a monte, cio\u00e8 il fornitore e gli operatori della catena, e la sorveglianza umana <em>by design<\/em> dell\u2019art. 14 dell\u2019AI Act. Il quarto comma riguarda il deployer nella fase d\u2019uso (art. 26), e per lui il legislatore ha scelto di punire solo l\u2019omissione perseguita come obiettivo. In questo modo restano fuori dolo diretto, dolo eventuale e colpa, secondo la tripartizione consolidata dopo Cass., Sez. Un., n. 38343\/2014 (ThyssenKrupp).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rimane un\u2019area grigia: il deployer che, per effetto di una modifica sostanziale, diventa a sua volta fornitore ai sensi dell\u2019AI Act. In quel caso il passaggio di ruolo pu\u00f2 spostarlo dal quarto al primo comma, con un regime molto pi\u00f9 severo. Per questo la qualificazione del ruolo <em>per ciascun sistema<\/em> diventa una questione anche penale, non solo di compliance.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>3.6 Un criterio di delega non attuato<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019art. 24, comma 5, lett. c), della legge 132\/2025 chiedeva di precisare i criteri di imputazione della responsabilit\u00e0 penale e amministrativa \u201c<em>tenendo conto del livello effettivo di controllo dei sistemi<\/em>\u201d da parte dell\u2019agente. Nel testo pubblicato non c\u2019\u00e8 una disposizione che svolga questo criterio. L\u2019imputazione resta affidata alle regole generali: artt. 40, 42, 43 e 113 c.p., principio di affidamento, deleghe di funzioni sul modello dell\u2019art. 16 d.lgs. 81\/2008.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 una scelta che si pu\u00f2 difendere per ragioni di prudenza. Lascia per\u00f2 irrisolto il problema tipico delle filiere dell\u2019IA: la dispersione della responsabilit\u00e0 tra chi addestra il modello, chi lo integra e chi lo usa, in sistemi il cui comportamento nessuno dei soggetti controlla interamente. Si pu\u00f2 anche porre la questione di un parziale mancato esercizio della delega, che per\u00f2 non dovrebbe incidere sulla validit\u00e0 delle norme adottate.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-5\">4. La responsabilit\u00e0 degli enti: l\u2019art. 25-vicies d.lgs. 231\/2001<\/h1>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>4.1 Il testo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019art. 15 del decreto inserisce l\u2019art. 25-vicies, \u201c<em>Reati commessi con l\u2019uso di sistemi di intelligenza artificiale<\/em>\u201d. Le sanzioni sono queste:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><td><strong>Reato presupposto<\/strong><\/td><td><strong>Sanzione pecuniaria<\/strong><\/td><td><strong>Cornice in euro (quota da 258 a 1.549 \u20ac)<\/strong><\/td><td><strong>Sanzioni interdittive<\/strong><\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Art. 437-bis c.p.<\/td><td>600\u20131.000 quote<\/td><td>154.800 \u2013 1.549.000<\/td><td>art. 9, c. 2, lett. b), c), d), e)<\/td><\/tr><tr><td>Art. 612-quater c.p.<\/td><td>200\u2013700 quote<\/td><td>51.600 \u2013 1.084.300<\/td><td>art. 9, c. 2, lett. b), c), d), e)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 esclusa l\u2019interdizione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 (lett. a). Si applicano invece sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze, divieto di contrattare con la PA, esclusione da agevolazioni e divieto di pubblicizzare beni o servizi.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>4.2 Due reati presupposto molto diversi<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La guida lo sottolinea con ragione: i due reati hanno strutture opposte. L\u2019art. 437-bis \u00e8 un delitto di pericolo, contro l\u2019incolumit\u00e0 pubblica, punibile anche per colpa grave, e riguarda la filiera dei sistemi ad alto rischio. L\u2019art. 612-quater, introdotto dalla legge 132\/2025, \u00e8 invece un delitto di danno, contro la persona, doloso e procedibile di regola a querela. Punisce la diffusione non consentita di immagini, video o voci falsificati con IA e idonei a ingannare, quando cagiona un danno ingiusto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per il 612-quater la querela pesa molto sul piano della responsabilit\u00e0 dell\u2019ente. L\u2019art. 37 d.lgs. 231\/2001 esclude l\u2019accertamento dell\u2019illecito dell\u2019ente quando manca una condizione di procedibilit\u00e0 nei confronti della persona fisica. Nella pratica d\u2019impresa, lo scenario pi\u00f9 insidioso \u00e8 la connessione con altri reati presupposto procedibili d\u2019ufficio. Un esempio \u00e8 un deepfake usato per diffondere notizie price sensitive, che porta con s\u00e9 aggiotaggio e manipolazione del mercato (artt. 25-ter e 25-sexies), a loro volta aggravati dalla legge 132\/2025 quando commessi mediante IA.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>4.3 Irretroattivit\u00e0<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019art. 612-quater c.p. \u00e8 in vigore dal 10 ottobre 2025, ma fonda la responsabilit\u00e0 dell\u2019ente solo per i fatti commessi dal 30 settembre 2026 (art. 2 d.lgs. 231\/2001). Per l\u2019art. 437-bis valgono le considerazioni del \u00a7 3.3. La data di vigenza formale \u00e8 una, la concreta integrabilit\u00e0 del precetto \u00e8 un\u2019altra.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>4.4 Interesse e vantaggio nella forma colposa<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per la forma colposa dell\u2019art. 437-bis il criterio dell\u2019interesse o del vantaggio andr\u00e0 letto secondo l\u2019orientamento formatosi sull\u2019art. 25-septies: riferito alla condotta, non all\u2019evento. In questo settore il vantaggio tipico \u00e8 il risparmio. Validazioni non eseguite, sorveglianza umana ridotta, rilascio anticipato per ragioni di mercato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ne discende un\u2019indicazione concreta per il modello organizzativo. Le decisioni di spesa su sicurezza e sorveglianza umana devono essere tracciabili (art. 6, comma 2, lett. c), d.lgs. 231\/2001). Un budget di validazione tagliato senza motivazione documentata \u00e8, in sede processuale, la prova del vantaggio.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>4.5 Che cosa deve cambiare nel modello 231<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019aggiornamento non si esaurisce in una voce \u201c<em>rischio IA<\/em>\u201d aggiunta alla parte speciale. Parte da un inventario dei sistemi di IA, dalla qualificazione del ruolo dell\u2019ente per ciascun sistema e da una classificazione del rischio <em>motivata<\/em>. Richiede protocolli che traducano gli artt. 9, 14, 15 e 26 dell\u2019AI Act in controlli verificabili. Richiede flussi verso l\u2019Organismo di Vigilanza su nuovi sistemi ad alto rischio, incidenti, modifiche sostanziali ed esiti di test.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il sistema disciplinare deve coprire l\u2019elusione della sorveglianza umana e la diffusione non autorizzata di contenuti sintetici. Serve anche un OdV con competenze tecniche reali o con un supporto specialistico documentato. Per il 612-quater vanno mappati i processi di comunicazione, marketing, social e relazioni con la stampa.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-6\">5. Titolo II, Capo II: il processo civile<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Capo II \u00e8 forse la parte pi\u00f9 innovativa sul piano pratico. Recupera a livello nazionale meccanismi simili a quelli della proposta di direttiva europea sulla responsabilit\u00e0 da IA, che la Commissione ha ritirato nel 2025.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>5.1 Due perimetri diversi<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019art. 16 distingue due ambiti di applicazione. L\u2019accesso alle prove (art. 17) vale per tutte le azioni risarcitorie, contrattuali ed extracontrattuali, per danni \u201c<em>cagionati nell\u2019utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale<\/em>\u201d. La presunzione causale (art. 18) e la regola sulla conformit\u00e0 (art. 19) valgono invece solo quando il danno deriva dalla violazione di obblighi dell\u2019AI Act.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Restano ferme la responsabilit\u00e0 dell\u2019art. 82 GDPR e la disciplina nazionale di recepimento della nuova direttiva sui prodotti difettosi (UE) 2024\/2853. Per il danneggiato consumatore \u00e8 <em>altres\u00ec<\/em> competente il giudice del luogo di residenza o domicilio. Si tratta quindi di un foro aggiuntivo, non esclusivo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>5.2 Accesso alle prove (art. 17)<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Su istanza di chi rende verosimile la fondatezza della domanda, il giudice ordina l\u2019esibizione degli elementi di prova relativi al funzionamento del sistema. Il comma 2 elenca in particolare quattro categorie: i registri dell\u2019art. 12 dell\u2019AI Act, la documentazione del sistema di gestione dei rischi (art. 9), le informazioni pertinenti della documentazione tecnica (art. 11) e i parametri e le modalit\u00e0 di supervisione umana (art. 14). L\u2019ordine deve essere proporzionato, e i segreti commerciali sono tutelati anche con il rinvio all\u2019art. 121-ter del Codice della propriet\u00e0 industriale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le conseguenze dell\u2019inadempimento sono graduate. Per l\u2019inadempimento generico il giudice <em>pu\u00f2<\/em> desumere argomenti di prova (art. 116 c.p.c.). Per l\u2019inadempimento riguardante la documentazione del comma 2, il testo in Gazzetta dispone che il giudice, valutato ogni altro elemento, \u201c<em>ritiene come ammessi i fatti allegati dall\u2019istante<\/em>\u201d. Il verbo non \u00e8 \u201c<em>pu\u00f2 ritenere<\/em>\u201d, come si legge in alcune sintesi, e la differenza non \u00e8 di stile. Il margine discrezionale del giudice si riduce alla valutazione degli altri elementi di prova. Il terzo che non adempie \u00e8 condannato a una pena pecuniaria da 1.500 a 10.000 euro (comma 6).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>5.3 Presunzione del nesso causale (art. 18)<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201c<em>Quando il danno deriva dalla violazione di uno o pi\u00f9 obblighi<\/em>\u201d dell\u2019AI Act, il nesso tra violazione e danno \u00e8 presunto salvo prova contraria. Letta alla lettera, la formula \u00e8 circolare: presuppone gi\u00e0 che il danno \u201c<em>derivi<\/em>\u201d dalla violazione. La lettura ragionevole \u00e8 che, una volta provati la violazione e il danno, il nesso si presume e l\u2019onere di dimostrarne l\u2019assenza passa al convenuto. \u00c8 un\u2019inversione dell\u2019onere che rende i log e la documentazione tecnica decisivi <em>anche per chi si difende<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>5.4 La conformit\u00e0 non basta (art. 19)<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La conformit\u00e0 agli obblighi del Regolamento, anche se certificata secondo il capo III, sezione 5, \u201c<em>non esclude di per s\u00e9<\/em>\u201d la responsabilit\u00e0 del convenuto. \u00c8 la conferma normativa di un principio che vale anche per le norme tecniche. N\u00e9 una certificazione ISO\/IEC 42001 n\u00e9, in futuro, l\u2019applicazione di EN 18286 funzionano da scudo. Producono evidenza, non immunit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-medium-font-size\"><strong>5.5 Azione diretta contro l\u2019assicuratore (art. 20)<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prima di agire, il danneggiato pu\u00f2 chiedere al presunto responsabile se sia assicurato. Il destinatario deve rispondere entro trenta giorni con gli estremi della polizza, e il silenzio vale come argomento di prova. Al danneggiato \u00e8 riconosciuta un\u2019azione diretta verso l\u2019assicuratore, con litisconsorzio necessario del responsabile, opponibilit\u00e0 delle sole eccezioni anteriori al sinistro e diritto di rivalsa dell\u2019impresa. Per il mercato assicurativo si apre un segmento nuovo, quello delle coperture di responsabilit\u00e0 civile specifiche per l\u2019IA, con prevedibili ricadute sui questionari di sottoscrizione.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-7\">6. Il punto di convergenza: una sola documentazione, tre giudizi<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019aspetto sistematico pi\u00f9 importante del decreto \u00e8 che la stessa documentazione entra in tre sedi diverse, con funzioni diverse.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel <strong>giudizio penale<\/strong> sull\u2019art. 437-bis quella documentazione misura l\u2019osservanza della regola cautelare e serve a ricostruire il pericolo concreto. Nel <strong>giudizio 231<\/strong> dimostra l\u2019idoneit\u00e0 e l\u2019efficace attuazione del modello. Nel <strong>giudizio civile<\/strong> \u00e8 l\u2019oggetto dell\u2019ordine di esibizione, la base per vincere o subire la presunzione causale e, se manca, il presupposto dell\u2019ammissione dei fatti allegati dall\u2019attore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La conseguenza operativa \u00e8 netta. Una documentazione solo descrittiva, senza registrazioni di monitoraggio, espone l\u2019organizzazione in tutte e tre le sedi. Una documentazione costruita come <em>evidenza<\/em>, con log integri, valutazioni del rischio datate e firmate, validazioni tracciate e catena di custodia delle registrazioni, lavora a favore dell\u2019organizzazione in tutte e tre.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per chi viene dalla digital forensics lo scenario \u00e8 familiare. I principi di integrit\u00e0, tracciabilit\u00e0 e ripetibilit\u00e0 che governano l\u2019acquisizione della prova informatica diventano requisiti di progettazione dei sistemi di IA e dei relativi archivi documentali.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-8\">7. Due segnalazioni sul testo pubblicato<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La prima riguarda l\u2019art. 14 del decreto. Modifica l\u2019art. 104, comma 1, lett. e-bis), disp. att. c.p.p., che disciplina il sequestro preventivo di contenuti online mediante ordine di rimozione o disabilitazione rivolto a hosting provider, piattaforme e motori di ricerca, estendendolo ai contenuti \u201c<em>generati anche con sistemi di intelligenza artificiale<\/em>\u201d. Nella nota redazionale che riporta il testo coordinato, il riferimento alla fonte europea che definisce i prestatori di servizi della societ\u00e0 dell\u2019informazione \u00e8 incompleto (\u201c<em>quali definiti all\u2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015<\/em>\u201d). Si tratta presumibilmente della direttiva (UE) 2015\/1535, art. 1. \u00c8 un difetto delle note, che non hanno valore normativo, ma chi cita la disposizione deve lavorare sul testo vigente e non sulla nota.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La seconda riguarda il regime transitorio. L\u2019art. 21 concede un anno per adeguare al Capo II del Titolo I i sistemi gi\u00e0 in uso o in sviluppo presso le Forze di Polizia. Il Capo III, cio\u00e8 la biometria, non \u00e8 menzionato nella norma transitoria. Il silenzio si presta a due letture: applicazione immediata delle regole sulla biometria, oppure lacuna di coordinamento.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-9\">8. Conclusioni<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il d.lgs. 160\/2026 chiude una fase. Chi sosteneva che la conformit\u00e0 all\u2019AI Act fosse una questione soltanto amministrativa e di mercato dovr\u00e0 ricredersi: oggi ha una dimensione penale, una dimensione di responsabilit\u00e0 dell\u2019ente e una dimensione processuale civile che si rafforzano a vicenda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il testo lascia per\u00f2 aperte questioni che non sono di dettaglio. La prima \u00e8 il perimetro della nozione di alto rischio nella norma penale. La seconda \u00e8 il coordinamento tra la vigenza del delitto e l\u2019applicabilit\u00e0 degli obblighi europei che ne integrano il precetto. La terza \u00e8 la formula della diminuzione per colpa grave. La quarta \u00e8 il rapporto tra primo e quarto comma dell\u2019art. 437-bis. Si aggiungono il criterio di delega sul \u201c<em>controllo effettivo<\/em>\u201d non svolto, la compatibilit\u00e0 europea dell\u2019autorizzazione del PM per l\u2019RBI preventiva e il secondo decreto attuativo, su governance e sanzioni amministrative, non ancora pubblicato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La raccomandazione pratica \u00e8 la stessa che la guida di Cirilli e Perrone pone in testa alla sua sequenza operativa. Il primo documento da produrre \u00e8 l\u2019inventario dei sistemi di IA, con il ruolo dell\u2019organizzazione e la classificazione del rischio motivata per ciascun sistema. Senza questo inventario, la domanda \u201c<em>rischiamo il 437-bis?<\/em>\u201d non ha risposta, e nel giudizio civile l\u2019eventuale lacuna documentale rischia di trasformarsi in ammissione dei fatti.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading has-dark-gray-color has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-10\">Fonti<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\"><strong>Fonti primarie<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, GU Serie Generale n. 214 del 15 settembre 2026 \u2014 <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2026\/09\/15\/26G00179\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2026\/09\/15\/26G00179\/sg<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Legge 23 settembre 2025, n. 132 \u2014 <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-09-23;132\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-09-23;132<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Regolamento (UE) 2024\/1689 \u2014 <a href=\"http:\/\/data.europa.eu\/eli\/reg\/2024\/1689\/oj\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/data.europa.eu\/eli\/reg\/2024\/1689\/oj<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fonte secondaria di riferimento<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cirilli, F., Perrone, M. (2026), <em>AI Act, legge 132\/2025, EN 18286, ISO\/IEC 42001. Guida ai rapporti fra regolamento europeo, legge italiana, norme tecniche e responsabilit\u00e0 penale in materia di intelligenza artificiale<\/em>, v. 1.0, Zenodo, <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.5281\/zenodo.22836957\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/doi.org\/10.5281\/zenodo.22836957<\/a> (CC BY-NC 4.0).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Nota: articolo a scopo informativo e divulgativo, aggiornato al testo pubblicato in Gazzetta il 15 settembre 2026; non costituisce consulenza legale. Le date del calendario europeo successive al Regolamento (UE) 2026\/1744 sono riportate secondo la guida citata e vanno verificate sul testo consolidato dell\u2019AI Act su EUR-Lex.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Analisi tecnico-giuridica del primo decreto attuativo della legge 132\/2025, tra uso dei sistemi di IA nelle attivit\u00e0 di polizia, nuovi reati, responsabilit\u00e0 degli enti e processo civile Premessa Il 15 settembre 2026 \u00e8 stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 214, codice redazionale 26G00179) il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160. Entra in &hellip; <a href=\"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/index.php\/2026\/09\/24\/il-decreto-legislativo-160-2026-e-la-responsabilita-per-lia-che-cosa-cambia-davvero-e-che-cosa-resta-da-chiarire\/\" class=\"more-link\">Leggi tutto<span class=\"screen-reader-text\"> &#8220;Il decreto legislativo 160\/2026 e la responsabilit\u00e0 per l\u2019IA: che cosa cambia davvero e che cosa resta da chiarire&#8221;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"iawp_total_views":0,"footnotes":""},"categories":[114,12,14,18],"tags":[108,142,138],"class_list":["post-36096","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-ai","category-cyber-security","category-digital-forensics","category-diritto","tag-ai","tag-ai-act","tag-ai-security"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36096","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=36096"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36096\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":36169,"href":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36096\/revisions\/36169"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=36096"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=36096"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fabriziogiancola.eu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=36096"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}